Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20998 del 02/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 02/10/2020), n.20998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11787-2019 proposto da:
C.T., elettivamente domiciliata in ROMA,
presso lo studio dell’avvocato X.X.,
rappresentata e difesa dall’avvocato X.Y.;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO SPORTELLI;
– controricorrente –
contro
SISTEMI DI COSTRUZIONE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 24783/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 20/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VALLE
CRISTIANO, osserva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente notificato a controparte;
la rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;
la rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio – che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali – (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione rimanendo comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. n. 04446 del 1986; n. 23840 del 2008; n. 21894 del 2009; n. 03971 del 2015);
deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del processo, con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, anche in relazione all’evidente tardività del ricorso, ritualmente eccepita, che si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell’attività difensiva ritualmente espletata dal difensore di Roma Capitale, unica parte costituita.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
PQM
dichiara estinto il giudizio;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 1.400,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020