Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2099 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25870/2012 R.G. proposto da:

Famiglia dei Discepoli Istituto Religioso, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Edoardo D’Onofrio 43, presso l’avv. Umberto Cassano, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Orvieto, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Scipio Slataper 9, presso lo studio Avv.

Massimo Filiè, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Finetti

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 4, n. 102/04/12 del 16 aprile 2012,

depositata il 4 maggio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 gennaio anno

2017da1 Consigliere Dott. Raffaele Botta;

udito gli Avv. Enrico De Caro per delega avv. Sergio Finetti per la

parte controricorrente.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo il

rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento per ICI 2007 relativamente ad una unità immobiliare di proprietà dell’Istituto religioso sito in (OMISSIS) (destinato a “chiesa, albergo, bar e ristorante ecc.” foglio (OMISSIS) particella (OMISSIS)) e affidato in gestione con apposito contratto di locazione – ad esclusione della chiesa destinata in maniera esclusiva al culto della Chiesa cattolica – alla società Hotel Svevo s.r.l. per l’attività di albergo, bar e ristorante.

L’Istituto religioso, posto in evidenza che “all’interno dell’immobile de quo è ubicata una chiesa destinata in maniera esclusiva al culto della Chiesa cattolica, reclamava l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), “secondo l’interpretazione autentica” fornita con il D.L. n. 203 del 2005: non poteva costituire ostacolo al riconoscimento di tale trattamento agevolato il fatto che per i servizi resi fossero previsti corrispettivi (trattandosi di attività svolte per fini sociali e non di profitto) nè che l’immobile fosse stato locato a terzi (in quanto tanto l’Istituto aveva fatto non per trarne “guadagno”, ma proventi da reinvestire integralmente nella realizzazione delle proprie finalità istituzionali).

La Commissione adita – dopo aver ordinato al Comune di “effettuare attraverso l’Agenzia del Territorio le opportune attività di determinazione della congruità delle rendite catastali” e acquisito l'”accertamento della proprietà immobiliare urbana divisione e cambio di destinazione” depositato dal Comune – in parziale accoglimento del ricorso stabiliva fosse dovuta l’ICI sulla parte d’immobile destinata all’esercizio dell’attività alberghiera e di ristorazione, escludendo l’applicabilità dell’imposta per la parte di immobile destinata all’esercizio del culto (chiesa), sulla base delle nuove e separate rendite catastali elaborate dall’Agenzia del Territorio in esecuzione della già ricordata ordinanza istruttoria.

L’appello dell’Istituto era respinto, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’Istituto stesso propone ricorso per cassazione con tre motivi.

Il Comune di Orvieto resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia la mancata osservanza da parte del giudice di merito del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deducendo che:

a) “nulla ha detto la Commissione in ordine al fatto che parte dell’unità immobiliare in contestazione è utilizzata dalla stessa Amministrazione comunale”;

b) è attestato dallo stesso Comune che nella particella (OMISSIS) “è ubicata una chiesa destinata in maniera esclusiva al culto della Chiesa cattolica e, stante le strutture, non può essere adibita ad altri usi senza notevoli mutamenti strutturali”;

c) “la cosiddetta dependance altro non è che la sede di ricovero dei religiosi e come tale esente dal pagamento dell’ICI”;

d) “l’impianto sportivo contraddistinto con la particella (OMISSIS) è stato concesso in comodato d’uso gratuito all’Amministrazione comunale”.

2. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza: le questioni indicate alle lettere a), c) e d), appaiono questioni nuove, non essendo nemmeno indicato quando siano state dedotte nelle pregresse fasi di merito e in quali atti difensivi.

3. Peraltro, delle predette questioni nemmeno si spiega la rilevanza e la concludenza nella decisione contestata, anche rispetto al supposto vizio denunciato: situazione che convince anche della infondatezza del motivo stesso.

4. Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

5. La censura presenta innanzitutto profili di inammissibilità in quanto – al di là del difetto di una circostanziata individuazione del “fatto controverso” – essa consiste in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, “quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro”: infatti, ha avuto modo di osservare questa Corte, “l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 19443 del 2011).

6. La censura è poi infondata in quanto la sentenza impugnata è tutt’altro che sfornita di una congrua motivazione: il giudice di merito ha compiuto una attenta e completa valutazione della fattispecie, analizzandone i diversi aspetti anche sul piano istruttorio, e non mancando di evidenziare i precedenti giurisprudenziali – di merito e di legittimità – ai quali ha ritenuto di fare (corretto) riferimento.

7. Con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, che se si supera la inammissibile genericità della rubrica, possono essere identificate nella supposta interpretazione autentica della norma agevolativa data dal D.L. n. 203 del 2005.

8. Il motivo è infondato. Intanto l’accertamento in questione riguarda l’anno 2007, nel quale la norma cui fa riferimento la parte ricorrente non vigeva più essendo stata sostituita con il D.L. n. 223 del 2006, art. 39: ma questa Corte ha, inoltre, osservato che “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), anche in base alla evoluzione di cui al D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, conv. dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (come sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, comma 1, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248), impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie e assistenziali che, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, per le concrete modalità di svolgimento, non siano orientate alla realizzazione di profitti, senza che rilevi il mero fatto dell’esistenza di una convenzione pubblica alla base di tale attività. Ne consegue che il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo assistenziale e sanitario), non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione, mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. n. 6711 del 2015).

9. Si tratta di posizioni ben note alla parte ricorrente, in quanto, decidendo una analoga controversia tra le stesse parti, questa Corte, con ordinanza n. 23584 del 2011, ha affermato: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), spetta a condizione che gli immobili – appartenenti ai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c) – siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle attività ivi contemplate, tra le quali, nel caso degli enti ecclesiastici, anche quelle indicate nel richiamato della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), (attività di religione o di culto, cioè dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana). Ne consegue che il predetto beneficio non spetta in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico – come pure agli enti di istruzione e beneficenza, ai quali quelli ecclesiastici aventi fine di religione o di culto sono, ai fini tributari, equiparati della L. 25 marzo 1985, n. 121, ex art. 7, che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali” (v. peraltro in particolare anche Cass. n. 5041 dl 2015, che esclude l’esenzione per “un immobile, appartenente ad un ente religioso, destinato ad attività alberghiera o ad assistenza di pellegrini”).

10. Ma nel caso di specie ancor più rilevante appare il fatto, indiscusso, che l’immobile di proprietà dell’Istituto fosse stato locato a terzi, nella specie una società che gestiva l’albergo e il ristorante, situazione che esclude possa spettare l’esenzione reclamata, come affermato più volte da questa Corte: v. Cass. n. 7385 del 2012 (“In materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) – che costituisce, al pari delle altre norme che prevedono trattamenti agevolati in materia tributaria, una deroga alla regola generale ed è perciò di stretta interpretazione – opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse”; v. Cass. n. 12495 del 2016 (“In materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, ancorchè per finalità di pubblico interesse”).

11. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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