Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2098 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2098 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 28422-2016 proposto da:
IAPELLO GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FERDINANDO EMILIO ABBATE,
RANIERI RODA;
– ricorrente contro

2017
2625

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –

avverso il decreto n. 797/2016 della CORTE D’APPELLO di

Data pubblicazione: 29/01/2018

PERUGIA, depositata il 05/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato
il 5/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di
Giuseppina Iapello la somma di C 1.584,00, a titolo d’equo indennizzo
per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della
I. n. 89/2001, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C

che avverso il predetto decreto la Iapello propone ricorso,
esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento,
che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt.
91, cod. proc. civ. e 2233, c od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014 e il
d.m. n. 140/2012, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del
minimo legale;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso,
ulteriormente corredato da memoria;
considerato che la tesi del Ministero controricorrente, secondo la
quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014,
nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi
tabellarmente previsti (art. 4) non poteva considerarsi derogativo del
decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale,
stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate
dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che
«In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del
compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono
vincolanti per la liquidazione stessa», non è condivisa dalla Corte, in
quanto: come ricorda lo stesso controricorrente, il d.m. n. 140 risulta
essere stato emanato (d.l. n. 1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo
scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato,
adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti
massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie,
l’avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per

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250,00, oltre accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;

l’incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto ad
effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti
dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di
mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di
specialità, poiché, diversamente da quanto affermato

generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra
professionista e cliente (ed infatti, l’intervento del giudice ivi preso in
considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato
preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente
insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri
ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa;
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in
complessive C 250,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n.
55, tenuto conto dl valore della causa (da C 1.100,01 a C 5.200,00) e
pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale
semplicità dell’affare (art. 4, cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato
deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa
nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in C
1.198,50 (C 255,00 per la fase di studio, C 255,00 per la fase
introduttiva, C 283,50 per la fase istruttoria, C 405,00 per la fase
decisionale), oltre IVA e contributo ex art. 11 I. n. 576/1980, con
distrazione in favore dagli avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando
Emilio Abbate, che ne hanno fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo,
tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle
attività espletate;
P.Q.M.

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dall’Amministrazione resistente, non è il d.nn. n. 140 – evidentemente

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel
merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del
Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi
alla Corte d’appello di Perugia, l’importo complessivo di C 1.198,50,
oltre spese generali ed accessori, distratto in favore degli avv.ti

predetto Ministero al pagamento, in favore della ricorrente, delle
spese del giudizio di legittimità, che, distratte in favore degli avv.ti
Giovambattista Ferriolo, Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda,
liquida in C 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.

Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate; condanna il

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