Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20983 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20983 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 6376-2007 proposto da:
CRISAFULLI FRANCESCO, domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR ex lego, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato IANNUCCI EGIDIO;
– ricorrente contro
2014

COMUNE CASTROPIGNANO;
– intimato –

1417

avverso la sentenza n. 27/2006 del GIUDICE DI PACE di
BOJANO, depositata il 28/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 06/10/2014

e:…
‘S

udienza del 03/06/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il

4.

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rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
l. – Con ricorso depositato il 10 ottobre 2005 Francesco Crisafulli
chiese al giudice di pace di Bojano l’annullamento della cartella
esattoriale n. 047 2005 00005514 75, emessa dalla Banca di Roma

settembre 2005, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento
dell’importo di euro 837,67 in relazione al verbale di contestazione
n. 13991V, emesso dalla Polizia municipale del Comune di Castropignano
in data 20 giugno 2003.
Il Crisafulli espose che al verbale n. 13991v era stata ritualmente
proposta opposizione presso il giudice di

pace

di Bojano, che il

procedimento si era concluso con la sentenza n. 90 del 2003, passata
in giudicato, che aveva rigettato l’opposizione. Ciò premesso, egli

dedusse la nullità della cartella esattoriale opposta perché la p.a.
avrebbe dovuto rapportarsi alla sentenza del 2003 e non al verbale
13991V, che, per effetto della proposta opposizione, non poteva
divenire titolo esecutivo. Inoltre, eccepì la erroneità della somma
esposta in cartella, poiché la richiamata sentenza del 2003,
confermando il predetto verbale, aveva individuato la somma da
riscuotere in quella portata dall’originale verbale,

cioè quella di

euro 343,35, oltre alle spese del procedimento.
2. – Il giudice di pace di Bojano respinse il ricorso, osservando che,
anche se, per effetto della proposizione del ricorso innanzi al
giudice di pace avverso il verbale di contestazione di violazione di
norme del codice della strada, avrebbero potuto essere sospesi i
3

s.p.a., divenuta esecutiva il 23 ottobre 2004 e notificata il 15

termini per la esecutività della sanzione erogata, cosa comunque non
avvenuta nel procedimento concluso con la sentenza del 2003, tuttavia,
tale effetto non poteva essere procrastinato

sine

die, venendo a

cessare con la emanazione della sentenza di accoglimento o di rigetto

giudicato e pertanto il verbale 13991V era sempre stato titolo
esecutivo.
Quanto al preteso errore nella somma iscritta al ruolo esattoriale,
osservò il giudice di pace che il pagamento in misura ridotta della
sanzione è solamente una possibilità, nei casi consentiti e nei
termini prescritti, prevista a verbale

ex

art. 202, primo comma,

c.d.s. Di conseguenza, in caso di procedimento concluso con sentenza
di rigetto del ricorso e, per l’effetto, di conferma del verbale di
contestazione opposto, la sanzione si raddoppia.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Crisafulli sulla
base di tre motivi.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 474 cod.proc.civ. Si ripropone la questione se
dopo la sentenza di rigetto della opposizione il titolo esecutivo
fosse costituito dal verbale di accertamento o dalla sentenza
medesima. Secondo il ricorrente, avrebbe errato il giudice di pace di
Bojano nell’affermare che il titolo esecutivo fosse costituito dal
verbale.
2. – La censura merita accoglimento.

4

della opposizione. Nella fattispecie, detta sentenza era passata in

A norma dell’art. 204-bis, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo codice della strada), la sentenza con cui viene rigettato il
ricorso di

cui

all’art. 203 costituisce titolo esecutivo per la

riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino
ricorso.

Dunque, nella specie, a seguito del rigetto dell’opposizione, il
titolo esecutivo era costituito dalla sentenza di rigetto e non dal
verbale di accertamento. E la p.a. non avrebbe potuto agire
esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza
conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai
utilizzato esecutivamente in corso di causa.
3. – Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art.

203, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992.

Si deduce che

l’aumento della sanzione pecuniaria dal minimo alla metà del massimo
edittale è previsto esclusivamente dalla citata norma ed è
normativamente ricollegato al mancato pagamento nei sessanta giorni o
alla mancata proposizione nello stesso termine del ricorso al Prefetto
o, in alternativa, all’Autorità Giudiziaria, ma non al rigetto della
opposizione.
4. – Anche tale censura è fondata.
Premesso

che la opposizione nella specie è qualificabile comé

opposizione ex art. 615 cod.proc.civ. e non ex legge n. 689 del 1981,
essendo stata quest’ultima già proposta, e che la conferma del verbale
di accertamento, contenuta nella sentenza impugnata, non poteva avere

il senso di confermare la sanzione in esso prevista poiché il verbale
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l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del

di per sé non contiene alcuna sanzione, deve rilevarsi che l’assenza
nella sentenza – che, per quanto si è chiarito sub 2, è essa stessa
titolo esecutivo a seguito del rigetto della opposizione – di una
autonoma determinazione dell’importo della sanzione costituiva un

con l’impugnazione dal Comune.
5. – Resta assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi l’esame
del terzo, che deduce il difetto di motivazione della sentenza
impugnata sul disposto aumento della sanzione.

!

6. – Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. La sentenza
impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con
l’annullamento della cartella esattoriale di cui si tratta. Nella
particolarità della vicenda le ragioni della compensazione integrale
tra le parti delle spese del giudizio di merito e di quello di
legittimità.
P.Q.M.

.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, annulla la cartella esattoriale n. 047 2005 00005514 75,
emessa dalla Banca di Roma s.p.a. Dichiara integralmente compensate
tra le parti le

spese

del giudizio di merito e di quello di

legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 3 giugno 2014.

motivo di nullità della stessa che avrebbe dovuto essere fatto valere

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