Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20992 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

DORICART SAS (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA 89, presso lo

studio dell’avvocato AMOROSO ALFONSO, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOCCACELI DAVIDE giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTo RASIMELLI & COLETTI SPA (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 430/2009 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

22/05/08, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia in data 22.5.2008 e depositata il 9.11.2009 in materia di pagamento somma.

Al ricorso si applicano le norme di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, per essere il provvedimento impugnato depositato successivamente all’entrata in vigore della indicata normativa (4 luglio 2009).

La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis c.p.c., n. 1).

Con unico motivo la ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Contesta che la Corte di merito sia incorso in contraddittorietà nella motivazione in ordine alla valutazione dell’inadempimento della controparte ed in omissione in relazione alla valutazione della prova per testi dedotta ed espletata (teste M.).

Entrambe le censure sono destituite di fondamento.

Quanto alla prima, la Corte del merito – diversamente da quel che sostiene la ricorrente – ha affermato che “In definitiva, neppure la prova testimoniale ammessa ha supportato la tesi dell’appellante circa la pattuizione di un termine specifico ed essenziale di consegna del materiale pubblicitario, con la conseguenza che non risulta provato l’inadempimento – o meglio, la sussistenza della prestazione specifica asseritamente non adempiuta di consegna nelle 72 ore”.

In sostanza, dopo avere valutato il materiale probatorio incentrato, in particolare, sull’esistenza o meno di una specifica clausola contrattuale relativa alla pattuizione di un termine di specifico di consegna del materiale pubblicitario nelle 72 ore, ed avere tale punto ritenuto decisivo ai fini della prova dell’inadempimento contestato, ha affermato e motivato correttamente che tale prova non era stata raggiunta.

I diversi rilievi della ricorrente che fondano l’inadempimento sul ritardo nella esecuzione della prestazione dedotta in contratto, non risultano pertanto decisivi ai fini di una diversa decisione.

In ordine, poi, alla prova per testi, la sua valutazione appartiene al giudice del merito e, correttamente valutata, come nella specie, non è sindacabile in questa sede. Diversamente, si tratterebbe di una nuova valutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.

Peraltro, anche la circostanza dedotta nella prova per testi (teste M.) non sarebbe rilevante, posto che non affronta il tema della pattuizione specifica del termine di consegna, come sopra individuato”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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