Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2098 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. I, 28/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 28/01/2011), n.2098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.C.L. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso l’avvocato SPINELLI

GIORDANO TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BAZZOLI RIGHINI SANTE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA,

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1224/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANDREA CUCCIA, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NICOLA RIVELLESE, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1224 depositata il 19 dicembre 2006, ha confermato precedente decisione del Tribunale di Forli’ che, nel dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data (OMISSIS) tra B.E. e G.C. L., ha affidato le figlie minori alla madre ed ha posto a carico del padre l’obbligo di contribuire al loro mantenimento con assegno mensile di Euro 380,00 e di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie.

A giudizio della Corte territoriale, l’importo dell’assegno, la cui determinazione era stata fatta segno di gravame, risultava congruo rispetto alle capacita’ reddituali delle parti, sostanzialmente equivalenti, e piu’ in particolare in relazione al reddito del padre, dipendente comunale il cui stipendio mensile si aggirava intorno ai mille/00 Euro.

Avverso questa decisione B.E. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a quattro mezzi (resistiti dall’intimato con controricorso ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo, con ampi richiami giurisprudenziali, contesta la mancata disposizione da parte del giudice d’appello di indagini patrimoniali con l’ausilio della Guardia di Finanza sul presupposto della mancanza di indizi, della cui allegazione era onerata l’appellante, odierna ricorrente.

Si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se e’ vero o non che il testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 (nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 deve essere interpretato nel senso che il giudice non puo’ rigettare le istanze delle parti relative alla misura dell’assegno di mantenimento della prole, sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti su cui si fondano, senza disporre indagini ed accertamenti patrimoniali.

Il resistente deduce infondatezza del motivo.

2.- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10.

Propone censura analoga a quella esposta nel precedente mezzo in ordine alla mancata assunzione di c.t.u. contabile, che si assume erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale solo esplorativa.

Si conclude con quesito di diritto con cui si chiede se e’ vero o non che il testo della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 9 nel testo novellato dalla L. n. 74 del 1987, art. 10 deve essere interpretato nel senso che il giudice non puo’ rigettare le istanze delle parti relative alla misura dell’assegno di mantenimento della prole, sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti su cui si fondano, senza disporre indagini ed accertamenti patrimoniali mediante consulenza contabile.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e correlato vizio di motivazione.

Si lamenta omessa ammissione delle prove orali dedotte, i cui capitoli vengono riprodotti, tese a dimostrare che l’importo mensile di cui la ricorrente disponeva effettivamente, detratte le spese ordinarie, ammonta ad effettivi Euro 171,94.

4. – Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 148 c.c. La ricorrente, assumendo il dovere dei genitori di esprimere appieno la propria capacita’ lavorativa al fine di mantenere la prole, si duole ancora del rigetto delle sue istanze istruttorie.

Chiede con quesito di diritto se e’ vero che la norma in rubrica impone l’obbligo di mantenere i figli anche in relazione alle possibilita’ dei genitori di produrre reddito.

Va respinta in linea preliminare l’eccezione d’inammissibilita’ del controricorso, dedotta in ragione della sua pretesa genericita’ dalla ricorrente nella memoria difensiva.

Il controricorso espone con sufficiente specificita’ la vicenda processuale ed i fatti controversi. E’ pertanto sicuramente ammissibile.

I primi due motivi, che propongono analoga questione e meritano percio’ esame congiunto, sono infondati.

La Corte d’appello ha affermato che la ricorrente non aveva provato l’asserito espletamento da parte del coniuge separato di una seconda attivita’, ed i capitoli di prova all’uopo articolati erano generici, dunque inammissibili. A tal riguardo non apportava alcun utile elemento d’apprezzamento la deduzione che il G. non avesse avuto impedimenti all’esercizio di altro lavoro oltre quello di dipendente comunale da lui svolto, che non era stato precisato ne’ nel genere ne’ nelle sue concrete modalita’ di esercizio. La circostanza, cosi’ dedotta, non consentiva d’ammettere la richiesta ne’ di c.t.u. contabile, che avrebbe finito per essere solo esplorativa, ne’ di indagini della Guardia di Finanza, mancando il minimo sostegno per darvi ingresso.

L’approdo, adeguatamente motivato, e’ immune dal vizio denunciato.

Il disposto dell’art. 5, comma 9, il cui contenuto e’ richiamato nel successivo L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 9 prevede che il tribunale chiamato a provvedere in ordine al contributo per il mantenimento della prole dispone indagini patrimoniali avvalendosi dell’ausilio della polizia tributaria in caso di contestazione fra le parti. Secondo consolidata esegesi (per tutte da ultimo Cass. n. 16575/2008) l’iniziativa e’ espressione del potere discrezionale attribuito all’organo giudicante di attivarsi in tal senso, in via officiosa ovvero su istanza di una delle parti, sulla base del suo prudente apprezzamento anche in deroga alla regola generale sull’onere della prova, ma non certo di un dovere d’intervento giustificato dal solo fatto che vi sia contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni patrimoniali e reddituali.

Trattasi evidentemente di un potere d’intervento a fine d’indagine patrimoniale, eccezionale e di natura sussidiaria, che si giustifica e trova ingresso nel solo caso in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell’ordinaria dinamica dell’attivita’ istruttoria espletata dalle parti in giudizio. Il dettato normativo, mirando ad escludere che il solo fatto che le richieste delle parti in ordine al riconoscimento o alla misura dell’assegno risultino indimostrate determini il rigetto della domanda, ne consente dunque al giudice l’esercizio laddove, a suo insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessita’, non certo per surrogare l’inerzia istruttoria della parte richiedente, ma per assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del bagaglio istruttorie gia’ fornito, risultato incompleto e non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova. Il corollario ne esclude l’attivazione a fini esplorativi, non configurandosi esso, secondo la voluntas legis, quale mezzo d’investigazione della generica condizione patrimoniale del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. La relativa istanza, che non puo’ essere, al pari della contestazione, ne’ generica ne’ sfornita di ragionevolezza, necessita pertanto del corredo di fatti specifici e circostanziati, della cui puntuale e dettagliata allegazione e’ onerata la parte che la formula, che resta esonerata solo dalla relativa dimostrazione, data l’impossibilita’ di attingere a tal fine agli ordinari canali d’informazione da essa disponibili.

In questo solco ermeneutico, la Corte territoriale ha motivatamente espresso il suo diniego all’espletamento delle indagini sollecitate dalla B., logicamente riferendolo alla genericita’ delle allegazioni fondanti la sua richiesta, ravvisata sulla base di apprezzamento di merito adeguatamente giustificato, percio’ insindacabile in questa sede.

La prospettazione dell’astratta potenzialita’ lavorativa del G., collegata fumosamente alla possibilita’ dello stesso, cosi’ come di ogni altro dipendente pubblico, di svolgere un secondo lavoro, di cui non sono stati pero’ indicati ne’ tipo ne’ modalita’ concrete, non equivale all’allegazione della sua effettiva sussistenza. La richiesta d’indagine tributaria, sfornita anche di un minimo elemento di sostegno, mirava pertanto a sopperire alla lacunosa deduzione difensiva attraverso la verifica della stessa circostanza da parte degli organi di polizia tributaria, alla cui indagine informativa la norma in esame affida invece, in perfetta armonia sistematica, l’accertamento dell’effettiva e concreta produzione di reddito da parte del genitore tenuto al mantenimento della prole, ai fini della determinazione del quantum. Correttamente ne e’ stata dunque negata l’assunzione. L’accertamento d’ufficio non puo’ sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, la cui richiesta e’ percio’ inammissibile. La soluzione del nodo controverso e’ dunque corretta e conforme al dettato normativo che, secondo corretta esegesi, configura la contestazione sui fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al mantenimento dei figli quale condizione necessaria per l’assunzione delle indagini tributarie, ma non sufficiente, laddove si basi su circostanze generiche ed imprecisate.

Resta da rilevare che il complesso quesito di diritto non appare altresi’ pertinente al decisum che, lungi dal negare il potere del giudice di ammettere le indagini richieste in presenza di contestazioni fra le parti, ha escluso in punto di fatto le condizioni per il suo espletamento, attesa la sua correlazione a fatti non verificati, ma accertandi mediante le indagini stesse. Il quesito, cosi’ come formulato, se accolto, porterebbe ad affermare un principio non attinente al caso in esame.

Analoghe considerazioni fondano il rigetto anche del secondo motivo.

La decisione impugnata rigetta l’istanza di ammissione di c.t.u. in ragione della medesima genericita’ delle allegazioni della parte istante. La doglianza espressa nel mezzo in esame ribadisce le precedenti difese che, per le ragioni illustrate, devono ritenersi anch’esse prive di fondamento.

Il giudice d’appello ha ritenuto l’indagine tecnica sollecitata esplorativa, ed in presenza di tale condizione, mirando ad accertare gli stessi fatti sui quali avrebbe dovuto intervenire, correttamente non l’ha ammessa. Il terzo motivo e’ inammissibile.

La Corte territoriale ha ritenuto generico il capitolo di prova articolato in ordine al secondo lavoro presuntivamente svolto dal G.. Laddove ne riproduce il contenuto (capitolo 16), il motivo non esprime censura pertinente alla decisione, di cui non coglie il senso. La correttezza dell’affermata genericita’ della circostanza che si intendeva provare non e’ infatti censurata. Nel resto sono riprodotti capitoli di prova di cui si lamenta genericamente la mancata ammissione, ma senza spiegarne la rilevanza decisiva ai fini del decisum. I fatti e le circostanze collegate alle frequentazioni tra padre e figlie (capitoli 1, 2, 3, 9, 10 e 11) non incidono affatto sulla misura del contributo, tema in discussione.

Parimenti non spiegano affatto rilevanza decisiva i fatti genericamente attestanti gli sforzi della madre, odierna ricorrente, di reperire altra fonte di reddito oltre quella di cui gia’ dispone (capitoli 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15), ne’ il nuovo rapporto affettivo instaurato con altra donna dal G. (capitoli 17 e 18). Il quarto motivo si risolve in astratta affermazione di principio avulsa dal caso concreto, in quanto tale inammissibile.

Alla luce di queste premesse, il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidata in Euro 1.800,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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