Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20986 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GRAAL SRL – Gestione (OMISSIS), in qualità di cessionaria dei

beni e crediti in blocco della fusione per incorporazione della Bn

Factoring S.p.A. nella Bn Leasing S.p.A., in persona del legale

rappresentante p.t., avv. V.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA presso lo studio dell’avvocato

D’AMBROSIO RODOLFO, rappresentata e difesa dall’avvocato NAPPI

SEVERINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

V.C. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), COMMERCIO E FINANZA

LEASING E FACTORING SPA, S.A. (OMISSIS), G.

A. (OMISSIS), VILLA CINZIA SRL (OMISSIS);

– intimati –

e da:

S.A. (OMISSIS), G.A. (OMISSIS),

VILLA CINZIA SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell’avvocato CARVELLI

FEDERICO, rappresentati e difesi dall’avvocato CARVELLI GERARDO,

giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

V.C. IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), COMMERCIO E FINANZA

LEASING E FACTORING SPA, GRAAL SRL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4181/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 05/12/2008; R.G.N. 3637/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato CARVELLI GERARDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- BN Commercio e Finanza s.p.a. acquistò dalla Dornier Mdizintecnik Gmbb un “litotitrone” che nel 1991 concesse in leasing a Villa Cintia s.r.l., nei confronti della quale e dei garanti S. e G. ottenne nel 1992 decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 2.498.868.064 per canoni scaduti, interessi e penale contrattuale.

Tutti proposero separatamente opposizione. Dedussero che il bene concesso in locazione finanziaria era stato acquistato dalla Dornier ad un prezzo eccessivo in conseguenza della truffa perpetrata, in danno della utilizzatrice, da tal P.A. e dal legale rappresentante della venditrice e che era privo delle qualità promesse (concetto, quest’ultimo, espresso con le parole “ha contestato il bene oggetto della locazione alla ditta fornitrice Dornier”: cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). Domandarono che, in ragione delle contestazioni mosse sul punto, il decreto ingiuntivo fosse revocato e che la Dornier – di cui chiesero la chiamata in causa – fosse condannata alla restituzione del prezzo.

Riuniti i giudizi senza che la Dornier fosse stata chiamata in causa, con sentenza n. 3656 del 2005 il tribunale di Napoli annullò i contratti di leasing, revocò il decreto ingiuntivo e condannò BN a restituire agli opponenti la somma di Euro 139.443,36 (equivalenti a L. 270.000.000).

2.- La GRAAL s.r.l. (succeduta a BN) propose appello, che la corte territoriale di Napoli ha accolto con sentenza n. 4181 del 2008 solo in punto di revocata condanna di BN alla restituzione.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione GRAAL, affidandosi a due motivi, cui resistono con unico controricorso gli intimati, che propongono anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2.- Il ricorso principale è affidato, come detto, a due motivi.

3.- Col primo è tra l’altro dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 184 (nel testo anteriore alla riforma di cui alla L. n. 353 del 1990) e 112 c.p.c. per avere la corte d’appello rigettato il motivo di gravame con il quale la concedente GRAAL s’era doluta dell’accoglimento di una domanda (richiesta di annullamento del contratto di leasing) non formulata in atto di opposizione nell’erroneo assunto che, in difetto di tempestiva eccezione da parte sua, la mutatio libelli operata dagli opponenti in sede di precisazione delle conclusioni aveva comportato l’accettazione implicita del contraddittorio.

3.1.- La censura è, in tali termini, fondata.

La corte d’appello ha dato atto che l’annullamento della causa del negozio complesso da cui trae(va) titolo la pretesa creditoria della società di leasing era stato domandato solo in sede di precisazione delle conclusioni ed ha richiamato Cass., n. 2993 del 1996 a sostegno dell’assunto che, in difetto di immediata contestazione, il contraddittorio deve aversi per implicitamente accettato.

L’indirizzo di cui la citata sentenza era espressione fu definitivamente superato da Cass., sez. un., n. 412 del 1996, che espresse il principio, cui s’è pienamente adeguata la giurisprudenza successiva, secondo il quale “con riguardo a procedimento pendente alla data del 30 aprile 1995 – per il quale trovano applicazione le disposizioni degli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla “novella” di cui alla L. n. 353 del 1990 (D.L. n. 432 del 1995, art. 9 conv. nella L. n. 534 del 1995) -, il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto la violazione di tale divieto – che è rilevabile dal giudice anche d’ufficio, non essendo riservata alle parti l’eccezione di novità della domanda -non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell’accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l’accettazione. A quest’ultimo fine, l’apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, nè potendosi attribuire, qualora questa sia formulata all’udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente o meno”.

Nella specie l’analisi sulla significatività del silenzio della controparte è del tutto difettata, non essendosi in particolare indagato se (o affermato che) effettivamente il bene era stato restituito il 30.4.1993, come sostenuto dagli opponenti (cfr. pag.

10, terza riga, della sentenza impugnata). Circostanza che, se vera ed integrante in ipotesi la risoluzione anche convenzionale del contratto di compravendita, potrebbe valere a prospettarsi come funzionalmente incidente in senso elisivo sulla causa del leasing, salva la regolazione dei rapporti tra le parti, da effettuarsi anche alla luce delle somme eventualmente recuperate dal concedente (cui nessuna delle parti fa cenno in questa sede).

4.- Con il secondo motivo la sentenza è censurata per vizio della motivazione in punto di assegnata rilevanza alla sola valutazione di congruità del prezzo effettuata dall’ing. Ol. (per conto della concedente) al fine della ravvisata modifica sostanziale dello schema tipico della locazione finanziaria, nella quale il concedente non è responsabile dell’inadempimento del fornitore, prescelto dall’utilizzatore e dal medesimo segnalato al concedente. Erano così state del tutto pretermesse – sostiene la ricorrente – le previsioni contrattuali contemplanti l’esclusione di ogni responsabilità della concedente per tutto quanto riferibile al comportamento del fornitore.

4.1.- Il motivo è infondato.

Che il modulo di contratto addossasse all’utilizzatore il rischio dell’inadempimento del concedente è del tutto in linea con le connotazioni proprie della locazione finanziaria. E la corte d’appello ne da puntualmente atto, tuttavia conferendo rilievo alla diversa risultanza costituita dalla missiva dell’ing. Ol. in data 4.7.1991 con considerazioni sufficientemente diffuse (alle pagine 13 e 14 della sentenza) ed integranti un apprezzamento di fatto, non suscettibile di difforme valutazione in questa sede.

5.- Il ricorso incidentale – col qual si deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “per insufficiente motivazione” in ordine all’accoglimento dell’appello della concedente in punto di escluso obbligo della BN (poi Graal) di restituire la somma di L. 270.000.000 – è inammissibile per più ragioni:

a) perchè non sono formulati quesiti di diritto;

b) perchè, comunque, non sono offerte le indicazioni di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile catione temporis;

c) perchè la violazione di legge non può essere integrata da un difetto di motivazione su una quaestio facti;

d) perchè non è censurata la ratio decidendi posta dalla corte d’appello a fondamento dell’accoglimento del relativo motivo di impugnazione.

6.- Va conseguentemente accolto il solo primo motivo del ricorso principale.

Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte territoriale in diversa composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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