Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20997 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1390/2014 proposto da:

B.I., (OMISSIS), E.E. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE DE MAJO, rappresentati e difesi dall’avvocato PARDO

CELLINI;

– ricorrenti –

contro

CASSA di RISPARMIO di FIRENZE SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FULVIO FERLITO;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1480/2013 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE, depositata il 28/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. B.I. ed E.E. hanno proposto ricorso per cassazione contro la Cassa di Risparmio di Firenze, avverso la sentenza del 26 luglio 2013, con cui la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del giugno del 2007, che aveva rigettato la domanda, proposta da essi ricorrenti nel gennaio del 2003, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente sofferti per avere la Banca proceduto in mala fede ad un’esecuzione forzata immobiliare, nonostante l’esistenza di un c.d. “piano d rientro” concordato tra essi ed il direttore della filiale di (OMISSIS) della Cassa ed ancorchè esso fosse stato onorato e gli atti della procedura non fossero stati regolarmente notificati.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la Cassa di Risparmio di Firenze.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità ed è stata fissata con decreto adunanza della Corte. Il decreto e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

4. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore quanto all’unico motivo di ricorso.

Invero, tale motivo – con cui si deduce “violazione dell’art. 2721 c.c. e degli artt. 1175 e 1375 c.c.” – è inidoneo a criticare la sentenza impugnata, atteso che attinge soltanto una delle due rationes decidendi per condividere la sentenza di primo grado, là dove essa aveva escluso l’ammissione delle prove testimoniali, con cui i ricorrenti volevano dare dimostrazione dell’accordo di c.d. rientro.

La Corte fiorentina, infatti, ha prima espressamente detto che correttamente il primo giudice aveva ritenuto i capitoli di prova generici e, dunque, per tale ragione inammissibili, e solo dopo ha motivato ulteriormente la condivisione della valutazione ulteriore di inammissibilità ai sensi dell’art. 2721 c.c..

Il motivo si disinteressa della motivazione sulla genericità e, poichè essa è idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata, il suo consolidamento per effetto della mancata impugnazione determina il passaggio in cose giudicata della ratio non impugnata ed impedisce di mettere in discussione l’altra (secondo Cass. 14740 del 2005) o priva di interesse a discuterla (secondo Cass. sez. un. n. 16602 del 2005). Adde, ex multis, Cass. sez. un. n. 7913 del 2013.

2. Il motivo, peraltro, presenta anche le ragioni di inammissibilità ulteriormente indicate dalla proposta del relatore quanto alla ratio decidendi inutilmente impugnata: infatti, il motivo risulta inammissibile sia per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass. (ord.) n. 22303 del 2008 e Cass. sez. un. n. 28547 del 2008, seguite da giurisprudenza costante), sia perchè non considera in modo specifico la motivazione resa dalla sentenza impugnata, sia ancora tenendo conto che la motivazione del giudice di merito che si rifiuta di applicare l’art. 2721 c.c. è insindacabile se motivata (Cass. n. 11882 del 2007; 13621 del 2004; 11389 del 2005).

3. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemilaseicento, oltre Euro duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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