Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20982 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2017, (ud. 16/05/2017, dep.08/09/2017),  n. 20982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19037-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.L.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1282/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 08/08/2011 R.G.N. 427/2009.

Fatto

RITENUTO

LA CORTE:

ESAMINATI gli atti e sentito il consigliere relatore dr. Federico De Gregorio;

RILEVATO che POSTE ITALIANE S.p.a. con ricorso, di cui alla richiesta notifica in data sette agosto 2012, ha impugnato la sentenza n. 1282 in data 8 luglio – otto agosto 2011, con la quale la Corte d’Appello di REGGIO CALABRIA aveva rigettato il gravame interposto dalla medesima società avverso pronuncia emessa il tre dic. 2008 / due febbraio 2009 dal locale giudice del lavoro, di accoglimento per quanto di ragione della domanda di superiore inquadramento, avanzata dall’attore D.L.L., dipendente di Poste Italiane con la qualifica di perito livello C secondo il C.C.N.L. di settore, per cui era stato accertato il diritto all’inquadramento nel livello professionale B con decorrenza dal primo aprile 2004, con la condanna altresì della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive;

che il D.L. risulta intimato;

che il ricorso per cassazione di POSTE ITALIANE è affidato ad un solo motivo, formulato per violazione falsa e applicazione dell’art. 2103 c.c. nonchè art. 1362 c.c.e ss. con riferimento all’art. 21 del c.c.n.l. 11 luglio 2003, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè ancora per insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5 stesso codice di rito, assumendo come fossero stati erroneamente valorizzati alcuni elementi, che non trovavano però riscontro nelle corrispondenti declaratorie, segnatamente riguardo al rivendicato livello B, quali il numero dei lavoratori da coordinare e la circostanza che il D.L. fosse l’esclusivo destinatario di ordini di servizio, di regolamenti e di convenzioni stipulate da parte datoriale con terzi, mentre i tratti caratteristici del livello invocato riguardavano il possesso di conoscenze specialistiche, lo svolgimento di funzioni inerenti ad attività tecnico-specialistiche ovvero di gestione, guida e controllo, la responsabilità di un gruppo di lavoratori e la possibilità di assumere decisioni nell’ambito di un’autonoma funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali;

che la Corte di merito, inoltre, aveva erroneamente attribuito sotto il profilo probatorio valore decisivo a documentazione in effetti assolutamente inconferente, poichè relativa agli anni 1999/2002, epoca quindi anteriore alla decorrenza del diritto riconosciuto in sentenza (aprile 2004);

che risultano dati rituali avvisi della fissata adunanza camerale al 27-04-2017 ex art. 380-bis c.p.c., comma 1;

che il Pubblico Ministero non ha presentato requisitorie e che la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito di intervenuta transazione stragiudiziale, giusta l’allegato verbale di conciliazione in sede sindacale, datato 21-08-2011 (perciò anche di epoca anteriore all’attuale ricorso).

Diritto

CONSIDERATO

che MANCA allo stato in atti l’avviso di ricevimento di cui alla relata di notifica del ricorso de quo, risultante eseguita a mezzo posta come da timbro datario 8 agosto 2012 a cura del competente ufficiale giudiziario e che il D.L. è rimasto qui intimato, non essendosi costituito neanche con il deposito di una procura speciale ad un difensore per la partecipazione a questo giudizio di legittimità;

che pertanto, stante il difetto di avvenuta compiuta notificazione del ricorso, il contraddittorio non può dirsi ritualmente instaurato nei confronti del D.L., di guisa che l’impugnazione va dichiara inammissibile (l’avviso di ricevimento non risulta depositato nemmeno nel fascicolo di parte ricorrente);

che va di conseguenza applicata altresì la consolidata giurisprudenza, secondo la quale nel caso di processo notificatorio, di cui non sia provato il perfezionamento, è inapplicabile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone invece l’invalidità della notifica, ad ogni modo eseguita, anche se non osservando le disposizioni di rito, sicchè pure il cui mero deposito del ricorso, sebbene tempestivo, non comporta tuttavia di per sè l’instaurazione del rapporto processuale nei confronti della controparte, se non a seguito di compiuta notifica, la quale poi a sua volta, ove invalida, può essere regolarizzata mediante il rimedio della rinnovazione consentito dall’art. 291 (cfr. in part. Cass. 5 civ. n. 26108 del 30/12/2015, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. – con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione – Cass. lav. 29.3.1995 n. 3764, 2 civ. 18.7.2003 n. 11257, 1 civ. 10.2.2005 n. 2722 con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, 5 civ. 8.5.2006 n. 10506 con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354. Peraltro, la parte interessata può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c. per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1. Parimenti, secondo Cass. Sez. Un. civ. n. 627 del 04/12/2007 – 14/01/2008: “- la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;… in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; – il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1”.

Cass. 5 civ. n. 19623 – 01/10/2015: in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data, tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, entro l’udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all’impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale, a norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1, un duplicato dell’avviso stesso.

V. altresì Cass. 3 civ. n. 9453 del 28/04/2011, secondo cui nell’ipotesi di omessa produzione, all’udienza di discussione fissata ai sensi dell’art. 379 c.p.c., dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poichè il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 Cost. Pertanto, l’omessa produzione determina in modo istantaneo ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonchè il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria. In senso conforme, Cass. 3 civ. n. 14780 del 30/06/2014);

che pertanto, non risultando la prova dell’avvenuta instaurazione del rapporto processuale nei confronti dell’intimato, nemmeno può essere ammesso il deposito della successiva memoria illustrativa e dell’ivi allegato verbale di conciliazione in data 21-10-11 (perciò anche anteriore al successivo ricorso 7/8 agosto 2012, di guisa che anche sotto tale profilo l’impugnazione risulterebbe ad ogni modo ugualmente inammissibile per difetto, a monte, del sottostante indispensabile interesse – cfr. sul punto tra le altre Cass. sez. un. civ. n. 12637 del 19/05/2008: V. altresì Cass. lav. n. 16341 del 13/07/2009, secondo cui la produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche a quello della decisione);

che, peraltro, nonostante l’esito negativo del ricorso, con conseguente soccombenza, parte ricorrente nulla deve, comunque, alla controparte, rimasta intimata, perciò senza aver svolto alcuna difesa in proprio favore (trattandosi poi di ricorso risalente all’agosto 2012, ratione temporis è comunque inapplicabile la successiva normativa, decorrente dal 31 gennaio 2013, circa l’obbligo di corrispondere l’ulteriore contributo unificato però nei casi d’infondatezza dell’impugnazione ovvero di sua inammissibilità o improcedibilità, attinenti tuttavia al merito della stessa e non già al difetto d’interesse).

PQM

 

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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