Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20996 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.08/09/2017),  n. 20996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13412/2016 proposto da:

ELETTROSUD DI S.P. E C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. R.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO GRANATA;

– ricorrenti –

contro

SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 48,

presso lo studio dell’avvocato PIEREMILIO SAMMARCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO PAOLO BONITO, GIUSEPPE BONITO;

– controricorrente –

e contro

T.G., V.M., V.F., STUDIO

IMPIANTI SRL;

– intimate –

avverso la sentenza n. 514/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 5/2/2016 la Corte d’Appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. R.A., nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Elettrosud di S.P. & C. s.n.c. in relazione alla pronunzia Trib. Avellino n. 583/2014, di accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultima proposta dalla sig. Ra.Ni. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di incidente sul lavoro avvenuto il (OMISSIS) all’esito del quale suo figlio L.G. decedeva.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R., nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Sara Assicurazioni s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimanti non hanno svolto attività difensiva.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 295 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2 motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 269,306 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è formulato in violazione anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a fondamento della propria censura atti e circostanze del giudizio di merito (in particolare, il “ricorso per la revisione della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avellino in data 19/01/2006”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte dì legittimità accesso agli atti del giudizio dì merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso (che vanno indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221), come pure nel caso in cui la S.C. sia anche – “giudice del fatto” (cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. Cfr. altresì Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 17/2/2017, n. 4288), rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che – come sopra esposto – il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Con particolare riferimento al 2 motivo, va ulteriormente posto in rilievo che il ricorrente formula invero denunzia di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, in base al quale il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione concerne solamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non già i vizi dall’odierno ricorrente viceversa denunziati di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su questioni decisive della controversia, e a fortiori di omesso o illogico o superficiale esame di determinate emergenze probatorie, essendo invero sufficiente che come nella specie il fatto sia stato esaminato, non essendo il giudice di merito tenuto a dare necessariamente conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Sara Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimanti, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente, nella qualità, al pagamento delle spese delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 10.000,00, per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Sara Assicurazioni s.p.a..

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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