Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20991 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. lav., 06/08/2019, (ud. 03/07/2019, dep. 06/08/2019), n.20991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25997-2014 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO VALLEBONA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e TRASPORTI, in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12, ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3388/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2014 R.G.N. 9691/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/07/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il 31 maggio 2014) respinge l’appello di C.S. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20446/2009, di rigetto del ricorso con il quale la C. – divenuta dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in seguito a passaggio di carriera dal Ministero della Giustizia avvenuto il 24 novembre 1994, quando la dipendente rivestiva la VII qualifica funzionale e godeva di un’indennità penitenziaria pensionabile in aggiunta allo stipendio base – ha impugnato i provvedimenti con i quali le è stato comunicato di restituire le somme corrisposte in eccesso per effetto del passaggio tra le due suddette Amministrazioni.

La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:

a) l’assegno personale pensionabile di passaggio di carriera non è cumulabile con l’indennità di amministrazione percepita alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della L. n. 537 del 1993, art. 3,comma 58, perchè non è cumulabile con qualunque indennità fissa e continuativa percepita presso l’Amministrazione di destinazione, tranne che per la eventuale parte eccedente;

b) in base a tale disciplina la PA ha emesso il provvedimento n. 63 del 17 settembre 1999, con cui ha stabilito la spettanza dell’indennità di amministrazione, ricompresa tra quelle previste dal suddetto comma 58, solo nella misura eccedente rispetto all’importo della RIA; sicchè con successivo provvedimento è stata chiesta all’interessata la restituzione delle somme indebitamente percepite mediante trattenute mensili sulla retribuzione;

c) nè possono esservi dubbi sul fatto che l’indennità di amministrazione sia un compenso corrisposto in misura fissa e continuativa.

2. Il ricorso di C.S., illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi.

3. L’intimato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione, che poi non vi è stata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni di legge e dell’art. 34 del CCNL del Comparto Ministeri 16 maggio 1995, contestandosi l’affermazione della Corte d’appello sulla non cumulabilità dell’indennità di amministrazione con l’assegno personale pensionabile di passaggio di carriera, per il fatto che al momento di tale passaggio (24 novembre 1994) non esisteva presso il Ministero di destinazione alcuna indennità di amministrazione fissa e continuativa ma solo un compenso accessorio incentivante e variabile, collegato all’accertato aumento della produttività L. n. 870 del 1986, ex art. 19, comma 8, che sarebbe da cumulare con il suddetto assegno personale non riassorbibile.

Del resto, l’assegno in parola va calcolato all’atto del passaggio (L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57) e i fatti sopravvenuti – come la sopravvenuta indennità di amministrazione per effetto del CCNL richiamato sono irrilevanti.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, perchè la Corte d’appello non ha esaminato il compenso accessorio incentivante e variabile, collegato all’accertato aumento della produttività previsto dalla L. n. 870 del 1986, art. 19, comma 8, vigente al momento del passaggio della ricorrente e sostituito soltanto dopo dall’indennità di amministrazione di cui all’art. 34 del CCNL del Comparto Ministeri 16 maggio 1995.

II – Esame delle censure.

2. Le censure proposte nei due motivi di ricorso – da trattare insieme perchè intimamente connessi – hanno il loro fulcro nella denuncia di mancato esame da parte della Corte d’appello del compenso accessorio incentivante e variabile, collegato all’accertato aumento della produttività previsto dalla L. n. 870 del 1986, art. 19, comma 8, vigente al momento del passaggio della ricorrente e sostituito soltanto dopo dall’indennità di amministrazione di cui all’art. 34 del CCNL del Comparto Ministeri 16 maggio 1995.

3. Di questa problematica non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicchè essa appare nuova e, come tale, inammissibile.

3.1. Va, infatti, ricordato che, come di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874), per costanti indirizzi della giurisprudenza di legittimità:

a) nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (vedi, per tutte: Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787; Cass. 30 marzo 2000, n. 3881; Cass. 9 maggio 2000, n. 5845; Cass. 5 giugno 2003, n. 8993; Cass. 21 novembre 1995, n. 12020);

b) pertanto, qualora una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e che non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (tra le tante: Cass. 29 gennaio 2003, n. 1273; Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. 21 febbraio 2006 n. 3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518; Cass. 16 aprile 2014, n. 2190; Cass. 23 settembre 2016, n. 18719; Cass. SU 26 luglio 2018, n. 19874; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038).

3.2. Nella specie la ricorrente non ha dimostrato, in conformità con i suindicati principi, che l’indicata problematica era stata già tempestivamente devoluta al Tribunale e poi riproposta alla Corte d’appello.

Questo porta all’inammissibilità del ricorso.

III – Conclusioni.

4. In sintesi, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

6. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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