Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20984 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20984 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 29321-2007 proposto da:
n0A- chW5CL 1-074’5 0K
MARTELLETTO GIUSEPPE,\(elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA G.G.

BELLI

27,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato DI BARTOLO
FRANCESCO;
– ricorrente contro

MARTELLETTO GINO MRTGNI29L10I430U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20,
presso lo studio dell’avvocato MIRAGLIA GIACINTO, che

Data pubblicazione: 06/10/2014

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIGON
GIANFRANCO;
– control-icor:L-ente nonché contro

MARTELLETTO GIANCARLO, MARTELLETTO TERESA, ZANIN MARIA

MARTELLETT

GINO,

MARTELLETTORIA

MART.ETTO CLAUDIA TERESA ARTELLETTO ELEN

AGNE
A;

– intimati –

avverso la sentenza n. 335/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 30/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Alessandra ABBATE con delega
depositata in udienza dell’Avvocato Gian Michele
GENTILE, difensore del ricorrente che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato MIRAGLIA Giacinto, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso nel
merito inammissibilità in subordine rigetto.

MARCELLA DECEDUTA ZNNMMR32R51I430Q;

Svolgimento del processo
1.

Con atto di citazione notificato il 15 settembre 1997, Giuseppe

Martelletto convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza i
fratelli Giancarlo, Teresa e Gino e la cognata Maria Marcella Zanin

testamento redatto in data 27 novembre 1991 dalla madre Agnese Del
Maso, deceduta in data 19 aprile 1962, con il quale la predetta aveva
disposto che

la disponibile quanto agli immobili andasse alla nuora

Maria Marcella Zanin e quanto ai mobili al figlio Gino.
Deduceva l’attore che al momento della redazione del testamento la Dal
Maso, che con precedente testamento redatto il 23 settembre 1982 aveva
lasciato la disponibile ai tre figli maschi, era incapace di intendere
e di volere. Rilevava che la donna era stata ricoverata il 3 luglio
1991 in ospedale in gravissime condizioni fisiche e che durante il
successivo ricovero, avvenuto il 23 marzo 1992, era deceduta.
2. – Il Tribunale di Vicenza, con sentenza emessa il 2 marzo 2003,
respinse la domanda attorea rilevando che le prove testimoniali e la
c.t.u., non contraddetta dalla relazione di parte dimessa dall’attore
escludevano che fosse stata dimostrata la incapacità di intendere e di
volere della Del Maso al momento della redazione del testamento.
Avverso detta sentenza Giuseppe Martelletto propose

gravame, che fu

respinto dalla Corte d’appello di Venezia per mancanza di prova della
incapacità di intendere e di volere della Del Maso.
Osservò la Corte di merito che, quanto alle deposizioni dei testi
assunti, la pretesa identità e ripetività delle stesse, anche ove

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chiedendo che venisse dichiarata la nullità o annullabilità del

fosse stata sussistente, non avrebbe costituito motivo di per sé
idoneo ad escluderne la veridicità, tanto più che nessun elemento
probatorio contrastante con esse era stato offerto dall’appellante.
Ritenne poi la Corte che insussistente fosse la lamentata

inficiata dalla relazione di parte, redatta successivamente al
deposito della prima, sulla base di asserite informazioni assunte
direttamente dal medico di base, che non era stato chiamato a
testimoniare in merito a fatti a sua conoscenza utili per la sua
decisione, ma aveva espresso opinioni al di fuori della causa, prive
di valenza ai fini di contrastare la valutazione dei dati oggettivi
risultanti dalla documentazione clinica. Pertanto, la Corte di merito
ritenne non giustificata la richiesta di rinnovazione di indagine
peritale.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Giuseppe Martelletto.
Resistono con controricorso Giancarlo e Teresa Martelletto, nonché
Gino Martelletto anche quale erede di Maria Marcella Zanin, che ha
anche depositato due memorie.
Motivi della decisione
l. – Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di
inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, eccezione
sollevata con la seconda memoria del controricorrente Gino
Martelletto.
2. – L’eccezione è fondata.
La notificazione del ricorso è stata effettuata a persona ed in luogo
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contraddittorietà ed ambiguità della ctu disposta in prime cure, e non

in alcun modo

riconducibili al destinatario, lo stesso

Martelletto. Infatti,

Gino

il difensore di quest’ultimo era l’avv. Sandro

Grandese, con domicilio in San Marco n. 1990, Venezia, mentre il
ricorso è stato notificato all’avv. Michele Fabbrani, s. Marcpo n.

Ne consegue la nullità della notifica, prevista dall’art. 160
cod.proc.civ.

3. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In
applicazione del criterio della soccombenza le spese del presente
giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono essere
poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
4700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 3 giugno 2014.

2568, sempre in Venezia.

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