Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20998 del 12/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MP GROUP ITALIA SRL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 23,
presso lo studio dell’avvocato COSTANZA ANIELLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato DAVIDE GUIDI giusta procura alle liti
nella comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
L.A.L., P.E., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA AUGUSTO AUBRY 1, presso lo studio
dell’avvocato MALDONATO FRANCESCO, che li rappresenta e difende
giusta mandato a margine della memoria difensiva;
– resistenti –
e contro
ZICARELLI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 881/2010 del TRIBUNALE di MODENA, depositata
il 25/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
La MP Group Italia srl ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del 2.5.2010, con la quale il tribunale di Modena ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sull’azione revocatoria proposta ex art. 2901 c.c., ritenendo che unico foro fosse quello generale del convenuto, e non anche i fori di cui all’art. 20 c.p.c.; di qui la ritenuta competenza del tribunale di Sala Consilina – sez. distaccata di Sapri.
La ricorrente contesta il provvedimento denunciando la violazione delle norme di cui all’art. 112, 20 e 38 c.p.c. Al ricorso per regolamento hanno resistito, con memoria, la Zicarelli Costruzioni srl, L.A. ed P.E..
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
In primo luogo, deve rilevarsi che l’eccezione d’incompetenza territoriale derogabile sollevata soltanto dalla Zicarelli Costruzioni srl – trattandosi di un’ipotesi di litisconsorzio necessario (azione revocatoria) – produce effetti nei confronti di tutti i litisconsorti, quindi anche nei confronti del L. e della P..
Ciò a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 38 e 102 cod. proc. civ. pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 41 del 2006 (Cass. ord. 5.9.2006 n. 19055; cass. 27.5.2009 n. 12272).
Quanto al merito, va sottolineato che, nelle cause relative a diritti d1obbligazione, l’eccezione d’incompetenza territoriale deve essere formulata mediante l’indicazione di tutti i fori concorrenti individuati.
Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Cass., ord. 29.8.2008 n. 21899; Cass., ord. 14.7.2006 n. 16096; Cass. 25.11.2005 n. 249039). Nella specie, l’eccezione di incompetenza per territorio derogabile è stata tempestivamente proposta dalla convenuta Zicarelli Costruzioni srl nel suo primo atto difensivo (comparsa di costituzione e risposta), ma non contiene l’indicazione di tutti i fori alternativi possibili, essendosi la resistente limitata ad eccepire l’incompetenza così affermando “In via preliminare eccepisce l’incompetenza territoriale dell’adito tribunale a decidere sulla vertenza de quo essendo competente il tribunale di Sala Consilina”. Ne consegue che l’eccezione si ha per non proposta e la competenza resta radicata davanti al giudice adito.
La conclusione non muta trattandosi di domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ..
Infatti, essendo la stessa relativa ad una obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, la competenza per territorio deve essere determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18 – 20 c.p.c.; con la conseguenza che, anche in queste controversie, l’eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto ma, come in ogni altra controversia relativa a diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (Cass. ord. 4.11.2002 n. 15441; cass. 6.7.1993 n. 7377). Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale di Modena.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Modena.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011