Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20992 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 21/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18461/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.G., S.G.M.A., S&B DI

P.S. & C. S.N.C. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 38,

presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNA MONGIOVI’ GAZIANO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 622/35/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della S & B di P.S. & C. snc e dei soci B.G. e S.G.M.A. (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 622/35/2016, depositata in data 17/02/2016, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di intimazione di pagamento emessa, a titolo di riscossione frazionata, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, sulla base della sentenza n. 747/04/2012 della C.T.P. di Agrigento (non definitivà), – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo il gravame dei contribuenti, hanno sostenuto che l’intimazione di pagamento impugnata era carente di motivazione, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, limitandosi ad un generico richiamo alla sentenza non definitiva della C.T.P. di Agrigento, con la quale, annullando l’accertamento, per IRAP ed IVA dovute dalla società, nella parte relativa al recupero a tassazione di maggiori ricavi e del conseguente maggior reddito imponibile, si era disposta “la rideterminazione del reddito d’Impresa con la applicazione della percentuale di ricarico del 14% (anzichè quella del 22,57%)” e si era ordinata “la rideterminazione delle imposte se ed in quanto dovute”; secondo i giudici appello non risultavano specificati “gli esatti parametri utilizzati dall’amministrazione finanziaria per calcolare le somme dovute”.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, non avendo i giudici della C.T.R. tenute conto che l’intimazione di pagamento, emessa a titolo di riscossione frazionata, espressamente indicava gli estremi della sentenza e dell’avviso di accertamento presupposti della riscossione ed i contribuenti, impugnandola, avevano dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione.

2. La censura è fondata.

Invero, vista la funzionalità dell’obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, a cartella esattoriale (che segua ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016: Cass. 2373/2013; Cass. 11722/2010).

Nella specie, l’intimazione di pagamento conteneva gli estremi della sentenza, non definitiva, resa inter partes dalla C.T.P. di Agrigento, e dell’avviso di accertamento in quel giudizio impugnato e, pur essendosi quei giudici di primo grado limitati a disporre la rideterminazione del reddito imponibile della società, sulla base di una diversa percentuale di ricarico, e delle conseguenti imposte e sanzioni, i contribuenti avevano potuto puntualmente contestare i presupposi della riscossione frazionata, contestando, nel merito, la stessa debenza delle imposte e sanzioni.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso va cassata a sentenza impugnata con rinvio alla C.T.P. della Sicilia, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Cela Sicilia in diversa composizione, ed demanda di provvedere anche sulle spese e del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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