Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20989 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, (ud. 23/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avv. MAZZA LUCIO Libero, con con studio in 80132 Napoli via

Matilde Serao, 34, giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

DISTRIBUZIONE SPA – (OMISSIS), quale dataria di Enel S.p.A., in

persona del Procuratore Ing. G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati DE SANTIS Emilio, MUTARELLI

FRANCESCO, con studio in 80133 NAPOLI, Piazza G. Bovion. 22, giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA IN PROPRIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3752/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 03/04/2008; R.G.N. 24554/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza, condanna aggravata alle spese ex art. 385

c.p.c., comma 4.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata l’Enel Distribuzione Spa sulla premessa dell’avvenuta manomissione del misuratore di energia elettrica conveniva in giudizio l’intestatario P.M. al fine di sentir dichiarare la risoluzione del relativo contratto di somministrazione e di ottenerne la condanna al risarcimento danni. In esito al giudizio in cui si costituiva il convenuto contestando la domanda il Giudice di pace adito pronunciava la risoluzione del contratto e condannava il P. al pagamento della somma di Euro 2.582,28 oltre interessi, svalutazione: e spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello il P. ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’Enel, il Tribunale di Napoli con sentenza depositata in data 3 aprile 2008 in parziale accoglimento dell’impugnazione condannava il P. al pagamento della minor somma di Euro 1.575,15 e compensava le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la detta sentenza il P. ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Resiste con controricorso l’Enel Spa, la quale ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve premettersi che il Collegio ha raccomandato la motivazione semplificata. Ciò premesso, deve rilevarsi che con i due motivi di impugnazione, intimamente connessi tra loro, entrambi articolati per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ovvero per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente nei relativi quesiti si è limitato ad invitare questa Corte ad accertare rispettivamente a) se vi sia stata violazione degli articoli indicati non avendo il Tribunale, nel motivare lei decisione, fatto riferimento alle prove acquisite nel procedimento penale; b) se vi sia stata violazione dei medesimi articoli, non avendo il Tribunale fatto riferimento alle fatture relative all’utenza di via (OMISSIS), emesse prima dell’accertamento e dopo la sostituzione del misuratore.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per svariati motivi.

In primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità del profilo, attinente al vizio motivazionale, non accompagnato nella specie dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscrìva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l’indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l’omissione, la contraddittorietà o l’insufficienza della motivazione sia l’indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n.4311/2008). E ciò, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui “in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la “ratio” dell’art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione.(S.U.5624/09, Cass. 5471/08) Quanto ai profili riguardanti le asserite violazioni di legge, l’inammissibilità discende dal rilievo che i quesiti formulati, ad onta del duplice contenuto, non presentano i requisiti richiesti dall’art. 366 c.p.c. ma si esauriscono in un mero invito rivolto alla Corte diretto a verificare la sussistenza delle dedotte violazioni di legge senza contenere però la formulazione del diverso principio di diritto, rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto, chiede l’applicazione, in modo da circoscrivere l’oggetto della pronuncia nei limiti di un accoglimento o di rigetto del quesito stesso (Sez.Un. n. 23732/07, n. 20360 e n. 36/07).

L’inammissibilità deriva infine dal rilievo che le ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni usate, non concernono violazioni o false applicazioni del dettato normativo bensì la valutazione della realtà fattuale, come è stata operata dalla Corte di merito; nè evidenziano effettive carenze o contraddizioni nel percorso motivazionale della sentenza impugnata ma, riproponendo l’esame degli elementi fattuali già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi disattesi, mirano ad un’ulteriore valutazione delle risultanze processuali, trascurando che a questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 23 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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