Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20979 del 12/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 12/10/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 12/10/2011), n.20979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/02/2009 r.g.n. 1539/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato FEDELI VERDIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/1 – 11/2/09 la Corte d’Appello di Lecce rigettò l’impugnazione proposta dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza n. 381/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, con la quale era stato condannato a corrispondere a P. S., collaboratore U.N.E.P., le differenze di retribuzione tra quelle del livello di appartenenza ed il livello C2 (ex 8^ categoria funzionale) a decorrere dall’1/7/98 e condannò l’amministrazione appellante alle spese del grado.

La Corte salentina spiegò che il P. aveva dato prova di aver espletato le funzioni tipiche del collaboratore U.N.E.P., tra le quali quelle di dirigenza di uffici N.E.P., e che alla luce delle norme collettive di settore doveva ritenersi che la dirigenza dell’ufficio N.E.P di Brindisi, dotato del requisito della rilevanza esterna, rientrava nell’ambito della 8^ qualifica, corrispondente alla posizione economica C2.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il Ministero della Giustizia che affida l’impugnazione a due motivi di censura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il Ministero ricorrente denunzia il vizio di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) come di seguito sinteticamente individuato: ritenere che la dirigenza dell’ufficio NEP di Brindisi rientri nella posizione 02, sulla base della classificazione del personale compiuta dall’art. 25 del c.c.i. del 5/4/2000 (art. 360 c.p.c., n. 5).

In pratica, il ricorrente imputa al giudice d’appello di essersi limitato a fare menzione del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della Giustizia del 5/4/00 in ordine alle disposizioni che prevedono le declaratorie delle posizioni C1 (quella di appartenenza del dipendente) e C2, concludendo per l’inquadramento del P., quale ufficiale giudiziario con compiti di direzione NEP di Brindisi, nella posizione C2, senza tener conto del fatto che le mansioni dell’ufficiale giudiziario dirigente di un ufficio di modeste dimensioni, quale quello di Brindisi, rientrano perfettamente nella declaratoria contrattuale relativa alla categoria di appartenenza, soprattutto in mancanza di prova dell’esistenza di un’attività provvedimentale ad efficacia esterna. Invero, secondo il ricorrente, le attività svolte dagli ufficiali giudiziari sono di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva e non sono, quindi, assimilabili a quelle svolte da “uffici a rilevanza esterna”, che è nozione che si riferisce non all’attività materiale, bensì al potere di formare ed esternare a terzi la volontà autoritativa o negoziale dell’amministrazione. Nè una tale situazione può ritenersi mutata, secondo la difesa ministeriale, per effetto del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della Giustizia del 5/4/2000. Si chiede, pertanto, di accertare se risulti logica e sufficiente la motivazione della gravata pronuncia, laddove ritiene che la dirigenza dell’ufficio NEP di Brindisi rientri nella posizione C2, sulla base della classificazione del personale compiuta dall’art. 25 del c.c.i del 5/4/2000 o se, invece, risulti insufficiente ed illogica, dal momento che non tiene conto del fatto che “la direzione di una unità organica nell’ambito dell’Ufficio NEP o dello stesso ufficio nel suo complesso, quando per le sue dimensioni non è necessaria e opportuna l’ulteriore articolazione”, in nulla si distingue dalla direzione dell’ufficio NEP “senza rilevanza esterna” di cui al ccnl. 2. Col secondo motivo è denunziata la violazione delle seguenti norme di legge: D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47 e 48, e art. 59, comma 4, e artt. 146 e 147; D.P.R. n. 44 del 1990, art. 5, comma 1; D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 15 e segg. (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 15 e segg.; D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 6; inoltre, è segnalata la violazione delle seguenti norme collettive: artt. 13, 15, 16, 20 e 24 del CCNL Comparto Ministeri del 16/2/99; del contratto integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia del 5/4/2000; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Viene, quindi posto, il seguente quesito di diritto: se incorra nella violazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47 e 48 e 59, artt. 15 e 24 CCNL comparto Ministeri 1998/2001, nella parte in cui descrive le attribuzioni della figura dell’ufficiale giudiziario C1 e C2, del D.P.R. n. 44 del 1990 (di recepimento dell’accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri) l’affermazione contenuta nella sentenza della Corte d’Appello per cui all’ufficiale giudiziario dirigente dell’UNEP di Brindisi, appartenente al profilo economico-professionale C1, debbano attribuirsi differenze stipendiali in relazione alle mansioni superiori asseritamente svolte e proprie del profilo economico- professionale di C2.

Si contesta, in particolare, che sia stato ritenuto irrilevante dal giudice d’appello il fatto che nessun provvedimento ministeriale abbia previsto la dotazione in organico di un funzionario C2 alla direzione Unep di Brindisi, così come si evidenzia che le attività organizzative e direttive dell’ufficio Nep di Brindisi competevano al Presidente del Tribunale, posto che i compiti del dirigente si limitavano all’attività di direzione e coordinamento dei lavori, attività, queste ultime, rientranti nei compiti della figura professionale dell’ufficiale giudiziario di area funzionale C e posizione economica C1. Al riguardo si pone l’accento sul fatto che il contratto integrativo in vigore dal 5/4/2000 prevedeva che rientrassero in tale area professionale i lavoratori che svolgevano attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio Unep, ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne era necessaria ed opportuna l’ulteriore articolazione.

Osserva la Corte che i motivi possono essere trattati congiuntamente essendo sostanzialmente unitaria la questione affrontata, vale a dire la riconducibilità o meno delle mansioni svolte nel periodo oggetto di causa dal P. in qualità di ufficiale giudiziario dirigente l’ufficio NEP di Brindisi, già titolare di posizione economica C1 (ex 7^ qualifica funzionale), alla superiore posizione economica C2 (ex 8^ qualifica funzionale).

E’ bene ricordare che questa Corte (Cass. sez. lav. n. 13931 del 16/6/2006) ha già avuto modo di effettuare una ricognizione storico- normativa della materia di cui trattasi,che in questa sede è utile ripercorrere al fine di verificare la fondatezza o meno dei rilievi mossi dal Ministero ricorrente alla sentenza impugnata. Orbene, dopo l’emanazione del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziali e degli aiutanti ufficiali giudiziali), non si è dubitato che il personale degli U.N.E.P. – Uffici Notificazioni, Esecuzione e Protesti (uffici unici istituiti con la L. 9 dicembre 1956, n. 1442) lavora con vincolo di subordinazione e con inserimento nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia. Si tratta, quindi, di pubblici impiegati e, più precisamente, di impiegati statali, ai quali, però, la normativa comune dettata dal T.U. approvato con il D.P.R. n. 3 del 1957 si applicava soltanto per le parti non derogate e comunque compatibili con il loro ordinamento particolare. In definitiva, il personale in questione rappresentava una species del genus “impiegati dello Stato”.

Nell’ordinamento del 1959, l’assimilazione della figura dell’ufficiale giudiziario al pubblico impiegato ha comportato la creazione di una burocrazia interna all’ufficio NEP, con l’inquadramento del personale in tre qualifiche (Ufficiali giudiziali, aiutanti ufficiali giudiziali e coadiutori) e la previsione della figura dell’ufficiale giudiziario dirigente.

Naturalmente, lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge e dai regolamenti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti sono svolti dal personale che tali qualifiche riveste. Di conseguenza, il detto personale svolge funzioni che sono in parte comuni ad entrambe le qualifiche, caratterizzate dal prevalente svolgimento dell’attività all’esterno dell’edificio in cui ha sede l’ufficio; in caso di necessità, inoltre, le funzioni dell’ufficiale giudiziario possono essere svolte dall’aiutante e viceversa.

L’ufficiale giudiziario “dirigente”, ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 47, 48 e art. 59, comma 4, non è qualifica autonoma e si caratterizza solo funzionalmente perchè esplica attività di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro. Nella situazione normativa descritta, intervenuto l’assetto dei pubblici impiegati sulla base delle qualifiche funzionali di cui al titolo 1A della L. 11 luglio 1980, n. 312, in un primo momento, si è dubitato dell’applicabilità alla categoria degli ufficiali giudiziari, dubbio alimentato dal fatto che la normativa non disciplinava specificamente il personale degli UNEP. Successivamente, sui rilievo che per tutti gli impiegati pubblici si dovesse procedere all’inquadramento ai sensi della L. n. 312 del 1980, art. 4, valutando nel merito le attribuzioni previste per le singole qualifiche da tutte le disposizioni rinvenibili nell’ordinamento e comparando i contenuti professionali di tali qualifiche con i profili professionali, onde individuare le relative corrispondenze, l’apposita commissione paritetica (con Delib. 28 settembre 1988, trasfusa nel D.M. 22 dicembre 1988) ha stabilito la corrispondenza tra le attribuzioni delle qualifiche rivestite in base al precedente ordinamento e quelle dei profili professionali identificati dal D.P.R. n. 1219 del 1984:

è stata rilevata la corrispondenza tra la qualifica di ufficiale giudiziario ed il profilo di collaboratore amministrativo della 7A qualifica funzionale; tra la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario ed il profilo di assistente amministrativo (6^ qualifica funzionale); tra la qualifica di coadiutore e quella di operatore amministrativo (5A qualifica funzionale).

L’inquadramento cosi operato, con specifico riguardo, agli ufficiali giudiziari, compresi “i dirigenti”, è stato ritenuto legittimo dalla giurisprudenza amministrativa (all’epoca competente in via esclusiva), le cui argomentazioni, peraltro, la Corte condivide appieno.

Infatti, le attività svolte dagli ufficiali giudiziari, a diretto contatto con il pubblico e di natura dichiarativa, certificativa o esecutiva (fino a costituire, in certi casi, “mezzo di coercizione reale”), non sono assimilabili a quelle svolte da “uffici a rilevanza esterna”, che è nozione che si riferisce non all’attività materiale, ma al potere di formare ed esternare ai terzi la volontà (autoritativa o negoziale) dell’amministrazione. I dipendenti UNEP, invece, comunicano o eseguono atti del Giudice o di privati e, nell’assolvimento di questi, pur delicatissimi e professionalmente rilevanti compiti, non esprimono all’esterno alcuna “volontà” dell’amministrazione di appartenenza.

Per gli ufficiali giudiziari dirigenti (anch’essi, come già riferito, inquadrati nella 7^ qualifica funzionale), va osservato, in particolare, che i compiti di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro non possono essere assimilati a quelli comportanti una “eventuale responsabilità esterna”, ma rientrano tra quelli, caratteristici della 7A qualifica funzionale, di “eventuale responsabilità di unità organiche”, di indirizzo e di coordinamento di personale “non” svolgente attività a “rilevanza esterna”.

L’interpretazione, del resto, appare in linea con il riconoscimento che la valutazione dell’inosservanza di obblighi di servizio degli ufficiali giudiziari compete al dirigente dell’ufficio giudiziario, che esercita la sorveglianza ed assume la responsabilità conseguente all’omissione del controllo, non al dirigente dell’ufficio NEP. E’ stato, poi, emanato il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (di recepimento dell’accordo sindacale 26 settembre 1989 per il personale del comparto Ministeri), che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione a quelli allegati al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219; al n. 292 è stato così introdotto il profilo professionale di funzionario UNEP (qualifica 8A), che dirige l’ufficio, oltre che esercitare in caso di necessità le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario; al n. 293 è descritto il profilo professionale del collaboratore UNEP (qualifica 7A), che dirige gli uffici non riservati al profilo di funzionario, svolge le funzioni di ufficiale giudiziario, in caso di necessità sostituisce il funzionario, ma anche l’assistente o l’operatore per l’assistenza in udienza o per compiti di natura amministrativa e contabile; al n. 294, è contemplato il profilo professionale dell’assistente UNEP (qualifica 6A), che svolge le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario, nonchè, in caso di necessità, sostituisce il collaboratore o l’operatore; al n. 295, infine, si trova definito il profilo professionale dell’operatore UNEP (qualifica 5A), con i compiti già propri del coadiutore e con quello, assegnato in via primaria a tale categoria di personale, di attendere al servizio di assistenza all’udienza.

Evidentemente, il D.P.R. n. 44 del 1990, non poteva modificare la declaratoria dettata dalla legge per l’8A qualifica funzionale, nè i profili in essa compresi, ovvero incidere sull’organizzazione degli uffici qualificando “a rilevanza esterna ” gli uffici NEP. Sarebbe stata necessaria una fonte di rango primario per realizzare tale risultato.

Del resto, l’istituzione del nuovo profilo professionale di funzionario UNEP ad opera del D.P.R. n. 44 cit., non è stata accompagnata da previsioni circa la dotazione organica del profilo in questione. Vi era certamente bisogno di una legge per inquadrare il personale con qualifica di ufficiate giudiziario nella qualifica 8^, restando, inoltre, subordinati gli inquadramenti alle modalità di accesso alla qualifica di funzionario, come disciplinate dalla L. n. 312 del 1980 e dallo stesso D.P.R. n. 44 del 1990.

Occorre ora verificare se, con l’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente possano ritenersi proprie del personale inquadrato nell’area C, posizione economica C/2. Va premesso che, a seguito dell’entrata in vigore della L. 16 ottobre 1991, n. 321, art. 11, il personale UNEP in senso proprio, cioè regolato da una normativa particolare correlata alla specialità delle funzioni, comprende esclusivamente i dipendenti che svolgono le funzioni che le leggi e i regolamenti demandano agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti, mentre i coadiutori addetti agli uffici NEP sono stati assoggettati allo statuto degli impiegati civili dello Stato. Nondimeno, l’ormai indiscusso status di dipendenti civili dello Stato, riconosciuto anche agli ufficiali giudiziali ed agli aiutanti, non consente di dubitare che, in difetto di un’esplicita esclusione, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni (norme ora raccolte nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) regoli anche il loro rapporto di lavoro, trattandosi di una disciplina diretta a dare un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico.

Conseguentemente, opera la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e agli atti amministrativi, contrattazione abilitata altresì dalla legge stessa a determinare l’inapplicabilità della normativa speciale, sostituendola con quella pattizia (D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 5, 69). Anche gli ufficiali giudiziali, quindi, sono compresi dell’area di applicazione del C.C.N.L. del comparto dei dipendenti dai Ministeri, al quale certamente appartengono ai sensi del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. La materia della classificazione del personale, prima regolata da fonti normative, è stata compresa nell’ambito di quelle che la contrattazione collettiva è abilitata a definire, in relazione alla determinazione della consistenza delle piante organiche operata dall’amministrazione. Nei contempo, all’amministrazione, con la procedura di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 6, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 6), è attribuito il potere, senza maggiori oneri finanziari (occorrendo altrimenti la legge), di prevedere eventualmente una dotazione organica di funzionari UNEP, con corrispondente diminuzione dell’organico dei funzionari di cancelleria (in relazione agli UNEP delle sedi di Corte di Appello e di sezione distaccata, nonchè dei Tribunali non coincidenti con tali sedi), ferma restando, per il periodo precedente la disciplina contrattuale della materia, i modi stabiliti dalla legge per l’accesso alla qualifica 8^. Con il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 1998/2001 e biennio economico 1998/1999, stipulato in data 16 febbraio 1999 (le cui clausole sono conosciute direttamente dalla Corte, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale, accorpando le nove qualifiche funzionali in tre aree di inquadramento, secondo la corrispondenza prevista dall’art. 13 (e, per il personale già in servizio, secondo la tabella di cui all’allegato B: art. 16). Lo stesso art. 13, poi, al comma 3, stabilisce che, all’interno della stessa area, i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da “differenti gradi di complessità e di contenuto” possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ed infatti ciascuna area comprende posizioni economiche differenziate che, in realtà, costituiscono altrettante qualifiche, come conferma il comma 4 dello stesso articolo: Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell’area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza, nonchè le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito. In ordine alla declaratoria professionale della posizione economica C/1 dell’area funzionale C (allegato A al contratto), si contempla il coordinamento o direzione ove previsto, di unità organiche interne, di gruppi di lavoro e di studio; mentre, per la posizione economica C2 è contemplata la direzione o coordinamento di unità operative, oltre che relazioni esterne e relazioni organizzative interne di tipo complesso.

Pertanto, le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente, corrispondenti, come si è detto, a quelle proprie di profilo professionale della 8A q.f., nel nuovo sistema di classificazione del personale vanno considerate proprie dell’area C, posizione economica C/1.

Rimane a questo punto da indagare se la situazione sia mutata per effetto del contratto integrativo dei dipendenti del Ministero della giustizia. La contrattazione collettiva integrativa è contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, che, in particolare, dispone, le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni; le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Il già menzionato art. 13 del contratto collettivo nazionale, al comma 5, ha demandato alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità, non solo di individuare nuovi profili ovvero una diversa denominazione di essi, ma anche la ricollocazione di quelli esistenti nelle aree – in relazione alle esigenze organizzative delle singole amministrazioni. Va tenuto presente anche l’art. 15 dello stesso contratto nazionale, nella parte in cui, disciplinando i “passaggi interni”, dispone, per quanto interessa, che, modificati i contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne, il passaggio dei dipendenti da una posizione all’altra all’interno dell’area sarà possibile, nei limiti dei posti di cui ai contingenti, all’esito di procedure selettive.

Tanto premesso, osserva la Corte che le clausole dei contratti integrativi, diversamente da quelle dei contratti nazionali, non possono essere direttamente conosciute dal Giudice della legittimità, siccome il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, esclude che il ricorso per Cassazione possa essere proposto anche per violazione o falsa applicazione di queste fonti negoziali. Opera, quindi, per i contratti integrativi del settore pubblico, ai sensi della norma richiamata (ma la stessa regola è dettata nel settore privato: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) la regola generale secondo cui la comune intenzione degli stipulanti rappresenta un fatto riservato all’accertamento del Giudice dei merito, assoggettato al sindacato di legittimità soltanto sotto il profilo della violazione delle norme sull’interpretazione dei contratti (art. 1362 c.c. e segg.) ovvero del vizio della motivazione. L’orientamento fin qui riportato, dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha trovato conferma in una successiva sentenza (Cass. sez. lav. n. 255 del 9/1/2009) in base alla quale “la figura dell’ufficiale giudiziario “dirigente” – appartenente al ruolo degli impiegati dello Stato inseriti nell’organizzazione dell’amministrazione della giustizia (fin dal D.P.R. n. 1229 dei 1959, recante la disciplina dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) – non individua una qualifica autonoma, caratterizzandosi solo funzionalmente in quanto esplicante attività interna di direzione, coordinamento e disciplina del lavoro, ed è stata anch’essa interessata dalla disciplina del nuovo assetto dei profili funzionali intervenuto per effetto della L. 11 luglio 1980, n. 312, con conseguente corrispondenza delle attribuzioni rivestite in base al precedente ordinamento a quelle delle qualifiche identificate successivamente dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219. Questa corrispondenza non può dirsi incisa dal sopravvenuto D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (che ha aggiunto profili professionali di nuova istituzione), con l’effetto che i dirigenti degli uffici UNEP già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale si sarebbero trovati a svolgere compiti, a “rilevanza esterna”, ascritti alla 8^ qualifica funzionale (con correlato diritto alla corrispondente retribuzione), essendo in proposito necessario che il relativo mutamento di quadro normativo fosse stato indotto da una fonte di rango primario. A seguito della nuova disciplina introdotta per effetto del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (diretta a fornire un assetto fondamentalmente omogeneo a tutti i rapporti di lavoro pubblico e che ha individuato i nuovi profili direttivi inquadrati nella categoria C), è divenuta operante la previsione che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione del rapporto, con salvezza delle materie riservate alla legge, agli altri atti normativi e a quelli amministrativi, con l’effetto che anche gli ufficiali giudiziari (inclusi i “dirigenti”) sono da ritenersi compresi nell’area di applicazione del c.c.n.l.

integrativo del comparto dei dipendenti dal Ministero della Giustizia, sottoposto alle condizioni di applicabilità stabilite dal suddetto D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3.” Orbene, vi è da aggiungere che l’Accordo integrativo del c.c.n.l.

1998-2001 per il personale del Ministero della Giustizia, sottoscritto il 5 aprile 2000 (pubblicato nel B.U. n. 12 del 30/6/2000), nel prevedere le aree funzionali per la figura professionale dell’ufficiale giudiziario, ha stabilito che nell’area funzionale C, posizione economica C1, sono compresi i “lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica più elevata dell’area inferiore, e curano altresì, nell’ambito di direttive di massima, la connessa attività istruttoria ed amministrativo- contabile; lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio N.E.P. ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione.” Invece, per la posizione economica C2 si è previsto che vi rientrano i “lavoratori che, con responsabilità diretta, amministrano tutte le somme riscosse dall’unità organica N.E.P. e compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’ufficiale giudiziario, compresi eventualmente quelli di pertinenza anche della professionalità appartenente alla posizione economica meno elevata della stessa area o a quella più elevata dell’area inferiore, quando la loro esecuzione risulti necessaria per il buon andamento dell’ufficio;

lavoratori cui è affidata la direzione dell’unità organica N.E.P.” Infine, per la posizione economica C3 è chiarito che vi rientrano i lavoratori che, nell’ambito di strutture giudiziarie di notevoli complessità e rilevanza, sono preposti alla direzione dell’ufficio NEP.” Quindi, come è dato vedere, l’art. 25 del ccnl 5/4/2000 inquadra nella posizione C1 i lavoratori che svolgono attività di direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio N.E.P. ovvero di quest’ultimo nel suo complesso quando, per le sue dimensioni, non ne sia necessaria o opportuna l’ulteriore articolazione.

Così delineato il quadro normativo e contrattuale di riferimento e così evidenziato l’orientamento di questa Corte in siffatta materia non possono non ritenersi fondati i motivi di doglianza manifestati col presente ricorso dal Ministero della Giustizia. Anzitutto, la Corte territoriale ha sommariamente liquidato l’eccezione della mancata previsione nella pianta organica degli uffici Unep della figura professionale con posizione economica C2 fino alla emanazione del D.M. 30 dicembre 2000 ritenendo che ciò non poteva impedire, per il soggetto che aveva svolto le mansioni descritte nel profilo n. 292 del D.P.R. n. 44 del 1990, il riconoscimento del diritto al relativo trattamento economico ex art. 36 Cost.. In tal modo i giudici d’appello hanno, però, finito per trascurare la circostanza per la quale la direzione degli uffici è attività che il D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 prevede anche tra quelle del profilo n. 293 inerente il collaboratore UNEP (qualifica 7A). Nè può ritenersi adeguatamente motivata la sentenza nel punto in cui attribuisce al solo fatto dell’affidamento della direzione dell’unità organica di Brindisi la valenza dello svolgimento della mansioni di C2 che, invece, potevano essere svolte anche da un ufficiale giudiziario con qualifica C1.

Ebbene, proprio in relazione a quest’ultimo punto la motivazione della sentenza si rivela carente: invero, il giudice d’appello non spiega perchè l’ufficio NEP di Brindisi diretto dal P., il quale era già in possesso della posizione economica C1 ed esercitava in concreto mansioni del livello di appartenenza, dovesse essere diretto da un dipendente rivestente il livello C2, escludendo, senza una congrua motivazione e a fronte della specifica eccezione della mancanza di un provvedimento ministeriale di previsione della dotazione in organico di un funzionario C2 alla direzione Unep, che un ufficio come quello di Brindisi potesse essere ricompreso per le sue dimensioni tra quelli che nel loro complesso non necessitavano di una ulteriore articolazione e che, ai sensi della previsione collettiva integrativa summenzionata, potevano essere diretti tranquillamente da un ufficiale giudiziario in posizione economica C1.

In effetti, una conferma della inadeguatezza della motivazione discende proprio dal fatto che con essa si tenta di sostenere che è appropriata la categoria C2 per la direzione dell’unità organica N.E.P. di Brindisi, attraverso l’argomentazione che essa rappresenterebbe una via di mezzo tra la categoria C3, rivestita da quei lavoratori preposti alla direzione di strutture giudiziarie di notevoli complessità, e quella C1, riguardante gli ufficiali giudiziari aventi la direzione di una unità organica nell’ambito dell’ufficio N.E.P. ovvero di un ufficio N.E.P. di minore rilevanza.

In tal modo la Corte territoriale, non solo equipara sommariamente il concetto enucleato dalla contrattazione integrativa di un ufficio che non necessita per le sue dimensioni di una ulteriore articolazione a quello di un ufficio di minore importanza, ma parte anche da un presupposto che ritiene scontato, che tale non è, vale a dire quello per il quale l’ufficio N.E.P di Brindisi non poteva essere diretto da un ufficiale giudiziario rivestente la qualifica C1, senza preoccuparsi di verificare se realmente sussistevano le condizioni, previste dalla legge e dalla contrattazione integrativa, atte a far ritenere che un tale ufficio non potesse essere diretto se non da un ufficiale giudiziario con la superiore qualifica C2.

In definitiva, nessuna indagine è stata compiuta in ordine al detto testo contrattuale al fine di verificare i seguenti fatti decisivi:

a) se sussistevano tutte le condizioni di validità contemplate dal sopra riportato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3; b) se, effettivamente, era stato convenuto di considerare le mansioni di ufficiale giudiziario dirigente come riservate ai dipendenti con inquadramento nella posizione economica C/2, o se, al contrario, era stata contemplata una mera progressione economica, senza modificare la regola secondo cui le stesse mansioni potevano legittimamente essere svolte anche da dipendenti inquadrati nella posizione economica C/1; c) subordinatamente all’accertamento di cui al punto b), quali erano le condizioni cui era subordinata l’efficacia del nuovo inquadramento, con particolare riguardo alla modificazione delle piante organiche, e, di conseguenza, l’identificazione della data a partire dalla quale le mansioni di dirigente di ufficio NEP dovevano considerarsi proprie della posizione economica C/2.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata per errore di diritto nella parte in cui ha ritenuto che la dirigenza di ufficio NEP dava luogo allo svolgimento di mansioni superiori all’inquadramento riconosciuto dall’amministrazione e per vizio di motivazione laddove non spiega adeguatamente le ragioni per le quali l’ufficio NEP di Brindisi non poteva essere retto che da un ufficiale giudiziario in posizione economica C/2.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente cassazione della sentenza.

La decisione comporta il rinvio della causa per un nuovo esame ad altra Corte di appello, che si designa in quella di Bari, che dovrà compiere gli accertamenti precisati e che si pronunzierà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2011

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