Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20984 del 08/09/2017
Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2017, (ud. 07/06/2017, dep.08/09/2017), n. 20984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19884-2015 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY
5, presso lo studio dell’avvocato GIUNIO E.V. RIZZELLI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
BANCA DEL FUCINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. GRAMSCI 20,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO CONTI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8997/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 06/02/2015 R.G.N. 4483/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/06/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato GIUNIO E.V. RIZZELLI;
udito l’Avvocato GUIDO CONTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 6 febbraio 2015, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti della Banca del Fucino S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver proceduto all’estinzione di un libretto di risparmio nominativo non movimentato da oltre dieci anni senza disposizione del titolare, non aver evidenziato l’eccedenza in sede di quadratura contabile, di modo che le stesse risultavano di fatto sottratte ed aver occultato le stampe relative allo scarico dall’archivio contabile dei movimenti sospesi e non registrati sul libretto.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, una volta accertati i fatti nella loro materialità, inconsistenti le giustificazioni del ricorrente tese ad escludere la riferibilità al medesimo delle operazioni contestate.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la Banca. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale il non aver motivato in relazione al ritenuto assorbimento della censura proposta in sede di gravame in ordine alla genericità della contestazione.
Analogo vizio di motivazione è prospettato nel secondo motivo in relazione al rilievo decisivo che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla sentenza penale ai fini della pronunzia sulla legittimità del licenziamento intimatogli.
A parte l’assoluta infondatezza delle censure formulate dal ricorrente con i due motivi proposti, avendo la Corte territoriale dato conto tanto della precisione e completezza degli addebiti di cui alla lettera di contestazione nonchè del fondarsi della pronunzia resa sull’accertamento istruttorio compiuto in sede di giudizio civile, l’inammissibilità della complessiva impugnazione discende dall’essere questa fondata su una tipologia di vizio, quello relativo all’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non più deducibile a seguito della novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017