Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20996 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 06/08/2019), n.20996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24889-2014 proposto da:

D.B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUCCIO

GALIMBERTI 27, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI MURRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE GAROFALO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI APRILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9563/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2014 r.g.n. 8846/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 22 aprile 2014) in accoglimento dell’appello incidentale del Comune di Aprilia e in riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Latina n. 1356/2010, dichiara l’estinzione del giudizio riassunto dinanzi al Tribunale di Latina con ricorso depositato il 3 aprile 2009.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) con sentenza n. 946/2004 del 9 aprile 2004 il Tribunale di Latina ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul presente giudizio riguardante differenze di trattamento retributivo derivanti dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori;

b) la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2986/2007 depositata il 23 novembre 2007, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario, ordinando la remissione della causa entro il termine previsto dalla legge “dinanzi al Tribunale di Roma”;

c) D.B.L., con istanza depositata il 31 luglio 2008, ha chiesto la correzione dell’errore materiale presente in tale ultima sentenza in ordine al giudice dinanzi al quale doveva essere effettuata la riassunzione, indicato nel Tribunale di Roma anzichè nel Tribunale di Latina;

d) con ordinanza del 12 marzo 2009 si è provveduto a tale correzione e, quindi, l’interessato, con ricorso del 3 aprile 2009, ha riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Latina;

e) il primo Giudice ha respinto l’eccezione di estinzione sollevata dal Comune rilevando che, non essendo stata notificata la sentenza in argomento, il termine per la riassunzione era quello di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, con decorrenza dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale;

f) il Tribunale, pertanto, considerava tempestiva la riassunzione effettuata entro tale termine;

g) tale decisione va riformata in quanto il termine annuale qui applicabile si deve far decorrere dalla pubblicazione della sentenza della Corte d’appello e non dalla data di deposito dell’ordinanza di correzione dell’errore materiale;

h) infatti il ricorrente – che ha chiesto la correzione a distanza di otto mesi dalla sentenza – aveva l’onere di non far decorrere il termine perentorio annuale previsto per la riassunzione, riassumendo il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (indicato) e rinviando a quella sede la soluzione della questione del giudice territorialmente competente;

i) di qui l’estinzione del giudizio cui consegue l’assorbimento di tutti gli ulteriori motivi dell’appello principale e di quello incidentale.

2. Il ricorso di D.B.L. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; il Comune di Aprilia resta intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 353 e 327 c.p.c., sottolineandosi che il ricorrente ha provveduto a chiedere la correzione dell’errore materiale – relativo al giudice dinanzi al quale il giudizio andava riassunto – nel termine stabilito dall’art. 327 c.p.c., nel testo all’epoca vigente.

L’errore in parola era di entità tale da ingenerare dubbi sul contenuto e sulla portata della decisione. Pertanto il termine per la riassunzione non poteva che decorrere dall’ordinanza che ha provveduto alla correzione.

1.2. Con il secondo motivo si sostiene che altrettanto infondata e dilatoria sia l’eccezione del Comune di Aprilia relativa al presunto mancato inoltro da parte dell’ULPMO competente della richiesta di convocazione delle parti per l’esperimento del tentativo di conciliazione.

1.3. Con il terzo motivo si ribadisce la sussistenza del diritto del ricorrente alla conferma del trattamento economico divenuto inoppugnabile unitamente con il TFR e con il trattamento pensionistico in vigore.

II – Esame delle censure.

2. L’esame del ricorso porta all’accoglimento del primo motivo, con conseguente assorbimento degli altri motivi.

3. In base a orientamenti di questa Corte consolidati e condivisi dal Collegio:

a) il termine semestrale per la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice decorre dalla notificazione della sentenza predetta e, in mancanza di tale notifica, dalla scadenza del termine generale previsto dall’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, nella presente fattispecie), non essendo seriamente ipotizzabile che la riassunzione “de qua” possa avvenire senza prefissati limiti temporali;

b) nella (particolare) ipotesi in cui la sentenza di appello contenga un mero errore materiale, il termine previsto dal menzionato art. 327 c.p.c. inizierà a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla stessa, della correlata ordinanza di correzione – e non dalla data della sua pubblicazione soltanto in quei limitati, specifici e peculiari casi in cui detto errore, non risultando chiaramente percepibile, possa ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, ma non anche nella ipotesi in cui la sua evidenza lo renda praticamente irrilevante quanto alla corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di appello (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 1996, n. 1843; Cass. 29 agosto 1997, n. 8191).

4. Nella specie l’errore nell’indicazione del Tribunale territorialmente competente, contenuto nel dispositivo della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2986/2007 depositata il 23 novembre 2007 – dispositivo che, com’è noto, ha vita autonoma nel rito del lavoro – non risultava chiaramente percepibile, poteva quindi ingenerare legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione in ordine al Giudice al quale rivolgersi.

Esso, pertanto, andava corretto, come in effetti è accaduto.

5. E se è vero che la relativa richiesta – come si precisa nella sentenza qui impugnata – è stata presentata otto mesi dopo la pubblicazione della sentenza corrigenda, è anche vero che l’ordinanza di correzione è intervenuta otto mesi dopo la relativa richiesta.

E il D.B. – che non aveva alcun obbligo di presentare la domanda di correzione dell’errore materiale prima di quando l’ha fatto – nulla comunque poteva fare per abbreviare il termine impiegato dalla Corte d’appello per provvedere alla correzione.

6. Detto questo, essendo ictu oculi da escludere che l’errore presente nel dispositivo della sentenza corrigenda in ordine all’indicazione del giudice territorialmente competente sia da considerare irrilevante per la corretta interpretazione del “dictum” e del “decisum” del giudice di appello, non si può che ritenere che il termine annuale (nella specie) per la riassunzione decorresse dall’ordinanza di correzione dell’errore materiale dalla pubblicazione della sentenza stessa, come si afferma nella sentenza qui impugnata.

Ciò in quanto il generale principio secondo cui la riassunzione del giudizio, in caso di sentenza di appello che disponga la rimessione al primo giudice, deve avvenire entro termini prefissati deve essere inteso in modo tale da non contrastare con il principio di ragionevolezza (di cui all’art. 3 Cost.) e il fondamentale diritto di difesa (di cui agli artt. 24 e 111 Cost.).

Questo comporta che, nei rari casi in cui la sentenza di appello che dispone la suddetta rimessione contenga un errore materiale che non risulti chiaramente percepibile e/o che ingeneri legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione – come accade nella specie, con riguardo al giudice territorialmente competente in sede di riassunzione – la decorrenza del suddetto termine deve essere tale da consentire alle parti interessate di poter utilizzare per la riassunzione l’intero periodo di tempo messo a disposizione dal codice di rito, dopo che il contenuto decisorio della sentenza di appello sia stato univocamente chiarito per effetto della correzione dell’errore materiale indicato.

Pertanto, nel presente giudizio, il termine per la riassunzione non poteva che decorrere dall’ordinanza di correzione dell’indicazione erronea del giudice territorialmente competente, trattandosi di un errore materiale non irrilevante per la corretta interpretazione della sentenza corrigenda.

7. Nè può valere in contrario l’affermazione contenuta nella sentenza qui impugnata, secondo cui il ricorrente, avendo l’onere di non far decorrere il termine perentorio per la riassunzione avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma (indicato nella sentenza corrigenda), rinviando a quella sede la soluzione della questione del giudice territorialmente competente.

Tale statuizione, infatti, muovendo dall’erroneo presupposto secondo cui l’errore materiale del tipo suddetto presente nella sentenza corrigenda non aveva avuto alcuna influenza sul decorso del termine perentorio per la riassunzione, appare indicare una soluzione – quella di rivolgersi al giudice territorialmente incompetente per poi andare successivamente da quello competente – che avrebbe determinato inutili passaggi forieri solo di un allungamento dei tempi processuali e che quindi, di per sè, collide con l’obiettivo di attribuire maggiore rilevanza allo scopo del processo, tendente ad una decisione di merito, al duplice fine di assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., nell’ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU, nonchè di evitare di gravare sia lo Stato che le parti di oneri processuali superflui (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2014, n. 17698; Cass.1 agosto 2013, n. 18410).

D’altra parte, anche la sentenza qui impugnata appare presentare tali inconvenienti, contribuendo ad incrementare – con una interpretazione formalistica, non conforme alla giurisprudenza di legittimità in materia e, di fatto, lesiva del diritto di difesa del ricorrente – la già considerevole lunghezza del presente giudizio, che ha avuto inizio nel lontano 2003.

8. Deve essere, infine, ricordato che il contrasto con il principio di ragionevolezza di disfunzioni e/o sovraccarico e/o inefficienze e/o lungaggini di tipo burocratico che ostacolino la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive, senza che il destinatario possa influire sul loro corso, è stato più volte affermato – in linea generale e con riferimento alle più differenti situazioni – sia dalla Corte costituzionale (vedi: sentenze n. 209 e n. 483 del 1995; n. 327 del 1999; n. 35 del 2004), sia dalla Corte di Giustizia UE (sentenza 24 aprile 2008, procedimenti riuniti C 55/07 e C 56/07; sentenza 12 maggio 2011, C-107/10; sentenza 16 novembre 2016, C-316/15), sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza 15 settembre 2016, Giorgioni c. Italia; sentenza 23 giugno 2016, Srumia c. Italia; sentenza 2 marzo 2017, Talpis c. Italia), sia dalla giurisprudenza amministrativa (vedi, per tutte: TAR Lazio 6 settembre 2013, n. 8154).

3 – Conclusioni.

9. In sintesi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto e gli altri due motivi vanno dichiarati assorbiti.

10. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e quindi anche al seguente:

“nel caso in cui la sentenza di appello che dispone la rimessione al primo giudice contenga un errore materiale che non risulti chiaramente percepibile e/o che ingeneri legittimi dubbi sul contenuto e sulla portata effettiva della decisione, il termine perentorio per la riassunzione del giudizio – di cui all’art. 353 c.p.c. se la sentenza è stata notificata ovvero ex art. 327 c.p.c. – inizierà a decorrere dalla data di annotazione, in calce alla sentenza stessa, della correlata ordinanza di correzione e non dalla data della notificazione o, rispettivamente, della pubblicazione della sentenza non notificata. Se, invece, si tratta di errore materiale, la cui evidenza lo renda praticamente irrilevante ai fini dalla corretta interpretazione dei “dictum” e del “decisum” del giudice di appello, il termine per la riassunzione avrà l’ordinaria decorrenza”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA