Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2099 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17345-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.C., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato SEBASTIANO LI ROSI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6204/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 28/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza di cui all’epigrafe della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, che, in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3416/16/2016, depositata dal medesimo organo giudicante il 4 ottobre 2016, aveva riconosciuto a C.C. il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992.

Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal ricorrente, l’Amministrazione ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria.

Sulla proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è instaurato il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123, e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile.

Preliminarmente, il Collegio rileva che nella G.U. del 14 luglio 2021, n. 28, sono state pubblicate le ordinanze (n. 104 e n. 105 del 2021) del 9 ottobre 2020 della C.T.P. di Siracusa, che, in sede di ottemperanza tributaria, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata “la questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, e successive modificazioni, nella parte in cui limita il rimborso delle imposte ivi previste alla metà del dovuto e al contempo rende incerto – sino all’esclusione – il soddisfacimento dell’altra metà: per contrasto con gli art. 3 Cost., comma 1, e art. 23 Cost..”.

La relativa problematica appare correlabile alla materia qui controversa, ove si tenga conto dell’orientamento di questa Corte, secondo cui, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640); cosicché le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le altre: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393).

Pertanto si rileva l’opportunità della rimessione del ricorso alla V sezione di questa Corte, per la trattazione nella pubblica udienza, non ravvisandosi i requisiti per provvedere in questa sede ex art. 380 bis c.p.c., neppure in relazione alle eccezioni di inammissibilità del ricorso di cui alla memoria del controricorrente.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo il ricorso alla pubblica udienza della V Sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

 

 

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