Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20979 del 01/10/2020
Cassazione civile sez. II, 01/10/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 01/10/2020), n.20979
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20372-2019 proposto da:
D.B., rappresentata e difeso dagli avvocati GIUSEPPE ONORATO,
MARIA PAOLA CABITZA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO CAGLIARI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 430/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2020 dal Consigliere SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
D.B. – cittadino del Mali – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Cagliari avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.
Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese in dipendenza di una lite familiare, inerente l’eredità lasciata dal nonno, poichè uno degli zii,che era anche funzionario pubblico,aveva falsificato i documenti afferenti la proprietà dei terreni ereditari,sicchè suo padre era stato arrestato ed era stato inibito loro di coltivare i campi ricevuti in eredità.
Il Tribunale sardo ebbe a rigettare il ricorso ritenendo non credibile il racconto fatto dal richiedente protezione e, comunque, non concorrente nella zona del Mali di provenienza del richiedente asilo situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa o guerra civile.
Il B. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Cagliari, che ha rigettato l’impugnazione osservando come effettivamente il racconto, reso dal richiedente asilo a giustificazione della sua decisione di abbandonare il Mali,non era credibile e come non concorrevano le condizioni per la chiesta protezione sussidiaria ovvero umanitaria, tenuto anche conto della condizioni socio-politiche della zona del Mali di provenienza.
Il B. avverso la sentenza resa dalla Corte sarda ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi.
Il Ministero degli Interni,ritualmente evocato,ha dimesso nota di costituzione ex art. 370 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso svolto da D.B. non ha fondamento giuridico e va rigettato.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, rappresentato dalla circostanza che, nell’ipotesi di suo rimpatrio, dovrebbe svolgere il servizio militare e così essere inviato nelle regioni del Paese nelle quali esistono ancora “episodi di violenza generalizzata ancora non contenuti dalle forze governative in un contesto di pieno rispetto dei diritti umani” – così in ricorso -.
La censura svolta s’appalesa priva di fondamento posto che il fatto, dedotto siccome non valutato, risulta invece esaminato dal Collegio sardo e, comunque,la questione proposta appare priva di rilevanza.
Difatti la questione sollevata dal ricorrente viene puntualmente disciplinata dalla norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7, comma 2, lett. e) che attiene alle ragioni per le quali si ha diritto allo status di rifugiato e, non tanto, alla protezione sussidiaria ovvero umanitaria.
Detta disposizione tuttavia non individua l’obbligo legale di prestare servizio miliare siccome atto di persecuzione, posto che, anche l’art. 52 Cost., contempla la possibilità del servizio di leva militare obbligatorio per i cittadini italiani.
Dunque s’ha da escludere che la mera previsione legale del servizio militare obbligatorio possa configurare,ex se, una ragione fondante il riconoscimento del diritto a godere di uno degli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale.
Difatti la norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 7 correla la persecuzione alle sanzioni previste per il cittadino che si sottrae bensì al servizio militare obbligatorio,ma solo in presenza di conflitto, nel cui ambito si profili la concreta possibilità che anche il militare sia chiamato a concorrere alla commissione di crimini e violazioni dei diritti umani – Cass. sez. 1 n 30031/19 -.
Assume, pertanto, rilevanza decisiva ai fini della disciplina sulla protezione internazionale che il conflitto per il quale s’è chiamati alle armi si profili condotto in modo tale da implicare l’alta probabilità di commissione di atti contrari ai diritti umani.
Nella specie invece il D. si limita a prospettare – come richiamato – l’esistenza di legge del Mali che impone il servizio militare obbligatorio – come visto ex se fatto anodino ai fini della protezione internazionale -, nonchè la possibilità che in dipendenza di detto servizio egli sia inviato nelle zone del Paese, in cui effettivamente esiste una situazione socio-politica caratterizzata da violenza – pure questo elemento anodino ai fini della normativa sulla protezione internazionale -,lumeggiando in definitiva la preoccupazione per la sua personale incolumità.
Viceversa era onere del ricorrente d’allegare in modo specifico, anche con il supporto dell’indicazione – almeno – di fonti internazionali, da cui desumere le informazioni utili al riguardo, che il conflitto in atto nelle zone del Mali interessate dai torbidi e nelle quali, presumibilmente, avrebbe espletato il servizio militare, era condotto con modalità che implicavano la violazione sistematica dei diritti umani da parte dei militari ivi impiegati, ovvero l’altra probabilità d’un tanto.
Il D. non ha nemmeno allegato dette circostanze, sicchè la sua censura si palesa per ciò solo priva di pregio poichè il fatto effettivamente dedotto non assume rilievo.
Inoltre va osservato come il Collegio sardo – per stessa indicazione del ricorrente – ebbe ad esaminare la questione da lui prospettata circa il servizio militare obbligatorio, ritenendo che detto obbligo – ex se – non costituisse una condizione di vulnerabilità, con soluzione conforme al ragionamento giuridico ricostruttivo della normativa sul punto, dianzi esposto da questa Corte.
Con la seconda ragione di doglianza il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 poichè il Collegio sardo ha ritenuto la situazione socio-politica del Mali non tale da configurare la concorrenza di una situazione di grave violazione dei diritti umani, mentre in effetti sussisterebbero condizioni di sua vulnerabilità, siccome desumibile dall’insegnamento al riguardo dettato da questo Supremo Collegio.
La cesura proposta si rivela siccome inammissibile poichè l’argomento critico svolto si limita a contestazione apodittica del ragionamento illustrato dal Collegio cagliaritano e della statuizione adottata, fondata sul richiamo di arresti di questa Suprema Corte in tema, i quali tuttavia pongono meri principi astratti, senza anche indicare come e perchè la motivazione esposta dalla Corte territoriale non tenga conto di detti insegnamenti.
Al rigetto dell’impugnazione non segue,ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità stante che l’Amministrazione ha solo depositato nota ex art. 370 c.p.c..
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio riconvocata, il 17 marzo 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2020