Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20989 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 22/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12190-2016 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANICIO GALLO

102, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO POLESE, rappresentato e

difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati S.M. ed

EMILIO PAOLO SALVIA;

– ricorrente –

contro

IL MATTINO S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del suo Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,

presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLO DE LUCA

TAMAJO;

– resistente-

in merito alla istanza di ricusazione formulata dal ricorrente nei

confronti del relatore nominato nel giudizio di revocazione avverso

la sentenza n. 9119/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 06/05/2015;

udita relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato S.M. e la parte ricorrente personalmente;

L’avvocato si riporta alla memoria depositata, la illustra

ulteriormente e formula la seguente conclusione: “insiste per

l’accoglimento del ricorso per ricusazione ed in via del tutto

subordinata propone questione di legittimità costituzionale

dell’art. 42 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 52 c.p.c. e art. 391 bis

c.p.c. in relazione agli artt. 3, 24, 101 e seguenti, 111 e 117

Cost.”.

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso notificato in data 17/5/2016 S.M. ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. contro la sentenza di questa Corte n. 9119, pubblicata il 6/5/2015, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dal S. contro la sentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli in data 16/8/2007 nel contraddittorio con Il Mattino s.p.a.;

il ricorso per revocazione è stato iscritto al n. di R.G. 12190 del 2016, assegnato per la trattazione al dottor F.G., componente dell’apposita sezione civile (sesta lavoro), il quale ha formulato proposta, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità, comunicata alle parti con posta elettronica certificata in data 24/4/2017, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, fissata per il 24/5/2017;

con ricorso depositato in data 9/5/2017 presso la cancelleria di questa Corte, i difensori di S.M. hanno chiesto la ricusazione del giudice relatore, rilevando che il dott. F. aveva già deciso, in veste di consigliere, il giudizio di appello svoltosi dinanzi alla Corte d’appello di Napoli – sezione lavoro, la cui sentenza era stata impugnata con il ricorso deciso poi con la sentenza n. 9119/2015, oggetto del giudizio di revocazione;

assumono, pertanto, che sussistono i presupposti per la sua ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c., che rinvia all’art. 51 c.p.c., n. 4, anche con riferimento all’art. 6, par. 1 della CEDU e all’art. 111 Cost., comma 2, sull’equo processo, sul rispetto della parità delle anni e del diritto ad un giudice terzo e imparziale;

a seguito del ricorso, il dott. F., con istanza depositata il 16 maggio 2017, premesso di non aver rilevato la sua partecipazione, in qualità di consigliere, alla decisione della controversia dinanzi alla Corte d’appello di Napoli (“non essendo stata inserita copia di detta sentenza nel fascicolo messo a sua disposizione dalla cancelleria, nè ricorda(ndo) di aver già conosciuto della causa dato il tempo trascorso e le migliaia di controversie medio tempore trattate”)- ha chiesto al Presidente titolare della sesta sezione della Corte di cassazione di potersi si astenere ai sensi dell’art. 51 c.p.c.;

con provvedimento del 18 maggio 2017 il Presidente titolare ha preso atto della dichiarazione di astensione obbligatoria del dottor F., ha dichiarato la sospensione ex lege del processo sulla revocazione ed ha quindi fissato per il 22 giugno 2017 l’adunanza per la trattazione dell’istanza di ricusazione, nominando il consigliere relatore, e disponendo la trasmissione del provvedimento al Procuratore generale in sede;

alla camera di consiglio sono intervenuti il ricorrente di persona e il suo difensore, avv. S.M., il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

preliminarmente, deve darsi atto che il procedimento camerale attivato con l’istanza di ricusazione è regolato dall’art. 53 c.p.c., comma 2, con le formalità partecipative ivi previste, quale disciplina speciale applicabile ratione materiae rispetto a quella di cui al D.L. n. 168 del 2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 197 del 2016 (Cass. Sez. U., ord. 16/2/2017, n. 4098);

è opportuno altresì premettere che gli istituti della astensione e della ricusazione costituiscono il necessario corollario processuale del principio di imparzialità del giudice, di rango costituzionale;

con particolare riguardo alla ricusazione, quale strumento volto a far valere concretamente la terzietà del giudice, essa mira a soddisfare non soltanto un interesse generale dell’amministrazione della giustizia, ma anche un diritto soggettivo della parte, alla luce sia dell’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sia del nuovo testo dell’art. 111 Cost. postulandone la tutelabilità giurisdizionale attraverso un procedimento che si conclude con una ordinanza che ha natura decisoria (Cass. Sez. U., 20/11/2003, n. 17636; Cass. Sez. U., 22/7/2014, n. 16627);

le ipotesi di ricusazione sono pacificamente ritenute tassative (Cass., Sez. U., 08/10/2001, n. 12345; Cass. 27/08/2003, n. 12525), così come tassativi sono i casi in cui sussiste il dovere del giudice di astenersi, non potendo l’ordinamento consentire illimitatamente alle parti di ricusare il giudice o a qualunque giudice-persona fisica di astenersi dal decidere: “il limite dell’astensione e della ricusazione è dato, da una parte, dal diniego di giustizia, dall’altro, dalla necessaria soggezione alla giustizia”;

l’ipotesi invocata dal ricorrente è quella prevista dall’art. 51 c.p.c., n. 4, che prevede il dovere del magistrato (la dottrina preferisce parlare, piuttosto che di un vero e proprio obbligo, di un onere imposto al giudice come persona fisica) di astenersi nel caso in cui egli abbia conosciuto della causa, come magistrato, in altro grado del processo;

quest’onere, a differenza di quelli previsti nelle altre fattispecie regolate dai nn. 1, 2, 3 e 5 dello stesso articolo, mira non solo a garantire l’imparzialità del giudicante, ma anche, come osservato in dottrina, a salvaguardare la razionalità’del sistema delle impugnazioni, che serve per “offrire al soccombente una effettiva ed integra seconda chance, e/o per consentire al giudice ad quem di rimediare agli eventuali errori del giudice a quo”;

in questa prospettiva e con riferimento al concetto di “grado del processo” può convenirsi con la giurisprudenza (v. Cass. 8/6/2007, n. 13433; Cass. 5/7/2013, n. 16861; Cass. 2015, n. 8392), nonchè con autorevole dottrina, che in esso vi rientri la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, sulla base del rilievo che con tale rimedio impugnatorio si richiede sostanzialmente una rinnovazione del giudizio precedente sulla quale, data appunto l’identità del giudizio, potrebbero esercitare una certa influenza le convinzioni che il giudice ha maturato nel corso del medesimo;

in tal senso depone il testo dell’art. 402 c.p.c., applicabile anche nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ex art. 391 bis c.p.c., nella parte in cui dispone che con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide nel merito della causa: in tal caso, la fase rescindente e quella rescissoria vengono a coincidere, con l’ulteriore conseguenza che il giudice che ha emesso la sentenza d’appello, poi confermata dalla corte di cassazione con la sentenza oggetto di revocazione, in caso di revoca di quest’ultima, potrebbe trovarsi nella condizione di riesaminare i motivi di appello, ove sia chiamato a comporre il collegio che decide sulla revocazione;

ciò comporterebbe un vulnus al principio di terzietà del giudice, presidiato appunto dagli istituti della astensione obbligatoria e della ricusazione;

sulla base di queste considerazioni, il ricorso per ricusazione proposto da S. è astrattamente ammissibile, essendo certo che il dottor F., nominato relatore nel procedimento di revocazione, ha fatto parte del collegio che ha deciso la sentenza n. 5233 della Corte d’appello di Napoli, confermata dalla sentenza n. 9119 di questa Corte, oggetto del ricorso ex art. 391 bis c.p.c.;

tuttavia, la sopravvenuta astensione del consigliere-relatore rende superflua una pronuncia sul merito della ricusazione: invero, se come si è su ricordato la finalità dell’istituto della revocazione è l’imparzialità del giudice e se l’interesse del ricusante alla detta imparzialità è configurabile come un diritto soggettivo, è evidente che, qualora per astensione od altra causa il predetto giudice non partecipi al processo, il ricorrente realizza per ciò solo l’intero suo interesse, per cui non può continuare ad insistere nella ricusazione nè successivamente dolersi della sua mancata trattazione e decisione, posto che, anche ove accolta, la stessa non potrebbe arrecargli alcun altro vantaggio oltre quello già conseguito (così Cass. Sez. U., 15/12/2008, n. 29294);

in altri termini, l’astensione del giudice ha determinato il venir meno dell’interesse del ricusante ad una decisione sul merito della ricusazione e ciò consente di dichiarare cessata la materia del contendere;

la natura della pronuncia e le sue ragioni esimono dal pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento della somma prevista dall’art. 54 c.p.c., comma 3, e dal provvedere sulle spese del presente procedimento, anche in assenza di attività difensiva delle controparti;

per le stesse ragioni non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA