Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20980 del 06/08/2019

Cassazione civile sez. III, 06/08/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 06/08/2019), n.20980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28413-2017 proposto da:

Z.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ILLIRIA, 19,

presso lo studio dell’avvocato Z.R., che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADIGE 43,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CAPO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8713/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

04/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2012, Z.R. convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Roma, il notaio P.L., al fine accertarne la responsabilità professionale e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.

Espose che nel 2002 aveva venduto la propria autovettura a A.N., mediante dichiarazione di vendita con autentica di firme da parte del notaio P.; che, a seguito di avviso di accertamento inviatole il 12.9.2006 dalla Regione Lazio per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l’anno 2003, aveva scoperto che l’acquirente non aveva provveduto alla trascrizione dell’atto di vendita al P.R.A.; che, quindi, essa istante aveva chiesto al notaio la comunicazione dei dati anagrafici dell’acquirente, al fine di farsi parte diligente per la trascrizione dell’atto di vendita; che a tale richiesta il notaio non aveva dato riscontro; che successivamente le era stata notificata cartella esattoriale per il mancato pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 2003; che l’impugnazione avverso detta cartella era stata rigettata dalla commissione tributaria provinciale di Roma; che le erano state notificate altre cartelle esattoriali a titolo di mancato pagamento del bollo auto relativo agli anni 2005, 2006, 2007 e 2009; che, a seguito di una sua richiesta di annullamento delle sanzioni, la Regione Lazio le aveva comunicato che era carente la certificazione notarile dei dati del nuovo proprietario (data di nascita e luogo di residenza); che, pertanto, la responsabilità dei fatti era da addebitarsi al notaio, il quale non aveva consentito l’inoltro della dichiarazione di vendita da lui autenticata contenente i dati anagrafici dell’acquirente, rendendogli di fatto impossibile l’identificazione della parte tenuta al pagamento della tassa automobilistica per gli anni successivi alla vendita.

Si costituì in giudizio il convenuto, opponendosi all’avversa domanda e chiedendone il rigetto.

Il Giudice di Pace di Roma, con la sentenza n. 14714/2015, accolse la domanda, condannando il notaio al risarcimento del danno.

Il primo giudice ha individuato la responsabilità del notaio nel non aver fornito alla Z. copia dell’atto di vendita, nè le generalità dell’acquirente rilevabili dall’estratto del repertorio, in violazione del proprio obbligo ex art. 743 c.p.c., non consentendo alla venditrice di poter perfezionare, al momento della ricezione del primo avviso, la trascrizione del medesimo atto al P.R.A.

2. La pronuncia è stata riformata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del gravame, con la sentenza n. 8713/2017 del 4 maggio 2017. Il giudice dell’appello, rilevato che l’atto sottoscritto dinanzi al notaio consiste in una dichiarazione unilaterale della Z. autenticata dal notaio nella firma in calce al documento e poi restituito al dichiarante, ha ritenuto che non vi fosse alcun obbligo contrattuale, in capo al notaio, di rilasciare copia conforme del verbale di vendita in quanto atto mai redatto e non custodito a raccolta.

L’art. 61 Legge Notarile, infatti, non prescrive alcun obbligo di custodia per le dichiarazioni unilaterali, mentre l’art. 72, u.c. medesima legge dispone che le scritture private autenticate dal notaio, salvo diverso desiderio delle parti, vanno restituite alle medesime parti dopo la registrazione ai fini della tassa di registro. Il notaio è quindi tenuto a custodire solo gli atti pubblici e le scritture autenticate poste a raccolta.

Secondo il Tribunale, è pertanto inconferente, nel caso di specie, la norma di cui all’art. 743 c.p.c., che pone l’obbligo a qualsiasi depositano pubblico, di rilasciare copia autentica degli atti che detiene.

L’originale della dichiarazione da presentare per la trascrizione al P.R.A. era rimasta nella disponibilità della venditrice, che avrebbe dovuto conservare detto documento con diligenza, il che avrebbe consentito un tempestivo adempimento dell’obbligo di trascrizione.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di due motivi, l’avv. Z.R..

3.1. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il notaio P.L..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 61, 66, 67, 70, 72, 78 Legge Notarile e degli artt. 113,115 e 743 c.p.c.”.

Tutti gli atti ricevuti e depositati dal notaio passano a repertorio, registro numerato e vidimato, sottoposto a controlli anche ai fini della verifica dovuta al pagamento delle imposte.

All’interno del repertorio, si distingue la raccolta, ovvero l’insieme degli atti ricevuti o depositati dal notaio, che lo stesso deve custodire e non può rilasciare alle parti in originale.

Gli atti del repertorio che non sono a raccolta (fra cui rientra la dichiarazione unilaterale oggetto di causa), invece, possono essere rilasciati alle parti in originale. Per essi il notaio ha comunque un obbligo di conservazione, dovendo mantenerne una copia nel caso restituisca l’originale.

L’obbligo di rilasciare copia dell’atto sussisterebbe per tutti gli atti che passano dal notaio, sia a raccolta che a repertorio, perchè di tutti tali atti il notaio ha obbligo di registrazione e conservazione.

In base all’art. 743 c.p.c., infatti, il pubblico depositario avrebbe il potere/dovere di rilasciare la copia degli atti che detiene a chiunque ne abbia interesse, anche se non parte dell’atto, a pena di danni e spese, con le sole eccezioni previste dalla legge, tra cui non rientra la fattispecie in esame.

Al riguardo, nella Legge Notarile non si rinviene alcuna distinzione. Anzi, il R.D.L. n. 1666 del 1937, art. 1 riconoscerebbe al notaio la facoltà di rilasciare copie di documenti anche qualora questi siano semplicemente a lui esibiti e non presso di lui depositati. La Legge Notarile prevedrebbe poi che il notaio può rifiutarsi di rilasciare copie solo in mancanza del pagamento del proprio onorario e per il tempo necessario alla registrazione presso gli Uffici competenti e sancirebbe il diritto ad avere copia, certificato o estratto del repertorio a chiunque autorizzato dalla legge.

La dichiarazione unilaterale della ricorrente, registrata a repertorio e conservata agli atti dal notaio P., era suscettibile di rilascio della copia alla ricorrente, che era stata parte dell’atto e che aveva corrisposto l’intero pagamento dell’onorario e delle spese al notaio.

Il notaio, peraltro, pur ammettendo di aver conservato copia della dichiarazione, avrebbe opposto un rifiuto del tutto immotivato alla richiesta di rilascio di copia.

Inoltre, il notaio sarebbe stato responsabile anche per aver rilasciato una certificazione incompleta, perchè priva dei richiesti dati anagrafici della parte acquirente (che pure aveva registrato a repertorio), la quale si era quindi rivelata inidonea ai fini della trascrizione della proprietà del veicolo all’acquirente.

Il Tribunale avrebbe poi omesso di considerare il fatto che il notaio aveva rilasciato alla ricorrente una certificazione dell’atto a repertorio, che dimostrerebbe che lo stesso notaio aveva anche il potere/dovere di estrarre una copia integrale dell’atto.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115 e 345 c.p.c.”, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il Tribunale avrebbe erroneamente dato per provata la consegna dell’originale dell’atto autenticato dal notaio alla ricorrente.

Il notaio, a fronte della richiesta da parte della ricorrente del rilascio della copia dell’atto o di comunicazione dei dati anagrafici dell’acquirente, non aveva dato alcun riscontro.

D’altra parte, il notaio avrebbe dedotto la circostanza di aver consegnato l’originale alla parte solo nel giudizio di secondo grado, tempestivamente contestata dalla ricorrente.

11 Tribunale avrebbe quindi errato nel fondare la propria decisione su un’eccezione nuova, introdotta solo nel giudizio di appello, non oggetto di contraddittorio tra le parti in primo grado.

Peraltro, non sarebbe stato prodotto dal notaio alcun verbale di restituzione, come sarebbe imposto ai sensi del R.D. n. 1326 del 1914, art. 71 nè sulla copia integrale dell’atto prodotta dal notaio risulterebbe alcuna annotazione circa l’avvenuta restituzione dell’originale alla parte.

In mancanza della copia dell’atto o dei dati anagrafici dell’acquirente, la ricorrente non aveva potuto evitare le cartelle esattoriali a suo danno. Nè sussisterebbe alcuna sua colpa per omessa diligenza di conservazione del documento da parte dell’odierna ricorrente, non essendo tale diligenza prevista da alcuna norma.

5. Reputa il collegio di rinviare la causa alla pubblica udienza della Sezione ordinaria tenuto conto che la questione posta in particolare dal primo motivo ha rilevanza nomofilattica.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2019

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