Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20998 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20998

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1477/2014 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO SCIFO;

– ricorrente –

contro

R.T.R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1065/2012 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 02/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. P.S. ha proposto ricorso per cassazione contro R.T.R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 2 novembre 2012, con cui quel giudice – investito dalla R. dell’appello contro la sentenza, resa inter partes in primo grado dal Giudice di Pace di Agrigento nel settembre del 2009 sulla domanda proposta da esso ricorrente, ravvisata la fondatezza del motivo di appello con cui la R., contumace in primo grado, si era doluta della nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire – ha affermato tale nullità ed ha rimesso al primo giudice la causa, in asserita applicazione dell’art. 353 c.p.c..

2. Al ricorso l’intimata non ha resistito.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta è stata notificata all’avvocato del ricorrente.

5. Non vi è stato deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di manifesta fondatezza del ricorso, formulata dal relatore.

Nella specie, la sentenza impugnata, una volta ravvisata la nullità della citazione per inosservanza del termine a comparire, non avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ma provvedere a deciderla, previa se del caso rinnovazione delle attività compiute.

Ciò, alla stregua del principio di diritto secondo cui: “In caso di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, che si è svolto in contumacia della parte convenuta, determinata dalla inosservanza del termine dilatorio di comparizione, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ma, non ricorrendo nè la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, nè alcuna delle altre ipotesi tassativamente previste dagli artt. 343 e 354 c.p.c., deve decidere nel merito, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti nella pregressa fase processuale, ammettendo il convenuto, contumace in primo grado, a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, gli sono state precluse.” (Cass. n. 12156 del 2015; n. 22914 del 2010); nonchè considerando il principio di diritto secondo cui “Qualora venga dedotta la nullità della citazione come motivo d’appello, in applicazione del principio della conversione delle nullità in motivo di gravame, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art. 294 c.p.c., equivalendo la proposizione dell’appello a costituzione tardiva nel processo, di talchè il convenuto contumace, pur avendo diritto alla rinnovazione dell’attività di primo grado da parte del giudice di appello (ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 4), intanto potrà essere ammesso a compiere le attività che sono colpite dalle preclusioni verificatesi nel giudizio di primo grado, in quanto dimostri che la nullità della citazione gli abbia impedito di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non con la proposizione del gravame: situazione che, peraltro, può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado, occorrendo, in ogni altra ipotesi, la dimostrazione (del tutto residuale) che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo. (Nella specie, era stato concesso un termine a comparire minore di quello previsto dall’art. 415 c.p.c., comma 5, in relazione all’art. 447 bis c.p.c., situazione ritenuta dunque inidonea a consentire la proposizione tardiva in appello di una domanda riconvenzionale)” (Cass. n. 10580 del 2015; n. 15414 del 2016).

2. La sentenza impugnata dev’essere, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, il quale deciderà sull’appello conformandosi ai ricordati principi.

3. Al giudice di rinvio è rimesso di decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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