Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20993 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20993

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.C.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’ CALBOLI 60, presso lo

studio dell’avvocato AMMIRATI CINZIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato GALLO FRANCESCO PAOLO giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FRANCAVILLA MARITTIMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 888/2009 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI del

30/10/07, depositata il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in data 30.10.2007 e depositata il 27.10.2009 in materia di risarcimento danni. Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Con unico motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione su fatti decisivi della controversia, ovvero fondata su affermazioni erronee, contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di merito ha rigettato la domanda di risarcimento danni per non avere l’attore provato che il danno lamentato dall’istante sia riconducibile ad un sinistro accaduto a causa della presenza di una buca sul manto stradale, nell’ambito del Comune di (OMISSIS) non avendo l’istante indicato con precisione, nell’atto introduttivo come era suo onere, in considerazione delle contestazioni mosse sul punto dal Comune di Francavilla, il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro, limitandosi ad asserire che il sinistro si è verificato in (OMISSIS);

ritenendo tale specificazione essenziale anche per la valutazione dell’attendibilità delle altre risultanze processuali; con la conseguente insufficienza delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio.

Il ricorrente, con il motivo, contesta la valutazione probatoria come operata dal giudice del merito, in sostanza richiedendo un nuovo riesame delle stesse risultanze processuali, inammissibile in questa sede a fronte di una corretta motivazione (da ultimo Cass. 18 settembre 2009, n. 20112)”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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