Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20988 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 08/09/2017, (ud. 06/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3748-2016 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE, in persona

dell’Assessore pro tempore e REGIONE SICILIA, in persona del

Presidente, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA, 2

presso lo studio dell’avvocato G. SANTE ASSENNATO che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati SILVIA ASSENNATO, GIOIA SACCONI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 212/2015 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 27/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto dall’Assessorato Regionale del territorio e dell’Ambiente avverso la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato l’Assessorato al pagamento delle differenze retributive maturate dal dipendente C.G. secondo le previsioni di cui ai CCNL di categoria succedutisi dal 2002 al 2008;

che il Tribunale fondava il suo convincimento sulla ritenuta obbligatorietà del recepimento da parte dell’organo regionale delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale, prevalente in via gerarchica sull’autonomia collettiva esplicitatasi in sede decentrata;

che avverso la sentenza di primo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Assessorato sulla base di un unico motivo;

che il C. ha resistito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che entrambe le parti hanno depositato memorie;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 40; della L.R. Sic. 15 maggio 2000, n. 10, art. 23,comma 5; della L.R. Sic. 6 aprile 1996, n. 16, art. 45 ter; della L.R. sic. 14 aprile 2006, n. 14, art. 49; della L.R. Sic. 10 aprile 1978, n. 2, art. 3, u.c. rilevando l’erroneità della decisione del Tribunale che si è limitato ad affermare la sussistenza di un obbligo di recepimento della normativa nazionale a seguito della modifica della L.R. Sic. n. 16 del 1996, art. 45 ter ad opera della L.R. Sic. n. 14 del 2006, art. 49 ed a trasporre il medesimo principio ai rapporti tra contrattazioni collettive;

che il motivo è manifestamente fondato (si vedano le pronunce di questa Corte: Cass. 13 gennaio 2016, n. 356Cass. 23 dicembre 2016, nn. 26973, 26974, 26975; Cass. 29 dicembre 2016, nn. 27396, 27397, 27398);

che anche in questa sede s’intende riaffermare il principio in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) nè in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia dei medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza), alla stregua del collegamento funzionale che le associazioni sindacali (nell’esercizio, appunto, della loro autonomia) pongono, mediante statuti o altri idonei atti di limitazione, fra i vari gradi o livelli della struttura organizzativa e della corrispondente attività” (Cass. 26 maggio 2008, n. 13544);

che il suddetto enunciato costituisce applicazione, nel contesto dell’impiego pubblico privatizzato, del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazione dell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicchè anche i contratti territoriali possono, in virtù dei principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche in pejus senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. 18 maggio 2010, n. 12098);

che la sentenza del Tribunale non appare rispettosa dei principi affermati, nel momento in cui ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica;

che ricorre, pertanto, il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5per la definizione camerale del processo;

che, in conclusione, la proposta va condivisa, il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di merito il quale, ai fini della soluzione della controversia, farà applicazione del principio di autonomia delle fonti contrattuali collettive enunciato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA