Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20984 del 06/08/2019
Cassazione civile sez. VI, 06/08/2019, (ud. 13/06/2019, dep. 06/08/2019), n.20984
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28028-2018 proposto da:
I.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANBATTISTA
FERRIOLO e dall’Avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, presso il cui
studio in Roma, via Golametto 4, elettivamente domicilia, per
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 50586/2018 della
CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 3/8/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/6/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale, Dott. CORRADO MISTRI, il quale ha
chiesto il rigetto dell’istanza di regolamento di competenza e la
dichiarazione della competenza della corte d’appello di Perugia alla
trattazione della controversia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che la corte di appello di Roma, con decreto depositato il 3/8/2018, emesso all’esito di opposizione avanzata ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5-ter, ha dichiarato la sua incompetenza a provvedere su un ricorso proposto per l’ottenimento dell’equa riparazione relativo ad un giudizio presupposto – anch’esso diretto a conseguire l’equo indennizzo per l’eccessiva durata di altro procedimento introdotto da I.M. nel mese di marzo del 2009 dinanzi alla stessa corte di appello di Roma ed, a seguito di dichiarazione di incompetenza della stessa, svoltosi dinanzi alla corte di appello di Perugia e dalla medesima definito con decreto del 27/5/2016;
considerato che, avverso il suddetto provvedimento di incompetenza, I.M. ha proposto, con ricorso ritualmente notificato il 27.28/9/2018, regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., affidato ad un unico motivo (illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2), con il quale ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, in relazione agli artt. 38 e 50 c.p.c., sul presupposto che, nel caso di specie, poichè il giudizio presupposto era stato incardinato dinanzi alla corte di appello di Roma, quest’ultima non avrebbe potuto dichiarare la sua incompetenza;
ritenuto che il formulato ricorso risulta basato su argomenti giuridici riferiti al pregresso testo della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 1, sulla scorta del quale, in effetti, la competenza avrebbe dovuto radicarsi presso la corte di appello in cui aveva avuto inizio il cd. processo presupposto, avendo riguardo al previsto criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 c.p.p., laddove, al contrario, nel caso in esame, trova applicazione ratione temporis (poichè il ricorso per equa riparazione è stato depositato l’8/1/2018) – come osservato anche dal P.G. – il nuovo disposto dell’art. 3, comma 1 cit., come modificato dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. g), in vigore dall’1/1/2016;
considerato che quest’ultima disposizione normativa (come, per l’appunto, novellata), ai fini della determinazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, fa espresso riferimento al distretto della corte di appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto, in tal senso dovendosi intendere, sul piano giuridico rilevante ai fini in questione, che il nuovo criterio di radicamento della competenza del giudice deve coincidere con quello della sede del distretto della corte di appello dinanzi al quale si è celebrata la trattazione del processo presupposto ed è stata emanata la conseguente decisione, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito (Cass. n. 9721 del 2019, in motiv.);
stabilito, dunque, che, per la controversia in questione, essendosi pacificamente svolto – nei precisati termini – il giudizio presupposto dinanzi alla corte di appello di Perugia, che lo ha definito nel merito con l’adozione di relativo decreto, la competenza territoriale inderogabile a conoscere del procedimento di cui trattasi appartiene alla stessa, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello di Roma nell’impugnato decreto;
ritenuto, quindi, che, per effetto di detta statuizione, il ricorso per regolamento di competenza deve essere respinto, senza, peraltro, che sia adottata in questa sede alcuna pronuncia sulle spese non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva, ma solo assegnandosi il termine di cui all’art. 50 c.p.c., per la conseguente riassunzione dinanzi al suddetto giudice dichiarato competente.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza territoriale inderogabile della corte di appello di Perugia, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio, fissando il termine di legge per la relativa riassunzione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019