Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20980 del 08/09/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 20980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 439-2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA

NOVARA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO PALMIGIANO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1674/2013 della CORTE D’APPELLO di

PALERMO, depositata il 11/11/2013 R.G.N. 1289/2009.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 18.10-11.11.2013 (nr. 1674/2013) la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da S.V. – in opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di SICILCASSA spa – per la insinuazione del proprio credito, avente ad oggetto la restituzione dei contributi versati al FONDO INTEGRATIVO PENSIONI per il personale della SICILCASSA (in prosieguo: F.I.P.) anche in relazione alla quota a carico del datore di lavoro;

che avverso tale sentenza SICILCASSA spa in liquidazione coatta amministrativa (in prosieguo: SICILCASSA spa) ha proposto ricorso affidato a due motivi, al quale ha opposto difese S.V. con controricorso, illustrato con memoria;

che SICILCASSA spa, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha dichiarato di rinunziare ai due motivi di ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che la rinunzia ha ad oggetto l’intero ricorso e che pertanto l’atto, a tenore dell’art. 390 c.p.c., avrebbe dovuto essere sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo difensore ovvero dal solo difensore se munito di mandato speciale a tale effetto, nella specie carente;

che in mancanza della sottoscrizione della parte l’atto di rinunzia è affetto da nullità – poichè la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta ad substantiam (Cassazione civile, sez. 6, 20/01/2015, n. 901 in fattispecie di atto di rinunzia sottoscritto dal solo difensore)- sicchè deve procedersi alla trattazione del ricorso;

che SICILCASSA spa ha dedotto:

– con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, comma 1, lett. c): ha censurato la sentenza per avere ritenuto la applicabilità del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10, comma 1, lett. c) (norma che consente al dipendente il riscatto della contribuzione) benchè nella fattispecie di causa il fondo pensione non operasse con il sistema ” a capitalizzazione individuale” (id est: con la formazione di conti individuali) – unico previsto dalla L. n. 124 del 1993 – ma con un sistema “a capitalizzazione collettiva” (nel quale non vi erano, cioè, conti individuali) ed a prestazione definita (nel quale poteva non esserci corrispondenza tra la contribuzione affluita al fondo e la prestazione corrisposta alla maturazione del diritto);

– con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. in riferimento agli artt. 4 e 7 del regolamento del F.I.P., che escludevano la riscattabilità in favore dell’iscritto dell’intera contribuzione affluita al Fondo, limitando il riscatto alla sola contribuzione da questi personalmente versata;

che ritiene il collegio si debba rigettare il ricorso;

che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 477 del 14/1/2015, hanno statuito che “il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 10, (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma della L. 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lett. v) si applica anche ai fondi pensionistici preesistenti all’entrata in vigore della legge delega (15 novembre 1992), quali che siano le loro caratteristiche strutturali e quindi non solo ai fondi a capitalizzazione individuale, ma anche a quelli a ripartizione o a capitalizzazione collettiva” evidenziando come tale soluzione sia coerente non solo con il dato letterale della norma, per l’assenza di espressioni idonee a fondare una differenziazione di trattamento ma anche con la ratio dell’intervento, inteso ad assicurare, in conformità ai principi della legge delega, “i più elevati livelli di copertura previdenziale”; le Sezioni Unite hanno anche evidenziato che tale interpretazione non è smentita ma ulteriormente comprovata dal successivo D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 20 e dal D.M. di attuazione (D.M. 10 maggio 2007, n. 62) in quanto la nuova disciplina (che non prevede esenzioni in relazione alla struttura del fondo, ma si limita a dare facoltà alla COVIP di consentire deroghe molto circoscritte, solo qualora siano dimostrati problemi di tenuta di equilibrio tecnico del fondo) comprova ulteriormente l’insussistenza di un’impossibilità tecnica di garantire la portabilità nell’ambito dei fondi preesistenti e l’insussistenza di una incompatibilità di sistema tra portabilità e fondi a ripartizione o a capitalizzazione collettiva;

che le spese vengono compensate per essere intervenuta la citata decisione delle Sezioni Unite in pendenza di giudizio; che trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

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