Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20979 del 08/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 08/09/2017, (ud. 28/04/2017, dep.08/09/2017),  n. 20979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23780-2014 proposto da:

SICILCASSA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, C.F.

(OMISSIS), in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO, 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MORESCHINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO

PALMIGIANO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1207/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 19/07/2014 R.G.N. 2518/2009.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il giorno 19/07/2014, ha rigettato l’appello proposto dalla Sicilcassa s.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, contro la sentenza del tribunale che aveva accolto la domanda di C.C., dipendente della società, diretta ad ottenere l’ammissione allo stato passivo del credito avente ad oggetto le somme, versate da lui o per suo conto, nel Fondo Integrativo Pensioni, ivi comprese quelle poste a carico del datore di lavoro;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Sicilcassa s.p.a., sulla base di due motivi, cui ha resistito con controricorso il lavoratore; le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il difensore della Sicilcassa s.p.a. ha rinunciato ai due motivi del ricorso, con cui aveva denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 10 e degli artt. 1362 c.c. e ss., con riferimento agli artt. 4 e 7 del Regolamento del Fondo di previdenza integrativo;

la rinuncia, come correttamente segnalato dalla stessa ricorrente, è stata determinata dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 477/2015, seguita da altra sentenza delle stesse Sezioni unite n. 4684/2015, che hanno risolto i contrasti esistenti sul diritto del lavoratore al riscatto dell’intera posizione contributiva e sulla natura dei trattamenti pensionistici integrativi;

la predetta rinuncia, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza delle censure, deve ritenersi efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore, restando pertanto sottratta alla disciplina dettata dall’art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso (cfr. da ultimo, Cass. 3/11/2016, n. 22269);

il ricorso deve pertanto essere rigettato;

l’obbiettiva controvertibilità della questione, attestata dai contrasti giurisprudenziali anche di questa Corte, composti solo dai recenti interventi delle Sezioni Unite, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

poichè il ricorso è stato notificato in data successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1, presupposti che non sono collegati alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass., ord. 13 maggio 2014 n. 10306).

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA