Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2098 del 25/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/01/2022, (ud. 06/10/2021, dep. 25/01/2022), n.2098

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5826-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLLI DELLA

FARNESINA, 144, presso lo studio dell’avvocato NICOLA MADIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA FORLANI;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 5918/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 05/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE

CATALDI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania-sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l’appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che (previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate) aveva accolto il ricorso di D.S.L. avverso l’intimazione di pagamento relativa al presupposto avviso d’accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva di cui all’anno d’imposta 2007.

Infatti, con la sentenza in questione, la CTR ha previamente riunito, ex art. 335 c.p.c., gli appelli separatamente proposti dall’Agenzia delle entrate-riscossione e dall’Agenzia delle entrate avverso la medesima sentenza di primo grado, ed ha quindi rigettato quello dell’Agenzia delle entrate e dichiarato inammissibile quello dell’Agenzia delle entrate-riscossione, per essersi quest’ultima costituita tramite un difensore del libero foro.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria, eccependo in entrambi gli atti la carenza d’interesse sopravvenuta della ricorrente, sia per essersi formato il giudicato in ordine alla rideterminazione della pretesa tributaria operata dalla sentenza qui impugnata, non avendo l’Agenzia delle entrate proposto a sua volta ricorso per cassazione avverso il capo della stessa, con il quale è stato rigettato il suo appello nel merito; sia per essersi formato il giudicato sulla sentenza della medesima CTR n. 339/05/2016, depositata il 12 aprile 2017, che aveva determinato in misura ridotta i ricavi relativi all’avviso d’accertamento in questione.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.Con il primo motivo l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione “del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 22 del 2016, nonché D.L. n. 34 del 2019, art. 4-nonies, convertito nella L. n. 58 del 2019”. Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate-riscossione non possa ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.

2.Con il secondo motivo (proposto dalla ricorrente in subordine al mancato accoglimento del primo), la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2; e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11 e art. 12, comma 10, per non averle il giudice a quo concesso un termine per regolarizzare la sua costituzione.

3.Ritiene il Collegio che sebbene sulla problematica oggetto del primo motivo sussista il consolidato orientamento di legittimità di cui alla proposta di accoglimento formulata dal relatore, non emerga tuttavia l’evidenza decisoria in ordine alle questioni sollecitate dalle eccezioni della controricorrente, relative al giudicato esterno ed a quello interno al giudizio (ma formatosi nei confronti di altra parte), anche sotto il profilo dell’eventuale litisconsorzio processuale (con ogni correlata conseguenza in caso di mancata notifica del ricorso all’Agenzia delle entrate), e comunque della persistenza o meno dell’interesse della ricorrente.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, rimettendo la causa alla pubblica udienza della V sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2022

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