Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20982 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. III, 12/10/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 12/10/2011), n.20982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.R. (OMISSIS), V.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 78, presso lo studio dell’avvocato ORSINI ALESSANDRO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALERNO MASSIMILIANO

giusto mandato in atti;

– ricorrenti –

contro

C.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato PARDINI LUCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONGIOVANNI CARLO ALBERTO

giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

INA ASSITALIA S.P.A.;

– intimato –

e contro

FONDIARIA SAI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante Dott. CA.Iv., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato

PERILLI MARIA ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MONTINARI ADRIANO giusto mandato in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1637/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 08/11/2005 R.G.N. 1612/A/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI;

udito l’Avvocato ADRIANO MONTINARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con l’accoglimento del primo e

secondo motivo del ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS) il ciclomotore Vepsa 50 condotto da D.M. G. ed il motociclo Aprilia 125 condotto dal sedicenne C. P. si scontrarono frontalmente. Il primo morì ed il secondo riportò lesioni.

Adito dai congiunti del D.M., il tribunale di Lucca, decidendo con sentenza n. 499 del 3.5.1999 sulle rispettive domande risarcitorie in esito anche all’espletata consulenza tecnica sulla dinamica dell’incidente, ritenne che l’incidente si fosse verificato poichè, nell’effettuare il sorpasso di un’autovettura, il motociclo del C., anche in ragione dell’eccessiva velocità tenuta, aveva invaso l’opposta semicarreggiata, sulla quale viaggiava in senso opposto la Vespa. Valutò nel 90% l’apporto causale colposo del C. e nel 10% quello del D.M. (essendo comunque difettata la prova che egli avesse fatto tutto il possibile per evitare lo scontro): condannò dunque C. e SAI Assicurazioni (Assicuratrice del motociclo Aprilia) a risarcire ai congiunti superstiti del D.M. il 90% dei danni da quelli subiti e, per converso, i congiunti del D.M. a risarcire al C. il 10% dei danni da quest’ultimo patiti; condannò inoltre Assitalia s.p.a.

(assicuratrice della Vespa condotta dal D.M.) a tenere i suoi eredi indenni per quanto dovuto al C..

2.- La decisione è stata riformata dalla corte d’appello di Firenze, pronunciatasi con sentenza n. 1637 del 2005 sugli appelli di entrambe le parti.

Ha ritenuto la corte territoriale che, in presenza di contrastanti elementi, non fosse possibile superare la presunzione di paritetica responsabilità dei due conducenti ed ha adottato le conseguenti statuizioni, condannando gli appellanti principali a restituire alla SAI Euro 40.220,11 oltre accessori (quali congiunti del D. M.) e (quali suoi eredi) a pagare al C. Euro 57.114,99 oltre accessori, ferma l’obbligazione di manleva di Assitalia.

3.- Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione, affidandosi a quattro motivi, la madre V.C. ed il fratello del D.M. (anche quali eredi del padre e della nonna, intanto deceduti).

Resiste con controricorso C.P..

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo e col secondo motivo – che per la connessione che li connota possono essere congiuntamente esaminati – sono rispettivamente dedotte insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo e violazione dell’art. 2054 c.c. in ordine all’attribuzione di paritetica responsabilità dell’incidente ad entrambi i conducenti.

Vi si prospetta la pretermissione delle risultanze del rapporto delle polizia stradale e della espletata consulenza tecnica d’ufficio, imputandosi alla corte d’appello di aver finito col ritenere non ricostruibile l’esatta dinamica del sinistro benchè fosse certo che il C. (in ora notturna, su strada priva di illuminazione pubblica e fiancheggiata da edifici) aveva effettuato una manovra di sorpasso superando il limite di velocità ed invadendo l’opposta corsia, secondo quanto con certezza affermato dal consulente sia nei chiarimenti offerti in primo grado all’udienza del 20.2.2005 sia nel supplemento di consulenza espletato in secondo grado.

I ricorrenti insistono, in particolare, sulla incongruità della motivazione della corte d’appello in ordine alla individuazione del punto d’urto fra i due mezzi.

2.- I due motivi sono fondati nei sensi di cui appresso.

Sul presupposto che ciascuna mezzeria fosse larga m. 3,50 (pagina 6 della sentenza, quintultima riga), la corte d’appello ha ritenuto che la distanza dal margine destro delle scalfitture lasciate dall’Aprilia del C. sull’asfalto (m. 2,60 la prima e m. 3,70 la seconda) con andamento obliquo verso sinistra secondo la sua direzione di marcia fossero tali da poter “lasciare intendere che la collisione sia addirittura avvenuta nella corsia spettante all’Aprilia” (pagina 8 della sentenza, dalla terza alla quinta riga).

I ricorrenti sostengono che la carreggiata fosse larga m. 8,35 e che le scalfitture sul piano viabile furono indicate dai verbalizzanti dal margine sinistro (secondo lo stesso senso di marcia dell’Aprilia) dal quale distavano m. 3,20 e m. 4,20, senza alcuna indicazione delle distanze dal margine destro cui s’è riferita la corte territoriale (tra l’altro incorsa nell’equivoco di ritenere che il punto d’urto coincidesse con l’inizio delle tracce di scarrocciamento).

Ma, al di là di tali divergenze, sta il fatto che la corte d’appello da atto che l’Aprilia “fu ritrovata proprio accanto al marciapiede di sinistra” e che “gran parte dei frantumi di alcune parti meccaniche e di carrozzeria di entrambi i veicoli fu rinvenuta all’interno della semicarreggiata di pertinenza della Vespa” (a pagina 8 della sentenza, prima parte), dunque nella mezzeria di sinistra rispetto al senso di marcia dell’Aprilia del C..

La conclusione che quanto sopra costituisca “concorso di contrastanti elementi, che impedisce di ricostruire l’esatta di manica dell’incidente e riconoscere che uno dei due conducenti abbia fatto il possibile per evitarlo o che la responsabilità vada attribuita in misura diversa a ciascuno dei protagonisti”, con conseguente applicazione della “presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054 c.c.” (pagina 8 della sentenza, sub 2.2.), per un verso appare prescindere dalle sicure risultanze (a) che era stata l’Aprilia ad effettuare il sorpasso, (b) che la sua velocità eccedeva il limite consentito (l’Aprilia viaggiava tra i 58 e 62 km/h, a fronte di una velocità della Vespa tra i 40 e i 4 6 km/h) e (c) che dopo la collisione frantumi e mezzi coinvolti si trovavano a sinistra rispetto al senso di marcia dell’Aprilia; e, per altro verso, integra un’applicazione dell’art. 2054 c.c. che non è conforme al consolidato indirizzo secondo il quale quella regola non impone di considerare uguale l’apporto causale colposo di ciascuno dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro solo perchè non sia stato provato che uno dei due abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma consente invece che la colpa presunta di uno dei due possa concorrere con quella accertata dell’altro anche con apporto percentuale diverso da quello paritetico.

3.- La sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che procederà ad un rinnovato accertamento dell’apporto causale di ognuno dei conducenti nel rispetto dell’enunciato principio e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

4.- Restano assorbiti gli altri due motivi del ricorso, relativi alla determinazione della somma che i ricorrenti erano stati condannati a restituire alla SAI Assicurazioni s.p.a.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti il terzo ed il quarto, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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