Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20987 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 01/10/2020), n.20987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21421-2019 proposto da:

H.B., rappresentata e difesa dall’Avvocato MANUELA

AGNITELLI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA,

VIALE G. MAZZINI 6;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– resistente con atto di costituzione –

avverso l’ordinanza r.g. n. 18539/2017 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

H.B., cittadina della Bosnia Erzegovina, impugnava, davanti al Tribunale di Roma, il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso dalla Questura di Roma, in data 3.02.2017, su parere della Commissione di Roma del 13.10.2016.

Col ricorso veniva eccepita la lacunosità ed iniquità del provvedimento del Questore, per non essere adeguatamente motivato; giacchè il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si basava unicamente sull’assunto che la ricorrente avrebbe commesso dei reati di furto e rapina, ma senza operare alcun vaglio sulla sua effettiva pericolosità sociale, operando quindi un ingiustificato automatismo.

Trattenuta in decisione la causa nella udienza del 14.05.2019 n Tribunale rigettava il ricorso.

Avverso detta ordinanza H.B. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Illogica contraddittoria e apparente motivazione per avere il Tribunale rigettato il ricorso sull’assunto di una mera pericolosità sociale inesistente”.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Illogica contraddittoria e apparente motivazione per avere il Tribunale rigettato la richiesta dello status di rifugiato non riuscendo ad individuare persecuzioni per tendenze o stili di vita”.

1.3. – Con il terzo motivo, la ricorrente eccepisce la “Violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Illogica contraddittoria e apparente motivazione per avere il Tribunale rigettato la richiesta di protezione umanitaria a suo tempo riconosciuta dalla Commissione di Roma, senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine e alla persistenza della sua vulnerabilità”.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica e formulazione, i motivi vanno esaminati e decisi congiuntamente.

2.1. – Essi sono inammissibili.

2.2. – Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte (Cass. n. 24414 del 2019), in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. n. 3340 del 2019).

Va dunque ribadito (peraltro in termini generali, valevoli per tutti i motivi) che costituisce principio pacifico quello secondo cui il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 6259 del 2020; cfr., ex multis, Cass. n. 22717 del 2019 e Cass. n. 393 del 2020, rese in controversie analoghe a quella odierna).

2.3. – Ciò premesso, deve altresì rilevarsi che la pregiudiziale affermazione da parte del Giudice di merito della sussistenza della pericolosità sociale “avuto riguardo ai plurimi precedenti penali della H. esitati in sentenze di condanna per delitti contro il patrimonio (furto e rapina)” si configura quale apprezzamento di fatto, come tale censurabile in cassazione solo ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in termini (non più di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, bensì) di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014; cfr. Cass. n. 3340 del 2019). Nè l’una, nè l’altra di tali ipotesi ricorrono nel caso di specie, giacchè il Tribunale ha dato conto nel provvedimento impugnato – sia pure con una motivazione stringata, ma pur sempre con una motivazione, implicita ma inequivoca – della sussistenza di pericolosità sociale, che il Tribunale ha evidentemente desunta dalla gravità dei reati commessi (cfr. Cass. n. 27077 del 2019).

Resta integra la ratio decidendi sottesa alla pronuncia impugnata in parte qua (essendo l’altra riferita alla non rilevante esclusione di persecuzioni della richiedente nel Paese d’origine).

3. – Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso è inammissibile. Nulla per le spese in ragione del fatto che l’intimato non ha svolto alcuna difesa. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, c. 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA