Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2098 del 27/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 27/01/2017, (ud. 11/01/2017, dep.27/01/2017),  n. 2098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25557/2012 R.G. proposto da:

Congregazione delle Suore di Santa Chiara, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Padre Semeria 33, presso l’avv. Francesco Di Mauro, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Tre Esse Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Provincie

114/b, presso l’avv. Paola D’Amico, rappresentata e difesa dall’avv.

Elvira Di Mezzo, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma – Sezione staccata di Latina), Sez. 40, n. 617/40/11 del 7

luglio 2011, depositata il 26 settembre 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 gennaio anno

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

uditi gli Avv. Francesco Di Mauro per la parte ricorrente ed Elvira

Di Mezzo per la parte controricorrente.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso chiedendo

dichiararsi l’inammissibilità o in subordine il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di un atto impositivo con il quale la società concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Fiuggi – la Tre Esse Italia s.r.l. – accertava a carico dell’ente religioso la “omessa o infedele presentazione della denuncia e contestualmente omesso, parziale o tardivo versamento” per l’ICI dovuta per gli anni 2001 e 2002 relativamente alle unità immobiliari di proprietà dell’ente accatastate in B/1 (categoria nella quale trovano collocazione “Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme”), B/7 (categoria nella quale trovano collocazione “Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto”) e C/1 (categoria nella quale trovano collocazione “Negozi e botteghe”). L’ente religioso reclamava, con riferimento a dette unità immobiliari – salvo che per quella accatastata in C/1 per la quale asseriva aver effettuato il dovuto pagamento dell’imposta – l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), trattandosi di immobili utilizzati esclusivamente per le attività di religione, culto e didattiche svolte da soggetto di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c).

La Commissione adita in parziale accoglimento del ricorso dichiarava esenti gli immobili classificati nella categoria B/1, rigettando le restanti istanze.

L’appello dell’ente religioso era rigettato, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale lo stesso ente propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati anche con memoria, con la quale è dedotta l’eccezione di giudicato esterno dovuto alla sentenza n. 7084/40/15 della Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione di Latina dell’11 settembre 2015, la quale ha ritenuto esenti da ICI gli stessi immobili di cui è causa per gli anni 2005-2008.

La società concessionaria resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla parte ricorrente con la memoria ex art. 378 c.p.c., in quanto il giudicato di cui si tratta è riferito ad anni diversi e successivi a quelli di cui si discute nel presente giudizio, sicchè non può dirsi che ricorrano le stesse condizioni, trattandosi nella specie, come meglio emerge dai rilievi esposti nella motivazione che segue, di un accertamento di fatto sulla effettiva destinazione al culto degli immobili in contestazione.

2. Si può peraltro evidenziare come dalla narrativa dello stesso ricorso emerga che il giudice di prime cure abbia escluso dalla pretesa esenzione l’immobile classificato B/7 (il solo rimasto in discussione) sulla base della considerazione che rispetto a tale immobile dovesse ritenersi applicabile la L. 1 agosto 2003, n. 206, art. 87, comma 1, lett. c), con la conseguenza che “l’esenzione ICI per gli oratori decorre solo a partire del 2003”: annualità successiva a quelle oggetto di accertamento.

3. Procedendo, quindi, con l’analisi del ricorso, si osserva che con il primo motivo l’ente religioso lamenta una supposta mancata osservanza da parte del giudice di merito del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice a quo, si sarebbe a torto ritenuto investito della “questione se l’immobile, erroneamente “inserito” nella categoria B/7″ avrebbe dovuto essere, invece, “inserito nella categoria B/1”, laddove la questione devoluta era “se l’immobile di (OMISSIS), catastalmente individuato e identificato, accatastato B/7, ovvero con destinazione d’uso cappella, (fosse) o meno esente dall’ICI, e non quale (fosse) l’immobile e in quale categoria (dovesse) essere accatastato”.

4. Il motivo non è fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata, infatti, non è costituita dalla ritenuta maggior correttezza di una diversa classificazione catastale dell’immobile, bensì dal fatto che “dalla stessa consulenza tecnica” – prodotta dalla parte appellante, e peraltro solo in sede di impugnazione, al fine di “provare” che l’immobile suppostamente adibito a “cappella” dovesse essere classificato in B/1 – era possibile evincere che “parte degli immobili non (fossero) destinati all’uso esclusivo di culto”: d’altra parte, osserva il giudice di merito, nè in primo grado, nè in appello, la parte ricorrente aveva precisato “se l’area asseritamente destinata al culto (comprendesse) anche l’immobile classificato B/7”. Si tratta, quindi, di un accertamento di fatto sul punto sostanziale della controversia, e cioè l’esclusiva destinazione al culto dell’immobile contestato, che il giudice di merito afferma non dimostrato.

5. Con il secondo motivo, la parte ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, che sarebbe costituito “dall’esenzione o meno dall’ICI di un immobile catastalmente identificato nella categoria B/7, cappella o oratorio, e non nell’individuazione rispetto ad altri immobili e dalla classificazione dell’immobile quale cappella o collegio/convitto”.

6. La censura presenta innanzitutto profili di inammissibilità in quanto consistente in una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, “quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro”: infatti, ha avuto modo di osservare questa Corte, “l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (Cass. n. 19443 del 2011).

7. La censura è altresì infondata in quanto il ragionamento della parte ricorrente, senza cogliere nella sua essenza la già ricordata ratio decidendi della sentenza impugnata, continua ad insistere sulla erroneità della classificazione catastale dell’immobile come oggetto della decisione del giudice di merito, laddove invece quest’ultimo ha fondato il proprio convincimento sulla mancata prova in atti dell’esclusiva destinazione in fatto al culto dell’immobile in questione, senza che sul punto vi sia alcuna adeguata critica delle argomentazioni sviluppate.

8. Con il terzo motivo, la parte ricorrente lamenta una violazione dell’art. 115 c.p.c., perchè il giudice di merito non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le prove esistenti in atti, nonchè “omessa e insufficiente motivazione”.

9. La censura – anche volendo prescindere dai profili di inammissibilità già in precedenza rilevati circa il cumulo e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei – è infondata, in quanto, anche in questo caso, la parte ricorrente insiste nel far riferimento alla classificazione catastale dell’immobile, che a suo dire emergerebbe comprovata in atti (e nemmeno contestata), laddove il giudice di merito, ponendo, peraltro, a fondamento della propria decisione proprio le prove offerte dalla parte (la consulenza tecnica), afferma che da tale documentazione “si evince che parte degli immobili non sono destinati all’uso esclusivo di culto”, senza che su questo specifico, quanto decisivo, punto la parte ricorrente abbia svolto una qualche appropriata argomentazione.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2017

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