Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20979 del 17/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 17/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 17/10/2016), n.20979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11392-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che h rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO OLIVIERI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANLUCA ROSATO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 23/09/2013, depositata il 28/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di G.T., medico pediatra convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive. Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, l’Agenzia delle Entrate.

La contribuente resiste con controricorso.

Rilevate da subito l’inammissibilità dell’ultimo motivo, atteso che al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata dopo la data dell’11.9.2012) si applica il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (cfr. SSUU n. 8053/2014), e l’infondatezza del secondo, risultando la motivazione possedere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, il primo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente infondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censure.

Ne consegue il rigetto del ricorso e, attesa la novità della soluzione giurisprudenziale, la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

PQM

La Cotte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2016

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