Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20992 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 02/10/2020), n.20992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35179-2018 proposto da:

SIMER – SOCIETA’ IMMOBILIARE MERIDIONALE FLLI GENTILE DI S. G.

& C. SAS, in persona dei legali rappresentati pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato CORRIAS LUCENTE GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli

avvocati RUSSO STEFANO, ABBAMONTE ORAZIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato

CORRIAS LUCENTE GIOVANNA, rappresentato e difeso dagli avvocati

RUSSO STEFANO, ABBAMONTE ORAZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

SIMER S.p.A. con ricorso del 1 luglio 2013 adiva il Tribunale di Napoli, esponendo di essere proprietaria di un immobile che era stato locato mediante tre distinti contratti al Comune di Napoli per un plesso scolastico, e che era stato poi riconsegnato tra il 2010 e il 2012 in “totale degrado”, accertato in contraddittorio tra le parti, con conseguenti rilevanti danni. Chiedeva pertanto che il Comune fosse condannato a risarcirle il “danno materiale” in Euro 3.166.777,80 o nella diversa misura di giustizia, oltre accessori, nonchè a risarcirle nella misura di Euro 5.670.455,52 il danno da ritardato rilascio, di cui Euro 1.136.265,60 in riferimento al tempo necessario al ripristino e Euro 4.500.000 in riferimento alla perdita di occasione di vendita, o comunque, nella diversa misura di giustizia, nonchè a pagare l’importo di Euro 174.901,05, oltre accessori, per canoni locatizi.

Il Comune si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 5 ottobre 2016, condannava il Comune a pagare a controparte, ai sensi degli artt. 1587,1588 e 1590 c.c., la somma di Euro 1.727.104, oltre al canone pattuito per ventiquattro mesi, e altresì oltre interessi; lo condannava pure a pagarle, in riferimento all’art. 1591 c.c., l’indennità di occupazione nella misura di Euro 32.063,31, e a rifonderle le spese di lite.

SIMER proponeva appello, cui il Comune resisteva. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 27 aprile 2018, in parziale riforma, condannava il Comune a risarcire danni materiali nella misura di Euro 2.828.605 oltre interessi, e a rifondere metà delle spese processuali, l’altra metà compensandola.

SIMER ha proposto ricorso, articolato in due motivi, da cui il Comune si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo denuncia violazione ed erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1591 e 2697 c.c., degli artt. 2721c.c. e ss., dell’art. 2729c.c., degli artt. 115 e 356c.p.c., dell’art. 447 bisc.p.c., e dell’art. 24 Cost..

La censura prende le mosse da un passo della motivazione della sentenza impugnata, in cui il giudice d’appello dichiara di condividere la valutazione del giudice di prime cure quanto alla superfluità ai fini decisori di una prova testimoniale richiesta dall’attuale ricorrente – in cui sarebbe stato teste l’amministratore unico di Finadan S.p.A., società che avrebbe svolto trattative con SIMER per acquistare l’immobile -, per affermare che la relativa motivazione sarebbe “erronea”. Vengono riportati tutti i capitoli di prova relativi, deducendone che le istanze istruttorie attengono “ad un tema di indagine di significativo rilievo sotto un duplice profilo”, in primo luogo in quanto finalizzate a dimostrare l’affidabilità e la qualità della società interessata all’acquisto e l’esatto periodo temporale in cui le trattative sarebbero state effettuate, in secondo luogo in quanto avrebbero consentito a dimostrare che le trattative avrebbero condotto con elevato grado di probabilità detta società all’acquisto del complesso.

Si tratta, ictu oculi, di una questione estranea all’ambito della giurisdizione di legittimità, in quanto attinente ad una valutazione di merito sulla rilevanza o meno di un mezzo di prova, effettuata dal giudice d’appello e che avrebbe semmai – si rileva in astratto – potuto confluire in una censura correlata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove, nel caso in esame, persino la ricorrente nella censura non ha definito decisivo quanto avrebbe potuto deporre il teste nella prova orale richiesta.

Il motivo pertanto è inammissibile.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ed erronea applicazione degli artt. 1591 e 2697 c.c., degli artt. 2721c.c. e ss. e dell’art. 2729c.c., degli artt. 115 e 356c.p.c. e dell’art. 447 bisc.p.c., dell’art. 24 Cost. ed “erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una norma di legge”.

Rigettando la domanda di maggior danno ex art. 1591 c.c. il giudice d’appello avrebbe integralmente richiamato la motivazione del giudice di primo grado laddove afferma l’assenza di prova certa in ordine alla perdita di occasioni di vendita del complesso a un prezzo conveniente. Il motivo si sviluppa in varie valutazioni direttamente fattuali – come l’asserita prova dell’intenzione di acquisto di Finadan S.p.A. -, prospetta la superfluità di una prova testimoniale e anzi la sua incidenza – palesemente esorbitando dai limiti della giurisdizione di legittimità, come nel primo motivo – e la sussistenza della responsabilità solo del Comune per la tardiva restituzione dell’immobile quale causa della interruzione delle trattative, e aggiunge una valutazione sulla normalità dell’assenza, in trattative del genere, di documenti scritti.

In un simile quadro, puramente fattuale, è evidente che anche il riferimento al giudicato sulla tardività della riconsegna e un passo trascritto della motivazione della sentenza di primo grado in ordine alla situazione degli immobili rientrano in un’alternativa ricostruzione di merito, che si conclude con ulteriori argomentazioni relative ancora alle trattative con Finadan. Al di là, quindi, dello schermo, talora utilizzato nel tessuto argomentativo, di invocazioni normative, quel che il motivo richiede è proprio di una censura d’appello, in quanto verte sulla ricostruzione dei fatti, patendo quindi in questa sede una evidente inammissibilità.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 17.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

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