Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20982 del 06/10/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 20982 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 30380-2008 proposto da:
BENVENUTI DANIELA BNVDNL61541D7040, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAULI CARLO;
– ricorrenti –

2014
contro

1363

CONDOMINIO

IOLANDA

dell’Amministratore
domiciliato in ROMA,

93007670406,
pro

tempore,

in

persona

elettivamente

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

Data pubblicazione: 06/10/2014

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
SANGIORGI STEFANIA, GIANLUCA CONTALDI;
– controricorrenti non chè contro

SILVANA;
– intimati –

Nonché da:
PASINI CRISTINA PSNCST68R61D704K, PASINI FABIOLA
PSNFBL70P64D704R,

MONTI EUGENIO MNTGNE37P17A809U,

SENNI SILVANA SNNSVN35A45D704P, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo
studio dell’avvocato PETRONIO UGO, che li rappresenta
e difende unitamente all’avvocato PINZA ROBERTO;
– c/ric. e ricorrenti incidentali contro
CONDOMINIO

IOLANDA

93007670406,

in

persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CONTALDI, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
MARIO CONTALDI, SANGIORGI STEFANIA;
BENVENUTI DANIELA BNVDNL61S41D7040,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22,
presso lo studio dell’avvocato POTTINO GUIDO MARIA,

MONTI EUGENIO, PASINI CRISTINA, L’ASINI FABIOLA, SENNI

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ZAULI CARLO;
controricorrenti all’incldentale

avverso la sentenza n. 1836/2008 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 04/11/2008;

udienza del 30/05/2014 dal Presidente Dott. ETTORE
BUCCIANTE;
udito l’Avvocato ALDO SEMINAROTI,

con delega

dell’Avvocato CARLO ZAULI difensore della ricorrente,
che si e’ riportato agli atti depositati;
udito l’Avvocato SABINA LORENZELLI, con delega
dell’Avvocato MARIO CONTALDI difensore del Condominio
resistente, che si e’ riportata agli atti depositati;
udito l’Avvocato UGO PETRONIO difensore dei
controricorrenti e ricorrenti incidentali che si e’
riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per anche in accoglimento del ricorso incidentale
declaratoria ex art. 384 c.p.c. di estinzione
dell’intero giudizio con assorbimento del ricorso
principale; per la cassazione senza rinvio; per le
spese a carico della Benvenuti.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 ottobre 2003 il Tribunale
di Forlì respinse la domanda proposta da Daniela

diretta ad ottenere la condanna del convenuto al
pagamento della somma di lire 20.000.000, come
indennità per il godimento di una particella di
terreno dell’attrice, utilizzata come passaggio
per l’accesso all’edificio comune; respinse
l’eccezione di estinzione del giudizio nei riguardi di Eugenio Monti e Giorgio Pasini, che
erano stati chiamati in causa in garanzia dal
condominio; condannò l’attrice a rimborsare le
spese di giudizio sostenute da ognuna delle altre
parti.
Impugnata da Daniela Benvenuti in via principale, da Eugenio Monti, Cristina Pasini, Fabiola
Pasini e Silvana Senni (eredi di Giorgio Pasini)
in via incidentale, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che con
sentenza del 4 novembre 2008 ha rigettato entrambi i gravami. A tale conclusione il giudice di
secondo grado è pervenuto ritenendo: – che l’interclusione del fabbricato condominiale era
conseguita alla vendita del terreno poi edifica30380/2008

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Benvenuti nei confronti del condominio “Iolanda”,

to, sicché l’avvenuta contestuale costituzione
della servitù di passaggio non comportava il
pagamento di alcuna indennità, a norma dell’art.

Pasini il processo era stato dichiarato interrotto per entrambe le cause riunite e ne era sopravvenuta una situazione di litisconsorzio necessario, sicché la riassunzione tempestivamente
operata da Daniela Benvenuti, anche se nei confronti del solo condominio, aveva impedito l’estinzione del processo anche nei riguardi dei
chiamati in garanzia.
Daniela Benvenuti ha proposto ricorso per
cassazione, in base a due motivi. Si sono costituiti con controricorsi sia il condominio “Iolanda”, sia Eugenio Monti, Cristina Pasini, Fabiola
Pasini e Silvana Senni, i quali hanno altresì
formulato un motivo di impugnazione in via incidentale, cui hanno replicato con propri controricorsi Daniela Benvenuti e il condominio “Iolanda”. La ricorrente principale e i ricorrenti
incidentali hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con

il primo motivo del ricorso principale

Daniela Benvenuti si duole della mancata dichia30380/2008

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1054 c.c.; – che in seguito al decesso di Giorgio

razione di estinzione del processo, relativamente
a Eugenio Monti, Cristina Pasini, Fabiola Pasini
e Silvana Senni, nei cui confronti ella non aveva

facoltà che le era consentita, stante la sua
,

estraneità al rapporto di garanzia dedotto in
giudizio dal condominio.
Quest’ultimo ha contestato l’ammissibilità
della censura, osservando che non è dotata del
requisito dell’interesse.
L’eccezione non è fondata, poiché Daniela
Benvenuti è stata condannata, in applicazione del
principio di causalità, a rimborsare le spese di
giudizio non solo al convenuto ma anche ai chiamati in causa e appunto di questa pronuncia, in
relazione alla quale è rimasta soccombente, ha
chiesto la cassazione, rilevando che sarebbe
stata evitata, ove la propria eccezione di estinzione parziale del processo fosse stata accolta.
La doglianza in esame non può però essere accolta.
Lo impedisce la sua mancanza di pertinenza
alla ratio

decidendi

posta a base, sul punto,

della sentenza impugnata: la Corte d’appello non
ha negato che gli eventi interruttivi, nel caso
30380/2008

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inteso riassumere la causa, avvalendosi di una

di cause scindibili, operano soltanto per quelle
cui essi si riferiscono, come la ricorrente
sostiene; ha tuttavia ritenuto, sulla scorta di

il processo viene erroneamente dichiarato interrotto in toto, si crea a posteriori una situazione di litisconsorzio necessario,

sicché la rias-

sunzione operata tempestivamente nei riguardi di
una delle cause vale ad impedire l’estinzione
anche delle altre, che come nella specie vengano
a loro volta riassunte in un termine a tale scopo
concesso dal giudice, anche se dopo la scadenza
di quello stabilito dall’art. 305 c.p.c. A questo
argomento nessuna specifica e puntuale critica
viene rivolta dalla ricorrente, la quale in
sostanza si limita a insistere nella tesi della
legittimità della propria scelta di riassumere il
giudizio soltanto nei confronti del condominio,
in coerenza con il proprio interesse e con l’impostazione da essa data fin dall’inizio alla
causa.
Per questa stessa decisiva ed assorbente più
“liquida” ragione va disatteso il motivo addotto
a sostegno del ricorso incidentale, con il quale
anche

Eugenio Monti, Cristina Pasini, Fabiola

30380/2008

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Cass. 4 marzo 2004 n. 4412, che se in tali casi

Pasini e Silvana Senni sostengono che nei loro
riguardi il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, ma ugualmente non muovono

enunciato dalla citata Cass. 4412/2004 e a quanto
la Corte d’appello ha ritenuto potersene desumere
con riferimento al caso di specie.
Con il secondo motivo del ricorso principale
Daniela Benvenuti lamenta che il proprio diritto
a ottenere l’indennità oggetto della causa è
stato erroneamente disconosciuto dalla Corte
d’appello in base al disposto dell’art. 1054
c.c., che esclude tale diritto quando l’interclusione è effetto di alienazione a titolo oneroso;
la norma, secondo la ricorrente, nella specie non
è applicabile, poiché l’interclusione era derivata dalla vendita di un terreno dai propri danti
causa alla società Giemme, che aveva poi costruito un edificio e trasferito i singoli appartamenti ai vari acquirenti, sicché a questi ultimi non
potevano beneficiare della gratuità del passaggio, trattandosi di diritto esercitabile esclusivamente nei confronti dell’originario alienante o
dei suoi successori a titolo universale, secondo
la costante giurisprudenza di legittimità.
30380/2008

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precisi e concreti rilievi in ordine al principio

L’assunto non è fondato, poiché i precedenti
richiamati dalla ricorrente a conforto della sua
tesi (v., da ultimo, Cass. 18 ottobre 2011 n.

lato passivo, del diritto a ottenere la “costituzione” gratuita della servitù nei casi di interclusione derivante da alienazione a titolo oneroso: diritto che può essere esercitato esclusivamente nei confronti dell’originario alienante o
dei suoi successori a titolo universale. Nel caso
di cui si tratta, invece, la servitù è già stata
espressamente costituita contestualmente alla
vendita con lo stesso rogito, con conseguente
creazione di un rapporto di natura reale che si è
trasmesso ai vari aventi causa delle parti originarie, subentrati nella proprietà del fondo
dominante e del servente.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati,
con conseguente condanna della ricorrente principale a rimborsare alle altre parti, nei confronti
di entrambe le quali rimane soccombente, le spese
di giudizio, che si liquidano nella misura indi-

cata nel dispositivo che segue; tra queste due
ultime parti le spese vengono compensate, poiché
la proposizione del ricorso incidentale, sostan30380/2008

21526) sanciscono il carattere personale, dal

zialmente adesivo al primo motivo del ricorso
principale, non ha comportato apprezzabile aggravio di difesa per il condominio “Iolanda”.

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale; condanna la ricorrente principale a
rimborsare alle altre parti le spese del giudizio
di cassazione, liquidate per il condominio “Iolanda” in 200,00 euro, oltre a 3.000,00 euro per
onorari, con gli accessori di legge, per Eugenio
Monti, Cristina Pasini, Fabiola Pasini e Silvana
Senni in 200,00 euro, oltre a 1.000,00 euro per
onorari, con gli accessori di legge; compensa le
spese del giudizio di cassazione tra il condominio “Iolanda” ed Eugenio Monti, Cristina Pasini,
Fabiola Pasini e Silvana Senni.
Roma, 30 maggio 2014
Il Presidente estensore
•••■

(Ettore Bucciante)

DEPOSiTATO IN CANCELLEW

DISPOSITIVO

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