Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20981 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 06/08/2019), n.20981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25587/17 R.G. proposto da:

G.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Girolamo Mancino e

dall’Avv. Sergio Oliosi, con domicilio eletto in Roma presso lo

Studio di quest’ultimo in via Leone XIII, n. 464;

– ricorrente –

avverso la sentenza n. 598/17 della Corte d’Appello di Palermo,

depositata il 27/03/2017.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.C., affidandosi a cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 598/2017 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 5/03/2017.

Nessuna attività difensiva è svolta dall’Assessorato regionale della salute.

In occasione del parto avvenuto il (OMISSIS) presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale (OMISSIS), G.C. veniva sottoposta alla trasfusione di sei sacche di sangue.

Nel marzo 2000 le veniva diagnosticata l’infezione di Epatite C che il Ministero della Sanità riconosceva essere dipesa dalla trasfusione di sangue.

G.C. citava in giudizio, dinanzi il Tribunale di Palermo, l’Azienda unità sanitaria locale n. (OMISSIS) – Palermo – Gestione liquidatoria della soppressa USL n. (OMISSIS) di Palermo, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 250.000,00 o nella diversa somma accertata giudizialmente.

Il Tribunale, con sentenza n. 4270/2010, accoglieva la domanda attorea e condannava l’Ausl n. (OMISSIS) – Gestione -Stralcio a corrispondere all’attrice la somma di Euro 186.678,94, oltre agli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite, ritenuto che il nosocomio palermitano avesse omesso ogni controllo sul donatore e sulla immunità da virus, non avesse provato la necessità della terapia trasfusionale e non avesse informato la partoriente dei rischi connessi all’emotrasfusione.

La sentenza veniva impugnata dall’Assessorato Regionale alla Salute che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando, in materia, la responsabilità esclusiva del Ministero della salute quale ente preposto dalla legge ai controlli; nel merito, asseriva che la prova della necessità della trasfusione era emersa dalla storia clinica della paziente e che, mancando l’obbligo di informare la paziente all’epoca dei fatti, non gli si poteva imputare l’omessa informazione; eccepiva, in aggiunta, l’avvenuta prescrizione del diritto vantato oltre all’indebito arricchimento.

L’appellata, costituitasi in giudizio, denunciava il difetto di legittimazione passiva dell’appellante, in quanto soggetto diverso da quello costituitosi in primo grado, eccepiva la novità dell’eccezione di legittimazione formulata dall’Assessorato, criticava il fatto che l’appellante si fosse difeso solo in punto di legittimazione, ma senza svolgere alcuna difesa sulle questioni di merito.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva l’appello, rigettava la domanda risarcitoria di G.C. e compensava tra le parti le spese di lite. La Corte territoriale accertava la responsabilità concorrente tra la Ausl n. (OMISSIS) Palermo Sezione Stralcio e l’Assessorato regionale alla Salute, riteneva che gravasse solo sul Ministero l’obbligo di controllare; impartire direttive e vigilare sull’impiego di sangue umano a scopo terapeutico, negava la responsabilità dell’ospedale (OMISSIS) che rispondeva solo della tracciabilità interna del sangue.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione ed errata applicazione di norme processuali.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su ulteriore punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo di essersi pronunciato extra petitum, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè l’appellante non aveva impugnato la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto l’ospedale di Palermo responsabile contrattualmente.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d’Appello aveva ritenuto non provato che le sacche di sangue provenissero da un centro trasfusionale dell’ospedale, ma l’ospedale nel corso di entrambi i gradi di giudizio contestava di avere omesso qualsiasi controllo e/o verifica sul sangue e sul donatore. Su tale circostanza si sarebbe dunque formato il giudicato.

5. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente assume l’errata applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè, essendo stata invocata la responsabilità contrattuale dell’ospedale, quest’ultimo avrebbe dovuto, in base al principio di vicinanza della prova, provare il proprio esatto adempimento per andare esente da responsabilità.

6. La Corte rileva che il ricorso non è stato notificato, come avrebbe dovuto, all’Avvocatura Generale dello Stato.

7. Dispone, pertanto, la rinnovazione della notificazione.

P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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