Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20980 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 15/03/2016, dep. 17/10/2016), n.20980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5791/2013 proposto da:

S.B.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE NGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato BASILIO PERUGINI,

che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

e contro

AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA – UFFICIO

TERRITORIALE ROMA (OMISSIS) ACILIA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1809/2012 del TRIBUNALE di VELLETRI del

19/01/2013, depositata il 29/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato Arturo Perugini (delega avvocato Basilio Perugini)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) S.B.P. si è opposto alla revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in corso davanti al giudice di pace di Albano Laziale n. 769/09. Il Presidente del tribunale di Velletri con provvedimento 29 gennaio 2013 D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99 (rg. 1809/2012) ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 1200, oltre accessori.

S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18 febbraio 2013.

Il Ministero della Giustizia, patrocinato dall’avvocatura dello Stato, ha depositato “atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale”.

La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e trattata in pubblica udienza.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 91 c.p.c. e del R.D. n. 1611 del 1933, art. 3, lamentando che le spese siano state liquidate per un importo esorbitante, sebbene l’amministrazione si fosse costituita nel giudizio di opposizione rappresentata da un funzionario delegato, al quale non spettavano diritti e onorari da avvocato per le prestazioni giudiziarie in materia civile.

Afferma che per il rimborso delle spese vive l’amministrazione deve presentare una apposita nota, liquidabile con ampia discrezionalità dal giudice competente.

2) Il ricorso è fondato.

Risponde al vero, come da controllo documentale esperito, che l’amministrazione si costituì difesa dall’ufficio legale dell’Agenzia delle Entrate e non a ministero di avvocato.

provvedimento impugnato, all’ultimo capoverso della motivazione, ha stabilito che le spese “in mancanza di notula” venivano liquidate come da dispositivo.

Ora, poichè quando l’amministrazione sta in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ma soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste (Cass. 18066/07), che “risultino da apposita nota” (Cass. 11389/11), il tribunale è incorso in errore.

Dal riferimento alla mancanza non di “nota”, ma di notula, cioè del documento che viene prodotto dagli avvocati per chiedere la liquidazione delle proprie spese, si evince infatti che il Tribunale non si è attenuto ai principi giurisprudenziali sopraenunciati, ma ha quantificato le spese con riferimento a spettanze e competenze degli avvocati.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

Non si può far luogo a decisione di merito, perchè manca nel provvedimento impugnato un qualsiasi apprezzamento di merito circa l’attività svolta, che potrà essere ricostruita in sede di rinvio, anche mediante le opportune indicazioni di parte, se già documentate.

Il tribunale provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Velletri, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 15 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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