Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20981 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 17/10/2016), n.20981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1431/2015 proposto da:

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZ CAVOUR presso la

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

A.I., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 718/2014 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) La Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza resa dalla Corte d’appello di Venezia Sezione civile Minorenni in data 31 ottobre 2011 nel procedimento n. 718/2014.

Con il provvedimento impugnato la Corte veneta ha rigettato l’opposizione proposta dalla Procura Generale al provvedimento di liquidazione del compenso in favore della dottoressa A.J., consulente tecnico d’ufficio nel procedimento n. 40/2103.

Gli intimati.

Il ricorso non specifica quali fossero le parti costituite del procedimento cui si riferisce la consulenza, nè chi siano i soggetti intimati.

Tuttavia risulta in atti la richiesta formulata dall’ufficio giudiziario di notifica alla consulente e all’avv. Marcolongo di Padova, nonchè ad altri soggetti in causa e al Ministero. Sono pervenuti gli avvisi di ricevimento dell’atto notificato al Ministero della Giustizia e di quello notificato all’avv. Perale.

Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, proponendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 319 del 1980, D.M. 30 maggio 2003 e del D.P.R. n. 115 del 2002, senza indicare quali siano le norme violate.

Esso ripropone la tesi dell’eccessività del compenso di Euro 3.266,43 liquidato a fronte di 400 vacazioni e torna a ripetere che la consulenza sarebbe stata depositata con ritardo, senza che il compenso sia stato conseguentemente decurtato.

2) Il Collegio condivide il rilievo di manifesta infondatezza già espresso dal relatore.

Va premesso che il ricorso, pur se invoca l’art. 360 c.p.c., n. 3, esprime una doglianza relativa alla deficienza della motivazione, giacchè lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe risposto in modo tautologico in ordine alla tempistica del deposito dell’elaborato. Osserva che il termine era stato prorogato senza giustificazione e sostiene che non sarebbe stata fornita “alcuna valida motivazione” per legittimare il ritardo.

In tal modo il ricorso si risolve nella richiesta alla Corte di Cassazione di una nuova valutazione di merito circa la congruità della liquidazione in relazione all’impegno richiesto dalla consulenza, sebbene la Corte di appello abbia chiarito che la consulente aveva “ampiamente giustificato” il compenso domandato, in relazione al numero di colloqui richiesti dall’incarico e alla complessità dello stesso.

La Corte di appello ha così confermato l’entità dell’impegno descritto dalla consulente, costituito, come riassunto nel provvedimento, da attività riscontrabili, quali i colloqui con le parti, seguiti dai confronti con consulenti di parte, (attività evidentemente non contestate dalle stesse), le trasferte, il numero di vacazioni superiore a quello esposto per il compenso.

Queste indicazioni sono state recepite e l’entità del compenso è stata ritenuta giustificata.

Trattasi di un apprezzamento di merito che non è sindacabile in questa sede.

3) Quanto alla decurtazione, il provvedimento impugnato ha già precisato che non può parlarsi di ritardo qualora, come nella specie, il termine di consegna dell’elaborato peritale sia stato motivatamente prorogato.

Il ricorso non si misura con la ratio decidendi resa sul punto, ma insiste nel definire priva di giustificazione la proroga concessa. E’ vana la contrapposizione di una tesi a quella del giudice di merito, il quale ha potuto soppesare sia ex ante che ex post l’utilità della consulenza e del suo protrarsi.

Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito in questo compito, giacche non vengono specificamente indicate risultanze trascurate o altri elementi e circostanze che rendano viziata la motivazione o lascino ipotizzare un’errata interpretazione delle norme applicabili.

Va inoltre ricordato che ratione temporis la censura per vizio di motivazione è esperibile solo nei limiti dell’omesso esame de) fatto controverso (SU 8053/14), sicuramente da escludere nella specie.

Il ricorso è quindi, per questa parte, inammissibile prima ancora che infondato.

Il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza rende superflua ogni ipotesi di rinnovazione della notificazione del ricorso agli intimati (Cass. 12995/13; 15106/13).

Non v’è luogo per pronunciare sulle spese in mancanza di attività difensiva degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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