Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20985 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.08/09/2017),  n. 20985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19986-2015 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MISSORI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI TOMMASO CIAMBRONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1613/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 06/02/2015 R.G.N. 2044/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato LUIGI TOMMASO CIAMBRONE;

udito l’Avvocato FRANCESCA BONFRATE per delega verbale Avvocato

GAETANO GRANOZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26 maggio 2015, la Corte d’Appello di Catanzaro, confermava la decisione resa dal Tribunale di Lamezia Terme e rigettava la domanda proposta da C.E. nei confronti di Poste Italiane S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli in relazione agli addebiti disciplinari dati dall’aver negoziato, in assenza di provvista e senza contabilizzazione del pagamento, un assegno postale tratto sul conto del coniuge ed emesso in suo favore nonchè dall’essere incorso in varie altre irregolarità.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto i fatti, incontestabilmente accertati nella loro materialità, tali da riflettere, considerata la posizione lavorativa, la reiterazione delle irregolarità, l’interesse personale, e di contro l’irrilevanza del danno e del tentativo di porvi rimadio, l’inaffidabilità del dipendente.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Società che ha poi presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. e art. 53 del CCNL 14.4.2011 in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamenta la parzialità, riflessa nella stessa motivazione dell’impugnata sentenza, della valutazione operata dalla Corte territoriale alla luce della citata norma recata dal codice disciplinare di cui al CCNL di settore, per aver la Corte medesima trascurato il criterio relativo al comportamento complessivo del lavoratore.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 54 del richiamato CCNL il ricorrente contesta, sulla base del medesimo rilievo di cui sopra, il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine all’idoneità del comportamento del lavoratore a ledere il vincolo fiduciario.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano palesemente infondati, dal momento che il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine alla ricorrenza nella specie della giusta causa di recesso risulta, in conformità al costante orientamento di questa Corte, ampiamente sorretto dal riferimento ad elementi valutativi di carattere oggettivo e soggettivo certamente tali da prevalere rispetto al criterio invocato dal ricorrente concernente il comportamento complessivo del lavoratore e, sostanzialmente, la circostanza di essere per la prima volta, dopo anni di specchiata carriera, incorso in una condotta disciplinarmente rilevante.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dei soli contro ricorrenti, con esclusione delle parti rimaste intimate, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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