Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20996 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 02/10/2020), n.20996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto an n. 22680-2019 proposto da:

VAREN SNC DI C.C., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.AVEZZANA 8,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MARCO GARZONE;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI,

25, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MANGANARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENENRALE DOTT. VISONA’ STEFANO che rassegna

le conclusioni che seguono: rigettare il regolamento e dichiarare la

competenza del tribunale di Brescia.

La Corte:

 

Fatto

OSSERVA

quanto segue.

1. Varen s.n.c. di C.C. & C. adiva il Tribunale di Roma con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. perchè accertasse l’obbligo di Petrolifera Adriatica S.p.A. ad applicare, nelle condizioni di somministrazione da parte sua del carburante alla ricorrente, le condizioni economiche previste dall’Accordo Aziendale sulla Viabilità ordinaria della Rete di Distribuzione di Esso Italiana S.p.A. del 16 luglio 2014 fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e perchè condannasse la convenuta a pagarle la somma di Euro 18.185,75 quale maturata in determinati periodi indicati nel ricorso stesso.

Petrolifera Adriatica si costituiva, resistendo e, tra l’altro, eccependo la competenza territoriale del foro di Brescia, dove aveva la sua sede, perchè nei contratti stipulati con l’attrice da Esso Italiana di cessione gratuita degli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi (precisamente, all’art. 18) e di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti (precisamente, all’art. 13) così è statuito: “Foro esclusivamente competente a giudicare delle vertenze derivanti dal presente contratto è quello ove la Esso avrà sede legale al momento dell’introduzione del giudizio, con facoltà della sola Esso di adire, in alternativa, il Foro del convenuto”. La convenuta, appunto, era subentrata a Esso Italiana, la quale, all’epoca della stipulazione dei contratti, aveva sede in Roma – e infatti nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l’attrice aveva espressamente dichiarato di adire il Tribunale di Roma in forza di dette clausole -.

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 18 luglio 2019, ha definito il giudizio avanti a sè dichiarandosi incompetente a favore del foro di Brescia.

In particolare, richiamati l’art. 18 del contratto di cessione gratuita dell’impianto di distribuzione di prodotti petroliferi e l’art. 13 del contratto di fornitura in esclusiva dei carburanti e dei lubrificanti, stipulati tra l’attrice ed Esso Italiana in data 7 dicembre 2017, e rilevato che il ramo d’azienda costituito da un punto vendita gestito dall’attrice era stato trasferito, con i relativi contratti ancillari, da Esso Italiana a Petrolifera Adriatica – trasferimento comunicato all’attrice con raccomandata del 23 giugno 2016 -, il Tribunale osserva che, ai sensi dell’art. 1362 c.c., nell’interpretazione contrattuale deve indagarsi su quale sia stata la comune intenzione delle parti, non limitandosi al senso letterale delle parole, e ne deduce poi che, nel caso in esame, le clausole inserite nei contratti suddetti relative all’individuazione del foro competente “sono state poste in favore del concedente al fine di garantire il beneficio di adire il Foro più vicino alla propria sede”; ed essendo subentrata, per il trasferimento d’azienda, Petrolifera Adriatica, il foro competente deve essere proprio “quello in cui ha sede la società cessionaria/concedente”, ovvero Brescia.

2. Varen ha proposto ricorso per regolamento necessario, da cui si è difesa Petrolifera Adriatica con memoria di costituzione.

La ricorrente ha poi depositato memoria in cui ha pure chiesto la rimessione in pubblica udienza. Ha depositato memoria anche controparte.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Premesso che il regolamento di competenza non è trattabile in pubblica udienza, come si evince dall’art. 380 ter c.p.c., si osserva che la ricorrente riconosce che, con comunicazione del 20 ottobre 2016, Petrolifera Adriatica le aveva reso noto il suo subentro nella proprietà dell’impianto originariamente concessole da Esso Italiana e in tutti i rapporti contrattuali sussistenti tra quest’ultima e la ricorrente quale gestore.

Sostiene la ricorrente che per tale globale subentro Petrolifera Adriatica nei confronti del gestore avrebbe dovuto applicare anche gli Accordi stipulati da Esso Italiana disciplinanti gli aspetti economici delle gestioni. Da ciò invece sarebbe insorto un “massiccio contenzioso”.

Varen inserisce nelle argomentazioni del ricorso vari rilievi riguardanti la vicenda sostanziale, relativa proprio agli accordi collettivi sottoscritti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 32 del 1998 e delle leggi L. n. 57 del 2001 e L. n. 27 del 2012, di cui aveva chiesto al Tribunale di Roma di accertare la validità e l’efficacia. Comunque, quanto all’interpretazione dell’art. 18 del contratto di cessione gratuita e dell’art. 13 del contratto di fornitura essa nega che possa presumersi – come invece avrebbe erroneamente presunto il Tribunale – che con tali clausole i contraenti abbitici inteso attribuire alla concedente/comodante/fornitrice il vantaggio di minori spostamenti territoriali nel caso di insorgenza di controversie giudiziarie tra loro. Ciò non sarebbe sostenibile neanche ai sensi dell’art. 1366 c.c., ma anzi genererebbe “una inesistente competenza giudiziaria “ambulatoria” simile alle obbligazioni ambulatorie dello schiavo nel diritto romano”.

La previsione del foro della sede legale di Esso Italiana non sarebbe poi generica, “in quanto non si riferisce genericamente al Foro ove avrà la sede il proprietario dell’impianto e/o contraente fornitore, ma fa specifico riferimento al Foro della sede legale della Esso, che vincola, in base a tale contratto, direttamente il gestore ad acquistare e rivendere esclusivamente carburante Esso”, con tecniche di fidelizzazione del cliente di Esso.

Pertanto per il contratto di fornitura i gestori, oltre a continuare ad acquistare tramite il proprietario dell’impianto carburante raffinato e prodotto da Esso, dovrebbero continuare ad adempiere obbligazioni relative a modalità di erogazione al pubblico mantenendo inalterata l’immagine (mediante le insegne, t(loro posizionamento, le divise ecc.). “Da tale obbligazione deriva la necessità” di applicare l’art. 13 del contratto di fornitura, cioè per ogni controversia relativa alla sua applicazione il foro esclusivo sarebbe la sede di Esso, Roma, anche se sorta nei confronti del nuovo proprietario dell’impianto, “che con il gestore non ha stipulato alcun autonomo contratto di fornitura”; non rimarrebbe quindi “spazio” per “diverse soluzioni interpretative” del contratto di fornitura; e pure l’Accordo del 2014 (relativo alle

questioni economiche) fu stipulato a Roma. D’altronde sarebbero proprio il contratto di fornitura e detto Accordo “i contratti su cui si basa il contenzioso”.

Pertanto “non può ritenersi, in mancanza di una espressa pattuizione alternativa a quella contenuta nel contratto di fornitura ceduto, che, a seguito della cessione…, possa ritenersi automaticamente mutato il Foro”. Ciò sarebbe contrario al diritto, immotivato e logico, perchè sottoporrebbe tutti i gestori degli impianti ceduti a plurime società (“una molteplicità di Società”) “alla competenza dei Giudici delle varie località d’Italia”, nonostante gli elementi di caratterizzazione/fidelizzazione che tutti dovrebbero adempiere.

A proposito poi della specificità del foro, osserva la ricorrente che il gestore l’ha “accettato e sottoscritto… formando la sua volontà e rappresentazione solo in tal senso, identificando così il foro convenzionale solo alle sedi legali che Esso Italiana Srl avrebbe avuto al momento dell’introduzione del giudizio e non alle sedi legali dei suoi eventuali futuri aventi causa”, giacchè in tal caso “diversa sarebbe stata la formulazione della clausola contrattuale territoriale, con decisione delle parti stesse anche di non addivenire alla sottoscrizione dei contratti di cui è causa”. E infatti la maggioranza della giurisprudenza dei giudici di merito avrebbe riconosciuto la competenza del foro di Roma.

4. Va rilevato anzitutto che non risultano fondate le due eccezioni avanzate da Petrolifera Adriatica relative a una pretesa inammissibilità del ricorso.

In primis, infatti, deve riconoscersi che complessivamente il ricorrente ha esposto in modo sufficientemente adeguato il fatto processuale.

In secondo luogo, non appare condivisibile neppure l’ulteriore eccezione di Petrolifera Adriatica nel senso della mancata indicazione da parte della ricorrente delle norme ermeneutiche violate. In realtà, queste sono ben evincibili dalle argomentazioni in cui si struttura il ricorso applicando il generale canone jura novit curia. In particolare sussiste inequivocamente il riferimento alla ricostruzione della volontà delle parti (art. 1362 c.c.). E’ altresì individuabile pure il riferimento all’art. 1364 c.c. (Espressioni generali) laddove viene negata la portata generale della interpretazione del giudice: “Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”. Agevolmente individuabile è anche il riferimento all’art. 1366 c.c. sulla buona fede, perchè si imputa al giudice di non avere rispettato il relativo canone ermeneutico e, in sostanza, di non aver tenuto in conto che, se il foro si fosse potuto frammentare dall’unico originario della sede di Esso Italiana – Roma – in tanti fori (non prevedibili, logicamente, e quindi non identificabili al momento delle trattative contrattuali), le parti avrebbero potuto anche non stipulare, e comunque avrebbero utilizzato una formula diversa – cioè più in equivoca -: ulteriore riferimento, d’altronde, alla ricostruzione della intenzione delle parti ai sensi dell’art. 1362 c.c..

5. Poichè nel caso in esame la questione di competenza si impernia sulla interpretazione di una clausola contrattuale, va ricordato che questa Suprema Corte, qualora debba accertare se il giudice di merito sia incorso in un errore di rito, è anche giudice del fatto (di recente in tal senso S.U. 25 luglio 2019 n. 20181); e ciò è stato riconosciuto anche a proposito, specificamente, della competenza (cfr., quanto a una clausola compromissoria, Cass. sez. 6-1, ord. 30 settembre 2015 n. 19546).

6. Passando allora ad esaminare ex professo la prospettazione della ricorrente, si deve rilevare che gli argomenti relativi alla fidelizzazione e all’immagine di Esso ictu oculi non godono alcuna pertinenza, e che non può dirsi consistente l’argomento per cui, se Esso cede a più soggetti la sua posizione contrattuale, i fori diventano diversi, perchè comunque chi subentra è ontologicamente e ineludibilmente un soggetto diverso, e il regolamento contrattuale non risulta aver inibito alcuna cessione e quindi alcun conseguente subentro.

L’argomento di maggior peso potrebbe essere quello della specificità del dettato letterale (l’inverso, ut supra rilevato, della generalità): ma anche questo, a ben guardare, non ha molto sostegno. E’ vero, infatti, che non vi è menzione di “fornitore” (nell’art. 13 del contratto di fornitura) o di cedente/comodante (nell’art. 18 del contratto della cessione degli impianti), ma ciò non è affatto sufficiente per scindere il riferimento a Esso Italiana dal riferimento ad una parte del contratto, id est – appunto – la parte di fornitore/concedente; e, d’altronde, se le parti avessero voluto stabilizzare il foro per tutta la durata del contratto nella sede di Esso avrebbero dovuto manifestare una simile volontà in modo inequivoco, falciando ogni dubbio: modalità certa che, come appena rilevato, non risulta raggiunta.

Considerato poi il contratto nella sua struttura complessiva e tenuto conto dell’assenza di una specificazione di tal genere, in siffatto contesto appare ragionevole intendere “Esso” come una espressione meramente equivalente, anche in un’ottica di buona fede, a “fornitore” o “concedente”, avendo le parti evidentemente plasmato il sinallagma negoziale nel senso di concedere (a fronte, si deve supporre per logica, di altre previsioni favorevoli invece al gestore stimate dai contraenti di equivalente calibro) al concedente/fornitore un vantaggio relativo appunto al foro esclusivo per le eventuali controversie future.

7. In conclusione, il ricorso risulta infondato, la clausola di competenza esclusiva prevedendo il foro ove ha sede l’attuale controparte della ricorrente, e non Esso Italiana anche in epoca successiva alla sua fuoriuscita dai contratti de quibus (conforme, in un caso analogo, la recentissima Cass. sez. 6-3, ord. 24 giugno 2020 n. 12396). Competente è pertanto il Tribunale di Brescia, davanti al quale la causa sarà riassunta a norma di legge.

Considerata la peculiarità della questione e tenuto conto dell’assenza di precedenti di questa Suprema Corte quando fu proposto il presente ricorso per regolamento, si stima equo compensare le spese.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Rigettando il ricorso, dichiara la competenza del Tribunale di Brescia e compensa le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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