Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20990 del 02/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 02/10/2020), n.20990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34647-2018 proposto da:

TRASPORTI CAAIR SOC. COOP. A RL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SEBASTIANO ZORZI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA GENERALE DI RAGUSA, denominata ” L.T.G. E

I.G. SNC, in persona del suo agente generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI S. SPIRITO, 48,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO D’OTTAVI, rappresentata e

difesoa dall’avvocato SEBASTIANO LEONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 646/2018 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia Generale UnipolSai di (OMISSIS), gestita da L.T.G. e I.G. s.n.c., otteneva l’8 novembre 2010 dal Giudice di pace di Ragusa decreto ingiuntivo nei confronti Trasporti CAAIR soc. coop. a r.l. per il pagamento di Euro 591,45, oltre interessi, quale premio assicurativo, decreto al quale Trasporti CAAIR proponeva opposizione.

Con sentenza 157/2014, in accoglimento di tale opposizione, Il Giudice di pace revocava il decreto ingiuntivo. L’Agenzia proponeva appello, cui controparte resisteva. Il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 28 maggio 2018, accoglieva il gravame e rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.

Trasporti CAAIR ha proposto ricorso, articolato in due motivi. L.T.G. e I.G. quale Agenzia Generale di (OMISSIS) di UnipolSai si difende con controricorso, illustrato anche con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per carenza della motivazione, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6. Denuncia altresì violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; denuncia inoltre violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1703 c.c. nonchè violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione alla normativa contrattuale di cui al punto 6.9 della polizza.

Si tratta ictu oculi di un motivo del tutto eterogeneo, composto di plurime censure che si intrecciano e sovrappongono, introducendo pure critiche direttamente fattuali – in particolare riguardo alla vicenda della disdetta della polizza, in riferimento al recesso previsto al punto 6.9 della stessa -, il che lo conduce alla inammissibilità. Ad abundantiam meramente, quindi, si rileva che la sentenza impugnata non è affatto priva di motivazione.

2. Il secondo motivo denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione sul conferimento del mandato dall’attuale ricorrente all’avvocato Claudio Lo Monaco e conseguente errore quanto alla condanna alle spese di lite ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

Anche questo motivo, come il precedente, miscela elementi eterogenei, denunciando pretesi vizi motivazionali relativi alla principale regiudicanda per censurare, alla fin fine, la condanna accessoria dell’attuale ricorrente alle spese per soccombenza in asserita violazione dell’art. 91 c.p.c.. Ricorre pertanto la stessa inammissibilità della prima censura.

3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controricorrente.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 550, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

 

 

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