Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2099 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31452/2018 proposto da:

A.Q., elettivamente domiciliato in Roma L.go Somalia 53 (tel.

(OMISSIS)) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), Pubblico Ministero Procuratore

Generale Repubblica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

A.Q., cittadino pakistano, propone ricorso fondato su tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 19 marzo 2018 che rigettava l’appello avverso l’ordinanza dei Tribunale di Brescia che confermava il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria.

II ricorrente sosteneva di aver dovuto abbandonare il proprio paese di provenienza, il Pakistan, in quanto, essendo musulmano sunnita, aveva subito minacce ed aggressioni ad opera di un gruppo di musulmani sciiti che intendevano costruire una moschea su un terreno appartenente alla sua famiglia.

La Corte di Appello confermava la valutazione della vicenda quale “privata” e risalente nel tempo, non essendo tale da integrare alcun pericolo nè potendosi escludere la tutela da parte delle forze dell’ordine considerando che il ricorrente fa parte della maggioranza religiosa del paese. Inoltre nell’area specifica di residenza, il P., non vi è alcuna condizione di violenza generalizzata per motivi politici o religiosi. Infine, non sussistono ragioni di vulnerabilità soggettiva od oggettiva valutabili ai fini della protezione umanitaria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto, in relazione a quello che il ricorrente aveva dedotto e documentato, non è stato rispettato l’obbligo di compiere di ufficio attività istruttorie ulteriori.

Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello ha valutato la vicenda narrata e svolto le attività di acquisizione delle informazioni necessarie sulla scorta di quanto dedotto dalla parte.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 (art. 360 c.p.c., n. 3) per l’errore nella applicazione della legge nella parte in cui sono state ritenute non applicabili le disposizioni sulla protezione sussidiaria. Risulta, difatti, che permangono condizioni di conflitto armato generalizzato.

Il motivo è infondato in quanto la Corte di Appello ha svolto le attività di verifica imposti dalla legge ed il ricorrente si limita a contrapporre una propria diversa valutazione, peraltro generica e priva di basi fattuali, sulla condizione oggettiva di pericolosità.

Con il terzo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (art. 360 c.p.c., n. 3) poichè, a fronte di quanto dichiarato dalla parte, il giudice di appello non ha fatto una adeguata valutazione degli sconvolgimenti sociali del paese di provenienza.

Il motivo è infondato per ragioni analoghe a quelle sviluppate in ordine al secondo, poichè la parte propone una propria generica diversa ricostruzione delle vicende che, invece, la Corte di Appello ha considerato sulla scorta delle citate fonti informative.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto non è tenuto al versamento del contributo unificato, stante la prenotazione a debito prevista dai combinato disposto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 11 e 131 e, di conseguenza, neppure dell’ulteriore importo di cui all’art. 13, comma 1- quater, del decreto citato (cfr. Cass. 7368/2017; n. 32319 del 2018), se ed in quanto l’ammissione non risulti revocata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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