Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20984 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 01/10/2020), n.20984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20189-2019 proposto da:

H.M., elettivamente domiciliato in Piacenza, viale Abbadia

n. 8 presso lo studio dell’avv.to ANNA MARIA GALIMBERTI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Bologna, con decreto pubblicato il 13 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da M.H., cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale premesso di ritenere plausibile il racconto del richiedente evidenziava che le circostanze narrate non rientravano in alcuno degli istituti tipici previsti dal nostro ordinamento in materia di protezione internazionale, trattandosi di motivi prevalentemente economici inerenti un debito contratto dall’interessato. Nella specie pertanto non ricorreva alcuna ipotesi di fondato timore di subire atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8. Non sussisteva neppure un danno riconducibile alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non sussistendo una condizione di difficoltà economica o minacce se non genericamente riferite a dei creditori. Peraltro, quanto alla situazione di violenza generalizzata, nel Bangladesh non era in corso un conflitto armato tale da porre in serio pericolo l’incolumità della popolazione. E, dunque, il rientro nel paese di provenienza non comportava un rischio effettivo di subire violenze.

Quanto alla domanda volta ottenere la protezione umanitaria non era configurabile una condizione di vulnerabilità effettiva o di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani tenuto conto della condizione del Bangladesh e della vicenda personale del richiedente. Questi, cittadino bengalese di 27 anni,con stabili legami con il paese di origine, pur avendo cominciato un percorso di integrazione nel paese di accoglienza non aveva un radicamento tale da determinare in caso di rientro una condizione di vulnerabilità sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

3. M.H. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di quattro motivi di ricorso.

4. Il ministero dell’interno è rimasto intimato..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Il Tribunale di Bologna non avrebbe valutato correttamente la prova offerta a sostegno del racconto del ricorrente che era lineare e privo di contraddizioni, mentre la mancanza di credibilità soggettiva non può fondarsi esclusivamente sulla carenza di riscontri oggettivi relativi al contesto sociopolitico attuale del paese di rientro nè fondarsi esclusivamente sul difetto di credibilità soggettiva senza aver svolto le verifiche previste dal citato art. 8. Il ricorrente indica tutti i principi e i criteri rilevanti per la valutazione della credibilità tra i quali: l’onere della prova condivisa; la valutazione individuale; la valutazione oggettiva imparziale; la valutazione fondata sulle prove in relazione alle circostanze; la possibilità per il richiedente di esprimere le sue opinioni sulle valutazioni negative in materia di credibilità.

Secondo il ricorrente la commissione non avrebbe rispettato i suddetti criteri valutando in modo non circostanziato il suo racconto, addivenendo ad una decisione non ancorata alla realtà del paese di provenienza. Peraltro, il giudice non poteva formare il proprio convincimento sulla base esclusivamente della credibilità soggettiva del richiedente per ritenere provata la sussistenza del pericolo a suo danno ma doveva verificare la condizione di persecuzione sulla base di informazione esterne ed oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza. Pertanto, il collegio nel provvedimento impugnato avrebbe violato le norme indicate in rubrica violando le precise indicazioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1 Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato e censura la violazione dei criteri per la valutazione del racconto del richiedente la protezione internazionale.

Il Tribunale, invece, pur valutando plausibile il suo racconto, tuttavia, ha ritenuto che le vicende narrate non rientrassero in alcuno degli istituti tipici previsti in materia di protezione internazionale, trattandosi di motivi prevalentemente economici e tenuto conto delle condizioni sociali e politiche del Bangladesh.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007 in relazione al medesimo decreto, art. 7.

Il ricorrente richiama l’art. 7 in relazione alla definizione di atti di persecuzione ed evidenzia che, in alcuni casi, alcune ingerenze particolarmente intense nella vita privata e familiare sono protette dall’art. 8, potendo essere considerate persecutorie, anche se isolatamente considerate non sufficientemente gravi, ma nel loro complesso idonee ad assurgere a grave violazione dei diritti fondamentali come accaduto nella vicenda personale del richiedente.

2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

La censura è del tutto generica mentre la decisione del tribunale è conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in relazione alla valutazione del rischio di atti persecutori. Infatti, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. Il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. I Sent., n. 30105 del 2018).

3. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria in relazione al citato art. 2, lett. g), citato, secondo cui il presupposto per ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria è il rischio effettivo di subire un danno grave come definito dall’art. 14 del suddetto D.Lgs. comprendendosi anche l’offesa recata alla sfera morale e psichica della persona. Nel caso di specie il collegio non avrebbe tenuto in debito conto la situazione generale del Bangladesh paese afflitto da problematiche così gravi a tutti i livelli socioeconomici e con la presenza di terrorismo e di attacchi terroristici con una corruzione profonda strutturale a tutti i livelli delle istituzioni tali da determinare un clima di violenza di diffusa illegalità di impunità e di costante violazione dei principi fondamentali con sparizioni forzate, torture e maltrattamenti inumani e degradanti e con condanna alla pena capitale.

Vi sarebbe dunque in Bangladesh una situazione tale da integrare quell’elemento di conflitto armato di ricorso alla violenza indiscriminata rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c). Vi sarebbe pericolo non solo per la vita ma anche per l’integrità fisica del richiedente.

3.1 Il terzo motivo di ricorso è infondato.

In tema di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. civ. Sez. I Ord., 2019, n. 29282).

Peraltro, nella specie il provvedimento impugnato è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6-1, Ord. n. 18306 del 2019).

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la sproporzione tra il contesto di vita attuale in relazione al godimento dei diritti fondamentali. La vulnerabilità, secondo il giudice di legittimità, infatti, può essere accertata anche effettuando il bilanciamento tra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del paese di origine del richiedente, correlata alla sua situazione personale che ne ha determinato la partenza. Il giudicante non avrebbe effettuato correttamente tale comparazione negando erroneamente la protezione umanitaria. Il ricorrente infatti aveva ha realizzato un adeguato grado di integrazione sociale.

4.1 Il quarto motivo di ricorso è infondato.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (Sez. 6-1, Ordinanza n. 9304 del 2019).

Nella specie il Tribunale ha rigettato la domanda di protezione umanitaria ritenendo non configurabile una condizione di vulnerabilità effettiva o di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani tenuto conto della condizione del Bangladesh e della vicenda personale del richiedente. Questi, cittadino bengalese di 27 anni,con stabili legami con il paese di origine, pur avendo cominciato un percorso di integrazione nel paese di accoglienza non aveva un radicamento tale da determinare in caso di rientro una condizione di vulnerabilità sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Deve ribadirsi, pertanto, che non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sentenza CEDU 8/4/2008 Ric. 21878 del 2006 Caso Nyianzi c. Regno Unito).

5. Il ricorso è rigettato.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 sezione civile, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

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