Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20995 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 06/08/2019), n.20995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20228-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore, ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“VIRGILIO” DI MERCATO SAN SEVERINO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

ope legis, in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrenti –

contro

F.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 989/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/08/2013 R.G.N. 4/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Salerno ha ritenuto improcedibile l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè dall’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Virgilio” di Mercato San Severino avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso di F.S., Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, ed aveva dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento di tutti i servizi prestati anteriormente al nuovo inquadramento attribuito con decorrenza dal 1 settembre 2000, condannando di conseguenza l’amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate.

2. La Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che a seguito del deposito del gravame il Presidente, con decreto del 9 gennaio 2010, aveva fissato per la discussione l’udienza del 23 novembre 2011 e con successivo decreto del 20 aprile 2010 aveva anticipato d’ufficio la trattazione della causa all’udienza del 22 giugno 2011. Poichè in detta udienza l’Avvocatura non era stata in grado di fornire la prova della notifica alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione, la causa era stata rinviata per consentire il deposito e nelle more l’appellante aveva depositato istanza con la quale aveva domandato di essere autorizzato a notificare il decreto di anticipazione ed il verbale dell’udienza del 22 giugno 2011, posto che il primo non era stato notificato, pur avendone l’Avvocatura avuto conoscenza. Il Presidente disponeva che la causa venisse chiamata all’originaria udienza del 23 novembre 2011, onerando l’appellante della notifica che, peraltro, non avveniva in quanto il Ministero rappresentava che rispetto a detta udienza il contraddittorio era già stato instaurato, mediante la notifica dell’appello e dell’originario decreto di fissazione ex art. 435 c.p.c..

3. Riassunta la vicenda processuale, la Corte ha ritenuto che l’appello dovesse essere dichiarato improcedibile perchè nelle controversie soggette al rito del lavoro il giudice, nell’accogliere un’istanza cosiddetta di anticipazione, sostituisce il nuovo decreto al primo, del quale sono eliminati tutti gli effetti, compresa la notificazione eseguita in base ad esso. Nel caso di specie, pertanto, doveva trovare applicazione il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20604/2008, perchè il Ministero non aveva notificato alcun atto per l’udienza del 22 giugno 2011.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonchè l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Virgilio” di Mercato San Severino sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese F.S., rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 435 e 415 c.p.c., art. 50 c.p.c., comma, art. 164 c.p.c., comma 2, art. 156 c.p.c., comma 3, art. 157 c.p.c. nonchè dell’art. 82 disp. att. c.p.c., commi 3 e 4. I ricorrenti sostengono, in estrema sintesi, che erroneamente il giudice d’appello ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20604/2008, applicabile nella sola ipotesi in cui va esclusa l’instaurazione del rapporto processuale perchè la notifica è stata omessa o è inesistente. Nel caso di specie, al contrario, il rapporto processuale si era già instaurato a seguito della notificazione del ricorso e dell’originario decreto, avvenuta in data antecedente al provvedimento con il quale, per ragioni organizzative, il Presidente aveva disposto l’anticipazione dell’udienza. La mancata notifica del decreto del 20 aprile 2010 poteva essere causa solo di nullità e non dell’improcedibilità del gravame, nullità che era stata sanata dall’istanza dell’Avvocatura a seguito della quale era stata “ripristinata” l’udienza originariamente fissata.

2. Il ricorso è fondato.

Non vi è dubbio che nella giurisprudenza di questa Corte sia ormai consolidato l’orientamento, inaugurato da Cass. S.U. n. 20604/2008 e seguito da numerose successive pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. nn. 6159, 14839 e 17368 del 2018), secondo cui nel rito del lavoro l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, assegnare all’appellante un termine per la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. di un’attività in realtà mai compiuta.

2.1. Detto orientamento, nel superare le diverse conclusioni alle quali le stesse Sezioni Unite erano pervenute con la sentenza n. 6841/1996, si fonda sull’indissolubile legame esistente fra le due fasi dell’editio actionis e della vocatio in ius, legame che non consente di ritenere che la prima possa produrre effetti anche in assenza della successiva attività notificatoria. Escluse la reciproca autonomia delle due fasi e l’insensibilità degli atti della prima fase rispetto ai vizi che ne inficiano la seconda, sulle quali poggiava il precedente orientamento, si è affermato che, al contrario, la prima fase, proprio perchè non autonoma rispetto alla seconda, produce unicamente effetti prodromici e preliminari, suscettibili di stabilizzarsi solo in presenza di una valida vocatio in ius, cui, nei casi di notifica non effettuata, non può pervenirsi attraverso l’applicazione dell’art. 291 c.p.c., giacchè non è pensabile la rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente.

La ritenuta improcedibilità dell’impugnazione, quindi, riposa sull’assenza di autonomia fra le due fasi e sul principio secondo cui nel rito del lavoro, in grado di appello, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un “complesso atto unitario di introduzione del processo”, principio che non consente di fare comunque salvi gli effetti dell’avvenuto deposito del ricorso, non potendo trovare applicazione, in assenza della necessaria indipendenza degli atti, la regola generale fissata dall’art. 159 c.p.c., comma 1, secondo cui nel processo civile “la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, nè di quelli successivi che ne sono indipendenti”.

2.2. Se si apprezzano le ragioni che stanno alla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, appare evidente che lo stesso non possa trovare applicazione nella fattispecie, nella quale è incontestato, perchè ne dà atto anche la Corte territoriale, che l’Avvocatura aveva provveduto a notificare il ricorso in appello e l’originario decreto di fissazione dell’udienza di discussione, instaurando, quindi, correttamente il contraddittorio per l’udienza del 23 novembre 2011, fissata con il decreto del 9 gennaio 2010.

Ciò che è mancata è la successiva notificazione del decreto di anticipazione dell’udienza, adottato d’ufficio il 20 aprile 2010, ma detta omissione non può certo determinare l’improcedibilità dell’appello e porre nel nulla l’attività processuale già validamente posta in essere, perchè, trattandosi di adempimenti del tutto autonomi rispetto a quelli compiuti, la loro mancanza può incidere sulla validità degli atti successivi ma non di quelli antecedenti.

In altri termini l’omessa notifica dell’anticipazione, verificatasi dopo la vocatio in ius, incide sulla valida instaurazione del contraddittorio e determina la nullità dell’attività espletata in assenza della parte, ivi compresa la pronuncia la sentenza (Cass. n. 18149/2007), ma non produce effetti quanto agli atti già compiuti nel momento in cui si è verificata la nullità e, quindi, non è idonea a determinare la perdita di efficacia dell’edictio actionis, stabilizzatasi in conseguenza della notificazione dell’originario decreto.

2.3. Non vale richiamare il principio di diritto affermato da Cass. n. 13162/2006 quanto agli effetti del decreto di anticipazione dell’udienza, perchè in quel caso si discuteva solo del mancato rispetto del termine di comparizione e gli effetti della notificazione che il nuovo decreto, secondo la Corte, ha posto nel nulla sono quelli, appunto, inerenti il termine in questione, non già quelli relativi all’instaurazione del rapporto processuale, comunque costituito, seppure invalidamente.

2.4. Ha errato, pertanto, il giudice d’appello nel ritenere che la mancata notifica del nuovo decreto abbia indotto quale conseguenza l’improcedibilità dell’impugnazione, sicchè la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo, che procederà ad un nuovo esame, facendo applicazione del principio di diritto enunciato al punto 2.2. e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA