Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20995 del 08/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 09/02/2017, dep.08/09/2017), n. 20995
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8529/2016 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO
DEFILIPPI, LORENZA SQUERI;
– ricorrente –
contro
C.A., C.O.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 19561/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il sig. C.G. propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., affidato a 3 motivi, avverso la sentenza Cass. n. 19561 del 2015.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,
Con il 2 motivo prospetta questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3,24,11,117 Cost., artt. 1,6,13 CEDU, artt. 20,21,47 Carta dei Diritti fondamentali dell’U.E..
Con il 3 motivo prospetta questione di legittimità costituzionale degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c..
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al 1 motivo va in particolare osservato che, nel riproporre le doglianze mosse alla sentenza di 1^ grado (asseritamente fondata “su un’errata percezione dei fatti dedotti dall’istante a difesa dei propri diritti ed interessi”), il ricorrente non prospetta in realtà alcun vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, limitandosi a proporre inammissibili censure di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ovvero di erronea interpretazione delle emergenze probatorie, invero non consentite dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione termporis applicabile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
Inammissibili sono altresì il 2 e il 3 motivo, contemplanti prospettate questioni di legittimità costituzionale.
La questione di cui al 2 motivo è apoditticamente dedotta lamentando l’ingiustizia del fatto che non sia più possibile invocare il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, poichè detto motivo non risulta essere più previsto dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5″, senza invero argomentare in quali termini si paventi la lamentata violazione del “diritto di difesa e di accesso al Tribunale”, non essendo pertanto dato cogliersi il relativo profilo di rilevanza ai fini della decisione.
Quanto alla questione di legittimità prospettata al 3 motivo, vale osservare come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che nel caso in cui l’appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell’impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l’esercizio del diritto di difesa, nè, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall’art. 348 bis c.p.c. (v. Cass., 15/5/2014, n. 10723).
In ordine agli ulteriori profili di doglianza vanno ribaditi i rilievi di apoditticità e irrilevanza già formulati con riferimento al 2 motivo.
Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017