Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2098 del 30/01/2020

Cassazione civile sez. I, 30/01/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 30/01/2020), n.2098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31448-2018 proposto da:

K.E., elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (tel.

(OMISSIS)) presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tarchini Maria

Cristina;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno 80185690585, Pubblico Ministero Procuratore

Generale Repubblica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 da DI STEFANO PIERLUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

K.E., cittadino del Gambia, ricorre con due motivi avverso la sentenza del 19 marzo del 2018 della Corte di Appello di Brescia che rigettava il suo ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che confermava il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Esponeva che nel 2012, a seguito di un litigio con il proprio nonno, aveva subito la perdita della vista all’occhio destro;

aveva avuto rapporti sessuali con una giovane che era rimasta incinta; temendo di essere arrestato in forza della legislazione vigente in Gambia, di divieto di rapporti prematrimoniali, era fuggito;

in caso di rientro in Gambia rischiava la sottoposizione ad atti di violenza e problemi sanitari per la presenza di lesioni anche all’altro occhio.

La Corte di Appello rilevava che, a prescindere dalla incongruità e non plausibilità della vicenda narrata, andava considerato che dal gennaio 2017 la situazione politica del Gambia è mutata con la fine della dittatura e la reintroduzione delle libertà civili negate in precedenza; quindi non ricorrono più le condizioni di arbitrio e mancanza di tutela dei diritti della persona, tra cui la previsione di sanzioni per l’adulterio, nel cui contesto rileverebbero le vicende narrate.

Quanto alla situazione sanitaria rilevava che la situazione è irreversibile per uno degli occhi mentre per l’altro risulta dalla certificazione depositata una riduzione della vista solo minimale per cui non vi è ragione di ritenere la impossibilità di praticare nel paese di provenienza le minime cure necessarie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Con il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n.. 251 del 2007, art. 14 (art. 360 c.p.c., n. 3) quanto al diniego della protezione sussidiaria non essendosi tenuto conto del rischio di trattamenti disumani non risultando radicalmente mutata la situazione di pericolo per i detenuti. Le fonti richiamate parlano soltanto di un lento ritorno alla normalità.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.L. n. 286 del 1998, (art. 360 c.p.c., n. 3), rilevando che la Corte di Appello non ha esaminato correttamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria.

Entrambi i motivi sono infondati in quanto si limitano ad una generica valutazione alternativa delle condizioni del Gambia, oggetto di specifica considerazione nella sentenza impugnata che ha fatto ricorso alle informazioni disponibili secondo la tipologia di fonti di cui al D.Lgs. n. 35 del 2008, art. 2 bis.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Il richiedente non è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e pertanto è tenuto al versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2020

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