Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20991 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ALLOCCA

ELENA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BERTAGLIA

UGO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS) (OMISSIS) in persona del

Direttore

Generale Dott. C.G., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentanti C.T.

e S.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G-FERRARI

35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che le rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA, CH.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1019/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, depositata il 18/06/2008, R.G.N. 2730/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ELENA ALLOCCA;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento dei primi

quattro motivi, inammissibilità del 5 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 23 maggio 1996 A.S. esponeva che in seguito al manifestarsi di dolori mandibolari si era rivolta al dr. Ch.Lu. della clinica odontoiatrica dell’Università di Modena, il quale dopo averle diagnosticato un’alterazione dell’articolazione temporo-mandibolare con slittamento anteriore dell’arcata superiore l’aveva sottoposta ad intervento operatorio con esito peggiorativo della condizione patologica. Ciò premesso, conveniva in giudizio il Ch. e la Clinica odontoiatrica per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Si costituiva il Ch. il quale chiedeva la chiamata in causa del proprio assicuratore, la Reale Mutua Assicurazioni. Il g.i., rilevata la nullità della citazione della Clinica Universitaria, non avente personalità giuridica, disponeva la rinnovazione della citazione e l’attrice conveniva in giudizio l’Ausl di Modena. Si costituiva la Reale Mutua la quale chiedeva a sua volta che venisse chiamata in causa la Spa Generali Assicurazioni coprente la responsabilità civile dell’azienda ospedaliera, la quale si costituiva in giudizio.

Si costituiva altresì l’AUSL convenuta la quale contestava la propria legittimazione. In esito al giudizio il Tribunale di Modena dichiarava carente di legittimazione l’AUSL di Modena, rigettava la domanda risarcitoria proposta dalla A., condannava quest’ultima a rimborsare le spese al Ch. e all’AUSL e condannava la Reale Mutua a rimborsare le spese alla Spa Le Generali.

Avverso tale decisione proponeva appello l’ A. ed in esito al giudizio, in cui si costituivano tutti gli appellati, la Corte di Appello di Bologna con sentenza depositata in data il 18 giugno 2008 rigettava l’impugnazione, condannava l’appellante alla rifusione delle spese in favore del C. e dell’AUSI e compensava le spese tra la stessa appellante e le due compagnie assicuratrici.

Avverso la detta sentenza l’ A. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali Spa e l’AUSL di Modena.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 92 c.p.c.) nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha addossato integralmente le spese di lite, in favore del Ch. e dell’AUSL (OMISSIS) di Modena, a carico della ricorrente, benchè questa, già in primo grado, avesse chiesto l’esclusione dal giudizio dell’AUSL, chiamata in causa a seguito di ordinanza del Tribunale, e richiesto invece la chiamata in causa della vera legittimata passiva, vale a dire la Regione Emilia.

A riguardo, si deve, in primo luogo, rilevare l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale, non accompagnato dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.(S.U. 5624/09, Cass. 5471/08) Quanto al profilo riguardante l’asserita violazione dell’art. 92 c.p.c., la censura deve ritenersi infondata, alla luce della condividibile argomentazione della Corte di merito, basata sul rilievo che l’infondatezza, nel merito, della domanda risarcitoria proposta dall’ A. nei confronti del sanitario e dell’ente di appartenenza, assorbiva ogni questione sulla corretta individuazione di entrambi i soggetti passivi legittimati, con ciò intendendo chiarire che la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese era conseguente alla infondatezza della domanda risarcitoria nel merito, in forza del principio di soccombenza, senza che rilevasse a riguardo la evocazione in giudizio dell’AUSL (OMISSIS) di Modena piuttosto che della Regione Emilia e Romagna.

Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1228, 1176, 2236 e 2697 c.c. nonchè della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la censura si sostanzia essenzialmente nella considerazione che la Corte di merito avrebbe sbagliato sul punto riguardante la ripartizione dell’onere di prova in materia di responsabilità medica ponendosi in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ” nell’ipotesi in cui l’esito dell’intervento sia il peggioramento (ovvero la stazionarietà) delle condizioni di salute del paziente” (pag. 12 del ricorso). A riguardo, occorre sottolineare preliminarmente che la ricorrente ha concluso il motivo di impugnazione con tre quesiti di diritto cumulativi, riguardanti le pretese violazioni di legge, senza peraltro accompagnarlo con il prescritto momento di sintesi in relazione al vizio motivazionale dedotto.

Ciò posto, la doglianza non può essere presa in considerazione sia per le medesime considerazioni svolte in precedenza in relazione al profilo motivazionale, non accompagnato dal momento di sintesi, sia perchè i quesiti multipli formulati con riferimento alle violazioni di diritto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sono ritenuti ammissibili (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08).

L’inammissibilità deriva inoltre dal difetto di correlazione della doglianza con le ragioni della decisione, fondate, non già sulla tesi che spettasse al paziente provare che gli esiti peggiorativi dell’intervento dipendessero dalla condotta del medico (come ha erroneamente ritenuto la ricorrente) bensì sulla diversa considerazione che, a ragione dei mesi trascorsi prima della nuova manifestazione dolorosa, “sarebbe spettata all’attrice la dimostrazione, negata dal consulente, dell’esistenza di nesso causale tra l’intervento e le successive manifestazioni, verosimilmente dipendenti da altra causa (v. relazione in risposta alla richiesta di chiarimenti datata 14.5.2002)”. Ciò posto, risulta evidente che la censura proposta elude il punto nodale della pronunzia e non è correlata con la sua ratio decidendi difettando della necessaria specificità, con la sua conseguente inammissibilità, a ragione del mancato riferimento alle precise ragioni poste dalla Corte d’appello a base della sentenza impugnata. Con la terza doglianza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte avrebbe rinviato al contenuto della CTU “senza dar conto dei gravi vizi logico-formali in palese devianza dalle nozioni della scienza medica o della logica in essa contenuti”. Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con quattro quesiti di diritto cumulativi con i quali ha invitato la Corte a dire se costituissero vizio di motivazione della sentenza alcune proposizioni della consulenza, cui la sentenza aveva rinviato, che si concretavano in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica nonchè in affermazioni illogiche, senza aver disposto rinnovazione dello strumento peritale.. Anche tale censura è inammissibile sia perchè i quesiti multipli, peraltro formulati irritualmente in luogo dei prescritti momenti di sintesi, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non sono consentiti (così Cass. n. 547/08, Cass. n. 1906/08) sia perchè le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, che non è consentita in sede di legittimità, tramite il rinnovo delle indagini peritali. Nè può trovare accoglimento la quarta doglianza con cui la ricorrente ha dedotto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata osservanza dell’obbligazione di informativa della paziente.

A riguardo, vale la pena di sottolineare che nell’illustrazione del motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato che la questione dedotta era stata risolta dal giudice di primo grado assumendo che “tale ultimo eventuale profilo di responsabilità del medico non è stato prospettato nel corso dell’intero giudizio nè in sede di precisazione delle conclusioni. La medesima questione infine – così continua la ricorrente – non era stata neppure affrontata in sede di appello dai giudici di seconde cure.

La premessa torna utile in quanto consente di accertare, con sufficiente certezza, che il giudice di primo grado aveva ritenuto l’inammissibilità della domanda risarcitoria, fondata sul dedotto inadempimento dell’obbligo di informazione del paziente, in quanto si trattava a suo avviso di una domanda nuova, volta ad introdurre tardivamente nel dibattito processuale temi di indagine e di decisione mai formulati in precedenza. Tale decisione, pertanto, avrebbe dovuto essere oggetto di uno specifico motivo di appello da parte della soccombente, circostanza quest’ultima che non solo non risulta dalla lettura della sentenza impugnata ma non è stata dedotta dalla ricorrente in sede di ricorso per cassazione nè, tanto meno, è stata oggetto di specifica trascrizione nel rispetto del principio di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, essendosi la ricorrente limitata ad affermare che il profilo di responsabilità sopra accennato, risolto con ragionamento non condivisibile in primo grado, neppure è stato affrontato in sede di appello.

Ciò posto, delle due l’una: se la questione fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello la ricorrente in questa sede avrebbe dovuto dedurre la violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non già il vizio di omessa motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il quale presuppone invece che il giudice abbia preso in considerazione la questione e l’abbia risolta, anche se senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la sua decisione.

Per contro, se la questione non ha invece costituito motivo di appello, come si ha ragione di ritenere dalla lettura della sentenza impugnata di secondo grado e dalla mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la questione rimane definitivamente preclusa in sede di legittimità ed il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va infine ritenuto inammissibile anche l’ultimo motivo di impugnazione, per omessa insufficiente contraddittoria motivazione, con cui l’ A. ha ribadito “le osservazioni svolte sulla quantificazione del danno, eluse dalla sentenza gravata in virtù della posizione assunta circa l’an della controversia”. Ed invero, posto che l’impugnazione, per definizione, deve essere diretta avverso una decisione, ne deriva con tutta evidenza che ogni doglianza deve essere correlata con il contenuto della decisione stessa, evidenziandone gli errori di fatto e di diritto ritenuti mentre nel caso di specie i rilievi della ricorrente sono invece svolti, così scrive la ricorrente, “al solo fine di porre l’adita Corte in condizione di statuire anche ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ultimo alinea” cfr pag 35 del ricorso) Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure formulate, il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti, senza che occorra provvedere sulle spese in favore delle altre parti, in quanto le stesse, non essendosi costituite, non ne hanno sopportate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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