Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20980 del 01/10/2020

Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 01/10/2020), n.20980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19802-2019 proposto da:

J.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEOFILO

FOLENGGO 49, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA FACILLA

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

2020 avverso il decreto n. cron. 2031/2019 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 15/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto del 15.4.2019, comunicato in pari data, il Tribunale di Bari rigettò il ricorso di J.R. avverso la decisione della Commissione Territoriale di Bari di diniego della domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario;

– per la cassazione del decreto ha proposto ricorso J.R. sulla base di cinque motivi;

– il Ministero degli interni ha svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO

che:

– Il ricorso è inammissibile;

– ai sensi del D.Lgs. n. 13 del 2017, art. 35 il ricorso per cassazione deve essere proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita;

nella specie il decreto è stato comunicato il 15.4.2019 ed il ricorso risulta tardivamente notificato al Ministero presso l’Avvocatura dello Stato in data 15.6.2019;

– ne consegue l’inammissibilità del ricorso;

non deve provvedersi alle spese di lite perchè il Ministero non ha volto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020

 

 

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