Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20984 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 06/08/2019), n.20984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28028-2018 proposto da:

I.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANBATTISTA

FERRIOLO e dall’Avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, presso il cui

studio in Roma, via Golametto 4, elettivamente domicilia, per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 50586/2018 della

CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 3/8/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale, Dott. CORRADO MISTRI, il quale ha

chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza e la

dichiarazione della competenza della corte d’appello di Perugia alla

trattazione della controversia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che la corte di appello di Roma, con decreto depositato il 3/8/2018, emesso all’esito di opposizione avanzata ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ha dichiarato la sua incompetenza a provvedere su un ricorso proposto per l’ottenimento dell’equa riparazione relativo ad un giudizio presupposto – anch’esso diretto a conseguire l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di altro procedimento introdotto da I.M. nel mese di marzo del 2009 dinanzi alla stessa corte di appello di Roma ed, a seguito di dichiarazione di incompetenza della stessa, svoltosi dinanzi alla corte di appello di Perugia e dalla medesima definito con decreto del 27/5/2016;

considerato che, avverso il suddetto provvedimento di incompetenza, I.M. ha proposto, con ricorso ritualmente notificato il 27.28/9/2018, regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo (illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), con il quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, in relazione agli artt. 38 e 50 c.p.c., sul presupposto che, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la sua incompetenza;

ritenuto che il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la corte di appello in cui aveva avuto inizio il cd. processo presupposto, avendo riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., laddove, al contrario, nel caso in esame, trova applicazione ratione temporis (poichè il ricorso per equa riparazione è stato depositato l’8/1/2018) – come osservato anche dal P.G. – il nuovo disposto dell’art. 3, comma 1 cit., come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore dall’1/1/2016;

considerato che quest’ultima disposizione normativa (come, per l’appunto, novellata), ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, fa espresso riferimento al distretto della corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto, in tal senso dovendosi intendere, sul piano giuridico rilevante ai fini in questione, che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della corte di appello dinanzi al quale si è celebrata la trattazione del processo presupposto ed è stata emanata la conseguente decisione, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito (Cass. n. 9721 del 2019, in motiv.);

stabilito, dunque, che, per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto – nei precisati termini – il giudizio presupposto dinanzi alla corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello di Roma nell’impugnato decreto;

ritenuto, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, senza, peraltro, che sia adottata in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva, ma solo assegnandosi il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza territoriale inderogabile della corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA