Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20998 del 13/09/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20998 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 23982-2007 proposto da:
VINCITORIO

ATTILIO

ANTONIO

VNCTTL56A24D643C,

VINCITORIO PATRIZIA VNCPRZ62R62D643L, eredi di
VINCITORIO ITALO VITTORIO, deceduto nelle more del
processo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
MICHELE MERCATI 38, presso lo studio dell’avvocato
2013
1695

MANDARA GIUSEPPE, che li rappresenta e difende giusta
procura speciale notarile Rep.n. 33300 del 5/6/2013 in
Bologna per Dr. FABRIZIO FERRANTE, Notaio in Imola, e
procura speciale notarile Rep.n. 6459 del 31/5/2013 in

Foggia per Dr. ANTONIO STANGO, Notaio in Foggia e

Data pubblicazione: 13/09/2013

Lucera;
t

– ricorrenti contro

BELLOTTI GIOVANNI BLTGNN28T21G818I,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio

difeso dall’avvocato DI PERNA NICOLA WALTER;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 604/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 28/06/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE MANDARA difensore dei
ricorrenti che dichiara la volontà di parte ricorrente
di rinunciare al ricorso e si rimette alla decisione
della Corte;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’estinzione del procedimento per intervenuta
rinuncia.

dell’avvocato CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 5.11.1987 Vincitorio Italo Vittorio premesso che era proprietario di
un complesso alberghiero in Vico del Gargano frazione di San Menaio a lui pervenuto
per decreto di trasferimento del Giudice dell’Esecuzione di Lucera dell’11.7.1986; che

ricavava per una parte un fabbricato di Belotti Giovann il quale, invece di costruire sino
alla linea di confine, l’aveva oltrepassata violando le distanze tra fondi ex art. 873 cc,
chiedeva la demolizione sino al confine ed i danni.
Il Belotti eccepiva la carenza di legittimazione passiva in quanto non proprietario e nel
merito la preesistenza della costruzione.
Con sentenza 16.9.2002 il GOA rigettava l’eccezione di legittimazione passiva ma
anche la domanda attorea mentre la Corte di appello di Bari, con sentenza 28.6.2006,
accoglieva l’appello incidentale del Belotti ritenuto né costruttore né proprietario, con
assorbimento dell’appello principale e di ogni altra doglianza dell’incidentale.
Non solo l’attore non aveva provato l’appartenenza al Belotti della costruzione ma dagli
atti risultava dimostrato il contrario cioè che il convenuto non era proprietario della
costruzione debordante per mq 19 sul suolo dell’attore, come emergeva dalla ctu e dal
sostanziale riconoscimento del Vincitorio che aveva prodotto la documentazione
relativa al condono, intestata ad Arcaroli Antonietta, costruttrice e proprietaria.
Ricorre Vincitorio con unico articolato motivo, resiste Belotti.
Vincitorio Patrizia ed Attilio Antonio, eredi del ricorrente, hanno depositato atto di
rinuncia al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

dopo l’acquisto, nell’effettuare una verifica, aveva constatato che sulla particella 943

Si denunziano violazione degli artt. 2697, 934 e 936 cc , omessa motivazione con
riferimento all’erronea valutazione del materiale probatorio in ordine alla presunta
carenza di legittimazione passiva del Belotti in quanto la Arcaroli non si è qualificata
proprietaria risultando sbarrata la casella della pratica di condono rubricata ” titolo in

ctu risultavano le dichiarazioni dei genitori della Arcaroli, che aveva presentato
domanda di condono pur non essendo proprietaria..
Il Vincitorio ha agito contro il proprietario del suolo.
Si formula il quesito se, esperita l’azione contro il proprietario del suolo spetti al
convenuto fornire la prova in ordine al titolo negoziale che deve risultare da atto scritto.
Ciò premesso, si osserva:
La rinunzia al ricorso denota la sopravvenuta carenza di interesse ma la mancata
notifica di detta rinunzia al controricorrente e la mancata accettazione comportano la
condanna alle spese.
Al riguardo si osserva che il controricorso risulta notificato il 20 ottobre 2007, ancorchè
non nel domicilio eletto in Roma, in Foggia in viale Di Vittorio 115 presso il
procuratore avv. Lucio Miranda a mani proprie del domiciliatario, nel luogo risultante
dal timbro apposto sul ricorso per cassazione.
Donde l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la
condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse con condanna alle spese, liquidate in euro 3700, di cui 3500 per compensi,
oltre accessori.

base al quale la richiedente effettua la domanda di sanatoria” e dal verbale allegato alla

Roma 19 giugno 2013.
il Preside,nte

DEPOSITATO

Roma,

iN CANCELLERJA

v

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