Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20978 del 22/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/07/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 22/07/2021), n.20978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21548-2017 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato PIERO

SANDULLI, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO

BASILAVECCHIA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA

BASSI ed ANTONELLA TRENTINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 693/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/03/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. – SpA, articola due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Emilia Romagna, n. 693 del 30.01.2017, che, in relazione all’avviso di accertamento n. (OMISSIS) I.C.I. 2005, ha accolto l’appello del Comune di Bologna contro la pronuncia del primo giudice che in merito al predetto avviso aveva ritenuto non dovuto il tributo avuto riguardo ai vincoli assai stringenti riguardanti la destinazione del bene immobile, tenuto conto che esso era situato all’interno dell’area occupata dalla stazione ferroviaria di Bologna, che ne precludevano la concreta edificabilità a scapito del formale inserimento dello stesso in Piano Regolatore Generale.

In primis la CTR, rilevava che il provvedimento con il quale l’Ufficio, che subito dopo l’emissione della sentenza del primo giudice, aveva annullato l’avviso di accertamento, in autotutela, era stato emesso per mera ottemperanza al disposto di quella sentenza, pur non essendo, quella decisione, condivisa dal Comune, che l’aveva prontamente impugnata, sicché non si trattava di cessazione della materia del contendere. Aderendo, poi, alla giurisprudenza di legittimità, nelle more consolidatasi, la CTR ha ritenuto che l’inserimento delle aree in zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico, incide sulla determinazione del valore venale dell’immobile ma non esclude il carattere oggettivo di area edificabile e, pertanto, sussumibile al tributo.

Il Comune di Bologna si è difeso con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

R.F.I SpA propone due motivi di ricorso, ribaditi da memoria:

a) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, e dell’art. 329 c.p.c., per non aver dichiarato inammissibile l’appello del comune per effetto dell’annullamento dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), oggetto della causa, ad opera del Comune di Bologna, in seguito alla sentenza della CTP.;

b) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), anche in relazione al D.P.R. n. n. 753 del 1980, art. 49, e al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, in relazione alla qualità di area edificabile di un terreno, in base allo strumento urbanistico generale, qualifica rilevante ai fini ICI rileva il filone giurisprudenziale che già ha escluso la soggezione ad ICI di area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta per la sua appartenenza alla fascia di rispetto ferroviaria D.P.R. n. 753 del 1980, ex art. 49.

Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.

Non è fondato il primo motivo di impugnazione, sulla base dello stesso principio già affermato, da questa Corte, per lo sgravio, del seguente tenore:” Nel processo tributario l’integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di un comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato né che tale condotta evidenzi la cessazione della materia del contendere. ” Cass. n. 18976/2019; n. 6334 del 2016; n. 10712/2020.

E’ infondato anche il secondo motivo di ricorso, in ordine al quale è d’uopo rilevare che questa Corte si è già espressa in ordine a numerosi ricorsi, di analogo contenuto, proprio relativi alla TAV ed al Comune di Bologna, affermando che “… A tal riguardo, in ordine alla qualità di area edificabile di un terreno in base allo strumento urbanistico generale, sebbene sottoposto a vincolo sopravvenuto di inedificabilità, si è pronunciata questa Corte a sezioni unite con sentenza 30/11/2006 n. 25506: “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f) …” ed in ordine ai vincoli di inedificabilità ha ritenuto:”… in epoca più recente questa Corte si è nuovamente pronunciata con sentenze Sez. 5, Sentenza n. 5161 del 05/03/2014, Sez. 5, Sentenza n. 20137 del 16/11/2012, etc. in ordine ai vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionano l’edificabilità del suolo e la loro incidenza sulla natura edificabile dell’area nel solco della predetta sentenza.

In ragione di quanto ritenuto da questa Corte pertanto è vero che la specifica destinazione dell’area e la sua inclusione del Piano regolatore generale come “zona destinata a servizi pubblici o di interesse pubblico” non esclude il carattere oggettivo di area edificabile secondo lo strumento urbanistico generale e l’appartenenza alla predetta categoria in base al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, ma, casomai, incide piuttosto nella determinazione del valore venale dell’immobile, che dovrà essere parametrato alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie. Infatti posto che l’edificabilità di un’area dipende dalla sua inclusione come tale nei PRG, condizione necessaria e sufficiente per la sua assoggettabilità all’ICI, i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva, devono tenersi distinti dai vincoli di destinazione per la realizzazione della linea ferroviaria che non fanno venir meno la originaria natura edificabile dell’area secondo il Piano Regolatore Generale….” (cass. n. 14763/2015; n. 31048/2017; n. 34242/19).

Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

Al rigetto consegue la condanna alle spese che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura forfettaria ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2021

 

 

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